CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22716/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, ritenendo sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Novara, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 612, primo e secondo comma, 416-bis.1, primo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente all'affermazione di responsabilità, è inammissibile, considerato che vi è ampia motivazione nel provvedimento impugnato, rispondente ai criteri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2.1. Ritenuto altresì che il motivo è manifestamente infondato, atteso che non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Invero, le critiche del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità; 3. Ritenuto che il secondo motivo, con cui l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della minaccia come grave, è inammissibile, perchè riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati. Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini di qualificare la minaccia come grave; 4. Considerato, quindi, che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende