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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 1958

Cassazione n. 30951/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1958 ad Ischia; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 09/02/2023 del tribunale di Napoli sez. dist.

Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la istanza di [OSCURATO:PERSONA] avanzata per la sospensione e revoca dell'ingiunzione a demolire opere abusive collocate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui alla sentenza n. 146 del 2000 emessa dal giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia, il 2.2.2000, e divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2000.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 4, -4,

3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alle opere oggetto dell'ingiunzione a demolire sopra citata.

Vi sarebbe travisamento del fatto e della prova, osservando che le opere interessate dall'ordine di demolizione non riguarderebbero anche opere preesistenti alle stesse e in particolare l'intero manufatto.

Si osserva che rispetto alla concessione edilizia che si assume violata non sarebbe stato realizzato soltanto l'intero e previsto piano seminterrato.

Né le opere ulteriori citate nella predetta sentenza avrebbero stravolto la struttura originaria del manufatto, rimasta inalterata, essendosi limitate solo ad un ampliamento di 23 mq., assentito con la originaria licenza n. 10 del 1991.

Operate queste precisazioni, si critica la decisione impugnata, osservando che la domanda di condono avrebbe rispettato il requisito temporale della relativa disciplina atteso che le opere da condonare sarebbero state realizzate sin dal 1992, e le opere successive, di completamento, sarebbero state effettuate sulle predette strutture del 1992/ 93 mediante tamponature, tramezzature e finiture.

Riguardo a tale quadro materiale e temporale, dovrebbe quindi trovare applicazione, quanto alle predette opere di completamento, l'art. 43 del DPR 380/01, a fronte di provvedimenti amministrativi inibitori e di sequestro intervenuti sulle opere originarie realizzate, e le stesse sarebbero state anche regolarizzate con sanzione pecuniaria.

L'ampliamento di 23 mq. risulterebbe invece oggetto della licenza citata, n. 10 del 1991.

Su queste ultime complessive osservazioni il tribunale avrebbe omesso ogni motivazione.

Quanto alla legittimazione del ricorrente a presentare istanza di condono, non sarebbero ostative le ordinanze di demolizione emesse in precedenza a tale domanda e non ottemperate con correlata acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, sia perché la prima ordinanza di demolizione n. 82 del 1993 sarebbe stata emessa ai sensi dell'art. 12 della L. 47/85, con riferimento ad opere eseguite in parziale difformità, per le quali in caso di inottemperanza non è prevista la acquisizione al patrimonio, sia perché tutte le ordinanze amministrative di demolizione sarebbero state superate dalla presentazione della istanza di condono.

Quanto alla ritenuta non operatività del silenzio assenso ex art. 17 bis della legge 241 del 1990, si richiamano indirizzi della giurisprudenza amministrativa per sostenere l'applicabilità, quanto al nulla osta necessario per la pratica di condono in questione, della disciplina di cui all'art. 146 del Dlgs. 42/04, sostenendo conclusivamente che a fronte del provvedimento positivo della commissione paesaggistica, comunicato alla Soprintendenza, sarebbe decorso il termini di legge configurante in proposito il silenzio cd. devolutivo, con successiva finale adozione, da parte del comune, della autorizzazione paesaggistica trasmessa senza esiti alla Soprintendenza, per la formazione finale del silenzio devolutivo.

In tale quadro, sarebbe erronea la tesi del tribunale per cui si sarebbe invece formato nel caso concreto il silenzio rifiuto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Riguardo al dedotto travisamento del fatto, occorre ribadire che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01 Ferri).

Quanto al dedotto travisamento della prova, si evidenzia che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonchè l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) (cfr. Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 Ud. (dep. 11/05/2011 ) Rv. 250168 - 01 Carone).

In altri termini, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257499 - 01 Giugliano).

Ciò significa che l'esame del vizio in parola in sede di legittimità deve avere riguardo a specifici atti del giudizio e non al fatto nella sua interezza (cfr. Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 Rv. 273911 - 01 Ndoja).

