CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 1982
Cassazione n. 04522/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 18/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2018, confermata dalla Corte di appello di Bari l’8 aprile 2021. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo per violazione di legge e deducendo l’inesistenza del provvedimento per mancata sottoscrizione. Il provvedimento impugnato è composto, infatti, da due pagine riferibili a procedimenti diversi: la prima, riguardante quello di interesse (n. 1079/25 Rg. inc. es.)non risulta sottoscritta, né datata; la seconda (sottoscritta con firma autografa) reca l’indicazione di un procedimento n. 685/25 Rg. inc. es. del quale [OSCURATO:PERSONA] non è parte. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il provvedimento impugnato non presenta il vizio eccepito dal ricorrente. Invero, l’errata indicazione del numero di ruolo del procedimento presente sulla seconda pagina dell’ordinanza nella quale sono presenti le firme del Presidente del collegio e del relatore, non comporta alcuna incertezza in merito alla sua riferibilità proprio al provvedimento emesso dalla Corte di appello di Bari in relazione alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’indicazione del predetto numero non costituisce elemento necessario per la validità dell’ordinanza non integrando un dato indispensabile per accertare l’individuazione dei giudici sottoscrittori dell’atto in coloro che, effettivamente, hanno preso parte alla deliberazione. La sottoscrizione del relatore, peraltro, nel caso di specie, coincide con quella presente sulla prima pagina del provvedimento del giudice dell’esecuzione che non è, pertanto, affetto da alcun profilo di nullità. 3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos