CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 08459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale per il riesame di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 30 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti del ricorrente, quale terzo interessato, perché figlio di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia in carcere con ordinanza emessa in data 9 aprile 2022 per il reato di associazione mafiosa, quale partecipe del clan camorristico Moccia e per i connessi reati di intestazione fittizia, autoriciclaggio e tentata estorsione. Il sequestro disposto in funzione della confisca ex art. 240, comma 1, e 240- bis cod. pen. ha ad oggetto i seguenti beni intestati a nome del ricorrente: capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e conto corrente collegato con saldo attivo di euro dodicimila; autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg. [OSCURATO:TARGA]. Il Tribunale, premesse l'indiscussa gravità indiziaria a carico del padre del ricorrente nonché la sua appartenenza da oltre un ventennio al clan Moccia, peraltro in posizione apicale, oltre che la sproporzione degli acquisti ai suoi redditi leciti, ha ritenuto infondate le giustificazioni addotte dal ricorrente per escludere la natura fittizia della intestazione e per dimostrare la provenienza lecita dei capitali investiti negli acquisti dei beni sequestrati. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del provvedimento articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per la intervenuta sostituzione del giudice competente a decidere sulla convalida del sequestro di urgenza con altro magistrato in servizio presso lo stesso ufficio del giudice delle indagini preliminari, sebbene il periodo di ferie richiesto dal giudice naturale non fosse ancora iniziato al momento della nuova assegnazione del procedimento al giudice subentrato al primo. Rileva il ricorrente che la generale previsione secondo cui la violazione delle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali non attiene alla capacità del giudice incontra un limite nelle situazioni in cui la designazione del giudice risulti arbitraria perché avvenuta, come nella fattispecie, al di fuori delle previsioni tabellari, realizzando in tal modo una violazione del principio del giudice naturale e la conseguente nullità ex art. 178, lett. a), cod. proc.pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, avendo il Tribunale applicato la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, ora 240-bis cod.pen., sebbene si tratti di beni intestati a terzo, senza fornire la prova dell'interposizione fittizia e della sproporzione delle sue consistenze patrimoniali rispetto al reddito dichiarato. In particolare, censura l'evocazione di accumulazioni patrimoniali illecite attraverso ricostruzioni di "archeologia giudiziaria" da cui è stata dedotta la provenienza da illecito dell'intero patrimonio pervenuto in eredità dai nonni del ricorrente.3. Con atto depositato in cancelleria il difensore del ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del principio del giudice naturale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Devesi preliminarmente ricordare che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, prescindendo dal primo motivo perché oggetto di rinuncia, si osserva che non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome del ricorrente, reputando con argomenti logici e conducenti non superata dalle allegazioni difensive l'accertamento della interposizione rispetto alla effettiva titolarità degli stessi da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre dell'odierno ricorrente. il Tribunale, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e alle risultanze delle attività di indagine di natura patrimoniale e fiscale esperite, ha evidenziato l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi alla sproporzione del valore dei beni in disponibilità del ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche dell'intero nucleo familiare facente capo a [OSCURATO:PERSONA], ed ha spiegato con argomentazioni coerenti alle verifiche eseguite le ragioni per le quali le produzioni documentali difensive sono inidonee a vincere la presunzione di illecita accumulazione collegata all'accertata sproporzione riferita evidentemente al patrimonio del soggetto indagato, in cui rientrano anche i beni ritenuti fiduciariamente intestati a nome del figlio. 2. L'argomento centrale della irrilevanza della origine ereditaria dei beni, in quanto frutto del reimpiego delle risorse pervenute al ricorrente per successione mortis causa o anche per donazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], non può essere oggetto di sindacato in questa sede, trattandosi di una valutazione che investe un profilo della motivazione che non può ritenersi viziato da una radicale incongruenza logica che si traduca in una forma di motivazione apparente o inesistente. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente), come anche i suoi fratelli, abbiano da sempre fatto ricorso ad intestazioni fittizie dei propri beni a congiunti e prestanomi, consente di svalutare il riferimento ai beni ereditati da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che anche la predetta familiare è stata ritenuta inserita nella associazione mafiosa del clan Moccia, con ruolo direttivo dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. Pertanto, che il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] derivi in buona parte da successione ereditaria o da donazioni da parte del proprio genitore [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di rinuncia di quest'ultimo alla quota di eredità della madre [OSCURATO:PERSONA], costituisce un argomento del tutto inidoneo a scalfire la motivazione della ordinanza impugnata. Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). Gli elementi addotti a dimostrazione dell'esclusiva proprietà da parte del terzo dei beni sequestrati sono stati attentamente vagliati dal Tribunale e sono stati motivatamente ritenuti inidonei a confutare la tesi accusatoria, sulla base della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte della famiglia mafiosa dei Moccia, tale da rendere irrilevante la intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni. In un tale contesto di illecita accumulazione patrimoniale da parte di un intero nucleo familiare che si immedesima con il clan mafioso in una logica di sostanziale condivisa disponibilità delle risorse finanziarie che ad esso fanno capo, il riferimento ai proventi ereditati per successione da uno dei membri della predetta famiglia mafiosa è stato coerentemente ritenuto recessivo in ragione della verificata assenza di altre lecite risorse da parte del ricorrente che potessero giustificare la esclusiva ed effettiva titolarità dei beni in sequestro, così da rendere inattaccabile sotto il profilo del vizio radicale della motivazione l'ordinanza impugnata con riferimento sia alla riconosciuta natura simulata dell'intestazione e sia rispetto alla disponibilità effettiva dei beni da parte del soggetto indagato per i reati che ne legittimano la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e cond