CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CAGLIARI il 16/05/1969 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in guanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla eccepita violazione dell'art. 62 cod. proc. pen., al giudizio di responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 8 a 10); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M