Va aggiunto che il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ma anche individuare, in modo inequivoco, e rappresentare in modo specifico, gli atti processuali su cui fa leva il motivo (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S).3.Consegue che, nel caso concreto, inammissibile ogni deduzione in termini di travisamento del fatto, il travisamento della prova appare anche esso non validamente dedotto, in assenza di ogni specificazione degli atti o dichiarazioni di riferimento e di ogni allegazione, integrale, dei medesimi.

Con correlata mancata indicazione, altresì, della tipologia di vizio motivazionale (contraddittorietà, illogicità, carenza, tutti necessariamente manifesti), che deriverebbe dallo specifico travisamento di volta in volta evidenziato.

3.1. In tale quadro, la tesi per cui le opere interessate dall'ordine di demolizione non riguarderebbero anche opere preesistenti alle stesse e in particolare l'intero manufatto, da una parte non può inquadrarsi in un travisamento del fatto, indeducibile in questa sede, dall'altra, non rientra nel travisamento della prova, in assenza anche di ogni specifica allegazione, e a fronte delle congrua, coerente e lineare motivazione di cui all'ordinanza in esame, che dopo avere richiamato la contestazione di cui alla sentenza di condanna, relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di nulla osta paesaggistico, anche a seguito di plurime violazioni di sigilli, di un manufatto composto di due livelli fuori terra comprensivo di ulteriore ampliamento di 23 mq., fino al 24 settembre 1996, ha correttamente rilevato la esecuzione cli opere in totale difformità dalla concessione n. 10/91 che afferiva, invece, alla demolizione e ricostruzione di un manufatto di dimensioni ben più piccole di quelle realizzate e composto di un piano seminterrato destinato a cisterna e garage piuttosto che ad abitazione, come avvenuto per entrambi i due livelli realizzati.

Ricostruzione corretta quanto alla tipologia del reato di cui all'art. 20 lett. e) della L. 47/85, rectius 44 lett. c) del DPR 380/01 attualmente vigente, in quanto a fronte della prevista, con concessione edilizia, demolizione e ricostruzione nei termini sopra sintetizzati, la creazione di un manufatto completamente diverso, quale quello pure precedentemente descritto, dà luogo ad un'opera definibile come realizzata in totale assenza di titolo edilizio, oltre che di nulla osta paesaggistico - atteso che in materia di edilizia, si ha difformità totale della concessione quando la diversità concerna l'intera opera e sia accompagnata da trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire uno stravolgimento complessivo dell'originario progetto, non più riferibile all'immobile realizzato (Sez. 4, n. 25159 del 30/10/2002 (dep. 11/06/2003) Rv. 225719 - 01) -.

A fronte di tale corretta ricostruzione, che vede, lo si ripete, in luogo di un manufatto preesistente, un immobile completamente diverso, i tentativi volti a sostenere che parti del nuovo immobile non sarebbero coinvolte nella demolizione, sia trascurano, inspiegabilmente, posta la notorietà dei principi da applicarsi, il criterio sopra citato, sia cercano di obliterare concetti giuridici minimali in materia edilizia e paesaggistica, laddove, a fronte di un titolo edilizio n. 10/91 completamente violato e quindi improduttivo di effetti per la completa assenza del suo conforme oggetto, lo si richiama come ancora vigente rispetto a 23 metri quadri dell'immobile abusivo che, in applicazione di altro notorio principio per chi si occupa della materia in esame, deve necessariamente essere contemplato in maniera unitaria.

3.2. Quanto al ritenuto rispetto del limite temporale, fissato con la disciplina inerente il condono, di cui al Dlgs. 724 del 1994, anche in tal caso emergono, da una parte, prospettazioni difensive palesemente contrarie al dettato normativo, dall'altra, una motivazione del giudice corretta e coerente sul punto.

Il giudice, al riguardo, ha evidenziato come nel 1992 le opere fossero state realizzate non al rustico, come richiesto dalla normativa citata sul condono, siccome limitate originariamente alla creazione di un livello fuori terra composto di soli pilastri con due solai, come ancora risultante in data 15.6.1993.

Per vero, attraverso la citazione del contenuto dei vari verbali di sopralluogo e sequestro, emerge dall'ordinanza che nel gennaio del 1996 il primo livello risultava neppure completamente tamponato, atteso che " presentava un lato aperto a quel momento utilizzato come autorimessa" e che all'atto del successivo sopralluogo e sequestro del 24.9.96, al primo piano erano ripresi i lavori, con tamponatura esterna, tramezzi interni, e ampliamento di 23 mq. con realizzazione di vano scala.

Dunque, nei limiti del materiale disponibile per questa Corte, non si rinviene un completamento al rustico anche del piano soprastante il primo che, come noto e come già rilevato in via generale, va considerato unitariamente con quest'ultimo.

Ma si tratta, in ogni caso, di dato che è assorbito dalle plurime ragioni che escludono la legittimità del condono.

E invero, per rimanere nell'ambito del perimetro delle considerazioni del giudice da una parte, per cui le opere prima del 31.12.1993 - data ultima prevista per il condono - non erano state ultimate al rustico e, piuttosto, erano proseguite sino al 1996, e della difesa dall'altra, secondo la quale a fronte di provvedimenti amministrativi inibitori e dei sequestri operati dalla autorità giudiziaria, l'immobile abusivo sarebbe da ritenersi completato negli anni successivi ai primi accertamenti ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/01, e quindi dovrebbe ritenersi ultimato nei termini di cui alla disciplina citata in materia di cd. secondo condono, non si può che sottolineare la correttezza giuridica della prima impostazione, del giudice dell'esecuzione, sopra indicata.

3.3. Invero è corretta, e sul punto incontestata dalla difesa, la ricostruzione del giudice per cui il completamento "al rustico" richiesto ai fini del condono si ebbe solo nel 1996, ossia ben oltre il 31.12.1993 ( e ciò a prescindere dalla notazione sopra riportata per cui, alla luce dei dati riportati in ordinanza, non risulta che alla stessa data era stato tamponato anche il secondo livello dell'immobile, da intendersi unitariamente).Nel contempo, non è corretta la tesi difensiva della applicazione, agli interventi realizzati dopo il dicembre del 1993 per completare "al rustico" l'immobile, dell'art. 43 della L. 47/85.

Tale disposizione prevede che "....possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità.

Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale...".

In proposito, costituisce principio che questo collegio vuole ribadire, quello per cui in tema di condono edilizio, le opere sottoposte a sequestro possono essere sanate in virtù del disposto del quarto comma dell'art. 43 della legge n. 47 del 1985.

La "rado" della previsione consiste nel riservare un trattamento di favore a colui che abbia rispettato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Diversamente verrebbe ammesso alla sanatoria soltanto quel soggetto che ha violato i sigilli, ultimando il fabbricato.

Nè detta statuizione può essere limitata ai provvedimenti degli organi e della giurisdizione amministrativa, poiché siffatta soluzione sarebbe contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

Nè tale interpretazione legittima surrettiziamente gli abusi che la legge ha voluto definitivamente reprimere, concedendo una sanatoria esclusivamente per le violazioni anteriori ad una certa data.

Al riguardo vanno tenuti presenti i seguenti elementi: la differente nozione di ultimazione della costruzione di cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985; la possibilità di completare l'opera sotto la propria responsabilità secondo le modalità stabilite dal comma quattordicesimo dell'art. 35 della legge citata; la volontà del legislatore di predisporre una disciplina più rigorosa per l'avvenire e di estendere, entro il limite temporale individuato, la sanatoria a tutte le costruzioni ultimate ed a quelle non completate per "factum principis", nei limiti della possibilità di rendere funzionali le strutture realizzate. (Sez. 3, n. 4444 del 10/04/1997 Ud. (dep. 13/05/1997 ) Rv. 208032 - 01).

Nel medesimo senso e sempre con riguardo all'art. 43 citato è stato precisato che in tema di reati edilizi, la condonabilità dell'opera abusiva conforme agli strumenti urbanistici non è impedita dalla mancata ultimazione della stessa per effetto di sequestro, entro la data del 31 marzo 2003 (cd. terzo condono, ndr). (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di demolizione dell'opera condonata rimasta priva di tamponatura). (Sez. 3, n. 39774 del 28/09/2010 Rv. 248558 - 01).

In linea con tale principio si è precisato (cfr. in motivazione, Sez. 3, ordinanza n. 3530 del 08/11/2000 Rv. 218001 - 01), per il caso di opere che non erano ultimate alla data finale indicata nel provvedimento di condono, e esaminando le due diverse ipotesi in cui si abbia la prosecuzione dell'opera con conseguente violazione dei sigilli ovvero la sua ultimazione dopo la restituzione dell'immobile sequestrato prima del termine ultimo di realizzazione ai fini del condono, che nella prima ipotesi è esatto il diniego della sanatoria mediante condono, perché il condannato non si è adeguato ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria teso a porre un vincolo di indisponibilità ad un bene, il quale avrebbe giustificato l'applicazione della norma speciale contemplata all'art. 43

I. n. 47 del 1985, mentre, nella seconda, sarebbe soltanto configurabile un nuovo reato (dopo l'interruzione per avvenuto sequestro del precedente reato) , poiché la fattispecie ha natura permanente e la cessazione di essa si verifica con il completamento delle rifiniture anche interne, onde pure in questo caso non sarebbe invocabile il condono a fronte di una ultimazione effettuata dopo i termini di legge.

Quindi: - la costruzione abusiva oggetto di sequestro, prima del 31 dicembre 1993, è soggetta a condono edilizio, giacché trova applicazione l'art. 43

I. n. 47 del 1985, il quale consente la sanatoria delle strutture realizzate e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, purché l'opera non sia stata Proseguita con violazione di sigilli oltre il termine fissato dalla disciplina sul condono edilizio - come nel caso in esame - , in quanto, in tal caso, non può applicarsi la norma di favore su richiamata, tesa a fornire la possibilità di utilizzare detto procedimento a chi si è uniformato ad un provvedimento amministrativo o aiurisdizionale con cui è stata sospesa l'opera, secondo quanto rende evidente il tenore dell'art.43 citato; - la costruzione, oggetto di condono, dopo la restituzione dell'immobile al legittimo proprietario in seguito a dissequestro, Può essere proseguita soltanto seguendo la rigorosa Procedura stabilita dal comma quindicesimo dell'art. 35

I. n. 47 del 1985, che prevede, decorsi 120 giorni dal versamento della seconda rata, la notifica al Comune dell'intendimento di proseguire i lavori, con allegazione di una perizia giurata o di una documentazione equipollente sullo stato dei lavori abusivi, i quali potranno essere nuovamente ripresi dopo 30 giorni dalla data della notificazione, giacché, altrimenti, si configura un nuovo ed autonomo reato urbanistico in considerazione della natura permanente e della cessazione della stessa con l'ultimazione dei lavori ivi comprese le rifiniture interne.

In altri termini, l'articolo 43 in parola _può evocarsi solo per assicurare, comunque, il condono di opere che per provvedimenti impeditivi, amministrativi o giurisdizionali, non siano state ultimate secondo i requisiti della relativa disciplina di riferimento, ossia Per auelle rispetto alle quali i predetti provvedimenti impeditivi siano stati rispettati non proseguendo gli interventi per portarli a ultimazione nei termini e secondo i requisiti previsti per legge, ai fini della predetta forma di sanatoria.

