CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 della seconda sezione civiledella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE resa nel giudizio r.g. n.4210/2023 su ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026RILEVATO CHECon l’istanza sopra indicata la difesa della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del suo difensorericorre al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporrela correzione materiale dell’ordinanza n. racc. gen. 7366/2026pubblicata il 27/03/2026 della seconda sezione civile aggiungendoal P.Q.Mdell’avv.to [OSCURATO:PERSONA];RITENUTO CHEDalla lettura degli atti risulta che l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto, nel controricorso e nella memoria, la distrazione in suofavore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosiantistatario;come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso diomessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., enon dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiestadi distrazione qualificarsi come domanda autonoma;la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con ildisposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa sirichiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese – consente il migliorerispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoreanticipatario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedioapplicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche neiNumero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n.8578);l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che l’ordinanza diquesta Corte n. racc. gen. 7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 resanel giudizio r.g. n. 4210/2023 sia corretta mediante l’aggiunta nelP.Q.M. dopo le parole «condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) eaccessori di legge» delle parole con distrazione in favore dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc.civ.»;per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento;in proposito deve richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte con la quale si è affermato il seguente principio didiritto: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrastotra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perchéin nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza aisensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanzadi rettifica (Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744- 01).P. Q. M.La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza dellaseconda sezione di questa Corte n. racc. gen. 7366/2026Numero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026pubblicata il 27/03/2026 resa nel giudizio r.g. n. 4210/2023 siacorretto mediante l’aggiunta delle parole «con distrazione in favoredell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario ex art. 93cod. proc. civ.» dopo le parole «condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrenteche liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spesegenerali (15%) e accessori di legge»;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza anorma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondaSezione Civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso