CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 23022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catania, sull’accordodelle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la penadell’imputato nella misura di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa.2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 133 cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema diconcordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso facciavalere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzionecomminata, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della C. delle ammende, che si ritiene equa considerandoche il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensore