CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 28282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11234/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n.1083/2015 depositata il 27/10/2015; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 11234/2016 Numero sezionale 3321/2025 Numero di raccolta generale 28282/2025 Data pubblicazione 24/10/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/08/2025. Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11234/2016 Numero sezionale 3321/2025 Numero di raccolta generale 28282/2025 Data pubblicazione 24/10/2025