Del resto, come già sopra accennato, il legislatore ha espressamente previsto l'unico caso in cui sia possibile proseguire opere abusive oggetto di istanza di condono, con l'art. 35 della

I. 47/85 sopra già citato, che presuppone l'assenza di vincoli giudiziari o amministrativi e una procedura di previo avviso dell'Autorità amministrativa: esso infatti dispone che "...Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo

33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione" Consegue che la tesi difensiva appare errata in nuce, a fronte del fatto che i sigilli apposti e l'ordinanza di sospensione lavori furono deliberatamente violati per proseguire sino al 1996 le opere abusive, così da farle quindi fuoriuscire dal perimetro dei requisiti di cui alla legge n. 724 del 1994.

In tale quadro, la evidenziazione, da parte del giudice, della illecita prosecuzione delle opere oltre il termine del 31.12.1993 non può che costituire anche un sostanziale rigetto di ogni ipotesi di applicazione dell'art. 43 citato In proposito, deve allora anche richiamarsi il principio per cui, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

Inoltre, non può trascurarsi anche il dato per cui la questione qui sollevata, di cui all'art. 43, ha carattere giuridico, per cui trova altresì applic:azione, nel caso concreto, il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale, il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti.

Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate - diversamente dal caso di specie - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice ie abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, e come deve ritenersi con le presenti osservazioni di questo collegio, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).Da ultimo, e sempre alla luce degli atti qui disponibili e della ordinanza impugnata, è utile osservare come peraltro il condono risulti rilasciato con esclusione, ad opera degli uffici comunali, di parte delle opere e quindi secondo un'operazione illegittima oltre che suscettibile di essere foriera di illeciti a carico di questi ultimi, stante il principio per cui non è ammissibile il condono né condizionato né tantonneno parziale.

Infatti, questa corte ha già precisato che non è ammissibile, ai fini dell'applicazione del cosiddetto condono edilizio, in caso di costruzione unitaria, la frazionabilità della stessa nelle sue componenti strutturali con conseguente possibilità di sanatoria parziale dell'opera. (Se2:. 3, n. 9182 del 22/06/1988 Ud. (dep. 13/09/1988) Rv. 179149 - 01).

3.4. Quanto al tema della legittimazione del ricorrente a presentare istanza di condono senza che siano ostative le ordinanze di demolizione emesse in precedenza a tale domanda e non ottemperate, con correlata acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, da una parte preliminarmente deve osservarsi come le rilevazioni sinora espresse rendono a rigore inutile ogni altra disquisizione, essendo sufficienti ad escludere ogni condonabilità dell'opera.

Dall'altra, per completezza, è possibile osservare come emerga anche in tal caso un motivo del tutto infondato.

Quanto innanzitutto alla tesi per cui non vi sarebbe stata acquisizione al patrimonio con la prima ordinanza di demolizione n. 82 del 1993, siccome sarebbe stata emessa ai sensi dell'art. 12 della L. 47/85 con riferimento ad opere eseguite in parziale difformità, per le quali in caso di inottemperanza non è prevista la acquisizione al patrimonio, essa è insostenibile, innanzitutto per la mancata allegazione dell'atto di riferimento da cui desumere quanto sostenuto.

In ogni caso corretta è la conclusione del giudice, come sopra già osservato, secondo il quale sin dall'inizio si sono accertate opere realizzate in totale difformità: con la conseguenza per cui, quand'anche nella ordinanza si fosse fatto riferimento ad una qualifica di parziale difformità, non può prevalere come noto, rispetto ad un atto amministrativo, il mero nomen iuris di una fattispecie a fronte della rilevanza piuttosto - nel caso concreto - della sua concreta manifestazione che si riconduca ad altra più corretta qualificazione di totale difformità, con conseguente operatività del regime dell'acquisizione al pal:rimonio.

E con conseguente ulteriore causa ostativa al condono, atteso che in tal caso, al momento della presentazione della domanda di condono il ricorrente era ormai da tempo privo di titolo di proprietà e quindi non legittimato.

Laddove la invocata possibilità di superare ordinanze di demolizione mediante l'accoglimento della domanda di condono presuppone pur sempre che, al momento di presentazione della stessa, non fosse venuto meno, per intervenuta operatività dell'acquisizione al patrimonio, il diritto di proprietà sull'opera abusiva, da parte del soggetto interessato alla stessa e alla sanatoria.

Ciò perché questa Suprema Corte ha sempre evidenziato la sussistenza della necessaria legittimazione a presentare istanza di condono, sub specie della titolarità di adeguati titoli di proprietà o di possesso o detenzione.

Infatti, in tema di condono edilizio, in forza degli artt. 6 e 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 - richiamati dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori (Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Cc. (dep. 04/07/2018 ) Rv. 273760 - 01).

E solo quindi a condizione che al momento della domanda l'istante fosse alla stessa legittimato, la giurisprudenza ha stabilito che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (attualmente 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003 Rv. 224346 - 01 Ciavarella L; Se2:. 3, n. 3196 del 27/11/1998 (dep. 01/03/1999) Rv. 213010 - 01 Sacchetti I).

3.5. Riguardo infine alla censura proposta con riferimento alla ritenuta intervenuta maturazione del silenzio - rifiuto, ribadito che la manifesta infondatezza dei primi aspetti esaminati rende a rigore pleonastico l'esame anche di quest'ultimo rilievo, per completezza è sufficiente osservare e ribadire che questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023 Rv. 284987 - 01) ha già condivisibilmente rilevato che l'indirizzo sull'interpretazione dell'art. 146 d.lgs. 42 del 2004, invocato in ricorso, non rileva nel caso di specie, in quanto la stessa disciplina normativa non trova applicazione (al pari, peraltro, dell'art. 17-bis,

I. n. 241 del 1990, citato dalla parte, che regola - in termini generali - il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici).

L'art. 146 d.lgs. 42 del 2004 - come è fatto palese dal suo chiaro contenuto - regola, infatti, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto ad interventi sui beni oggetto della speciale protezione.

Essa, certamente non vale in toto laddove esista una disciplina speciale di maggior rigore, quale quella prevista dalla legge sul condono edilizio nel caso di specie applicabile, ossia la L. 23 dicembre 1994, n. 724.

In particolare, l'art. 32, L. n. 47 del 1985 - quale sostituito dall'art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni. dalla

I. 24 novembre 2003, n. 326 - rubricato "opere costruite su aree sottoposte a vincolo" e richiamato dall'art. 39, Dlgs. 724 del 1994, al primo comma prevede, per quanto qui interessa, che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto».

Il successivo quarto comma della disposizione specifica che, «ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sa natoria ».

Nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, dunque, il legislatore, da un lato, ha ritenuto di concedere alla Soprintendenza uno spatium deliberandi più ampio (180 giorni, anziché 45), d'altro lato ha previsto che il decorso del termine valga quale silenzio- rifiuto impugnabile in sede di giustizia amministrativa, specificando, senza possibilità di deroghe, che il parere sfavorevole espresso dalla stessa soprintendenza preclude il rilascio del titolo in sanatoria.

Tale disciplina, ben diversa da quella delineata nell'art. 146 d.lgs. 42 del 2004, trova giustificazione alla luce del differente contesto e dei beni che vengono in rilievo: se, infatti, può essere ragionevole consentire di superare l'inerzia della Soprintendenza laddove la stessa, non pronunciandosi nel termine, rischi di bloccare l'iniziativa del privato che abbia scrupolosamente seguito il preventivo iter previsto, sottoponendolo ad un ingiusto aggravio procedimentale, ben si giustifica un più rigoroso regime laddove si tratti di sanare un illecito commesso, onerando il trasgressore che voglia avvantaggiarsi degli effetti della sanatoria di un più gravoso procedimento, che consenta in ogni caso di pervenire ad un effettivo vaglio di compatibilità paesaggistica dell'opera abusiva da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo.

Richiamandosi proprio questi principi, costantemente ribaditi (tra le altre, Sez. 3, n. 10152 del 1°/2/2023, Calise; Sez. 3, n. 388 dell'8/11/2022, Chiocca, non massimate), deve concludersi che il silenzio serbato dalla Soprintendenza non poteva che assumere il valore di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/10/1958 ad Ischia; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la ordinanza del 09/02/2023 del tribunale di Napoli sez. dist. Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la istanza di [OSCURATO:PERSONA] avanzata per la sospensione e revoca dell'ingiunzione a demolire opere abusive collocate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui alla sentenza n. 146 del 2000 emessa dal giudice monocratico della sezione distaccata di Ischia, il 2.2.2000, e divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2000. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. 4, -4, 3. Deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riguardo alle opere oggetto dell'ingiunzione a demolire sopra citata. Vi sarebbe travisamento del fatto e della prova, osservando che le opere interessate dall'ordine di demolizione non riguarderebbero anche opere preesistenti alle stesse e in particolare l'intero manufatto. Si osserva che rispetto alla concessione edilizia che si assume violata non sarebbe stato realizzato soltanto l'intero e previsto piano seminterrato. Né le opere ulteriori citate nella predetta sentenza avrebbero stravolto la struttura originaria del manufatto, rimasta inalterata, essendosi limitate solo ad un ampliamento di 23 mq., assentito con la originaria licenza n. 10 del 1991. Operate queste precisazioni, si critica la decisione impugnata, osservando che la domanda di condono avrebbe rispettato il requisito temporale della relativa disciplina atteso che le opere da condonare sarebbero state realizzate sin dal 1992, e le opere successive, di completamento, sarebbero state effettuate sulle predette strutture del 1992/ 93 mediante tamponature, tramezzature e finiture. Riguardo a tale quadro materiale e temporale, dovrebbe quindi trovare applicazione, quanto alle predette opere di completamento, l'art. 43 del DPR 380/01, a fronte di provvedimenti amministrativi inibitori e di sequestro intervenuti sulle opere originarie realizzate, e le stesse sarebbero state anche regolarizzate con sanzione pecuniaria. L'ampliamento di 23 mq. risulterebbe invece oggetto della licenza citata, n. 10 del 1991. Su queste ultime complessive osservazioni il tribunale avrebbe omesso ogni motivazione. Quanto alla legittimazione del ricorrente a presentare istanza di condono, non sarebbero ostative le ordinanze di demolizione emesse in precedenza a tale domanda e non ottemperate con correlata acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, sia perché la prima ordinanza di demolizione n. 82 del 1993 sarebbe stata emessa ai sensi dell'art. 12 della L. 47/85, con riferimento ad opere eseguite in parziale difformità, per le quali in caso di inottemperanza non è prevista la acquisizione al patrimonio, sia perché tutte le ordinanze amministrative di demolizione sarebbero state superate dalla presentazione della istanza di condono. Quanto alla ritenuta non operatività del silenzio assenso ex art. 17 bis della legge 241 del 1990, si richiamano indirizzi della giurisprudenza amministrativa per sostenere l'applicabilità, quanto al nulla osta necessario per la pratica di condono in questione, della disciplina di cui all'art. 146 del Dlgs. 42/04, sostenendo conclusivamente che a fronte del provvedimento positivo della commissione paesaggistica, comunicato alla Soprintendenza, sarebbe decorso il termini di legge configurante in proposito il silenzio cd. devolutivo, con successiva finale adozione, da parte del comune, della autorizzazione paesaggistica trasmessa senza esiti alla Soprintendenza, per la formazione finale del silenzio devolutivo. In tale quadro, sarebbe erronea la tesi del tribunale per cui si sarebbe invece formato nel caso concreto il silenzio rifiuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Riguardo al dedotto travisamento del fatto, occorre ribadire che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01 Ferri). Quanto al dedotto travisamento della prova, si evidenzia che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame nonchè l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova) (cfr. Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011 Ud. (dep. 11/05/2011 ) Rv. 250168 - 01 Carone). In altri termini, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257499 - 01 Giugliano). Ciò significa che l'esame del vizio in parola in sede di legittimità deve avere riguardo a specifici atti del giudizio e non al fatto nella sua interezza (cfr. Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 Rv. 273911 - 01 Ndoja). Va aggiunto che il ricorso per cassazione con cui si contesti il travisamento di specifici atti del processo deve, a pena di inammissibilità, non solo indicare le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione ma anche individuare, in modo inequivoco, e rappresentare in modo specifico, gli atti processuali su cui fa leva il motivo (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S).3.Consegue che, nel caso concreto, inammissibile ogni deduzione in termini di travisamento del fatto, il travisamento della prova appare anche esso non validamente dedotto, in assenza di ogni specificazione degli atti o dichiarazioni di riferimento e di ogni allegazione, integrale, dei medesimi. Con correlata mancata indicazione, altresì, della tipologia di vizio motivazionale (contraddittorietà, illogicità, carenza, tutti necessariamente manifesti), che deriverebbe dallo specifico travisamento di volta in volta evidenziato. 3.1. In tale quadro, la tesi per cui le opere interessate dall'ordine di demolizione non riguarderebbero anche opere preesistenti alle stesse e in particolare l'intero manufatto, da una parte non può inquadrarsi in un travisamento del fatto, indeducibile in questa sede, dall'altra, non rientra nel travisamento della prova, in assenza anche di ogni specifica allegazione, e a fronte delle congrua, coerente e lineare motivazione di cui all'ordinanza in esame, che dopo avere richiamato la contestazione di cui alla sentenza di condanna, relativa alla realizzazione, in assenza di concessione edilizia e di nulla osta paesaggistico, anche a seguito di plurime violazioni di sigilli, di un manufatto composto di due livelli fuori terra comprensivo di ulteriore ampliamento di 23 mq., fino al 24 settembre 1996, ha correttamente rilevato la esecuzione cli opere in totale difformità dalla concessione n. 10/91 che afferiva, invece, alla demolizione e ricostruzione di un manufatto di dimensioni ben più piccole di quelle realizzate e composto di un piano seminterrato destinato a cisterna e garage piuttosto che ad abitazione, come avvenuto per entrambi i due livelli realizzati. Ricostruzione corretta quanto alla tipologia del reato di cui all'art. 20 lett. e) della L. 47/85, rectius 44 lett. c) del DPR 380/01 attualmente vigente, in quanto a fronte della prevista, con concessione edilizia, demolizione e ricostruzione nei termini sopra sintetizzati, la creazione di un manufatto completamente diverso, quale quello pure precedentemente descritto, dà luogo ad un'opera definibile come realizzata in totale assenza di titolo edilizio, oltre che di nulla osta paesaggistico - atteso che in materia di edilizia, si ha difformità totale della concessione quando la diversità concerna l'intera opera e sia accompagnata da trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire uno stravolgimento complessivo dell'originario progetto, non più riferibile all'immobile realizzato (Sez. 4, n. 25159 del 30/10/2002 (dep. 11/06/2003) Rv. 225719 - 01) -. A fronte di tale corretta ricostruzione, che vede, lo si ripete, in luogo di un manufatto preesistente, un immobile completamente diverso, i tentativi volti a sostenere che parti del nuovo immobile non sarebbero coinvolte nella demolizione, sia trascurano, inspiegabilmente, posta la notorietà dei principi da applicarsi, il criterio sopra citato, sia cercano di obliterare concetti giuridici minimali in materia edilizia e paesaggistica, laddove, a fronte di un titolo edilizio n. 10/91 completamente violato e quindi improduttivo di effetti per la completa assenza del suo conforme oggetto, lo si richiama come ancora vigente rispetto a 23 metri quadri dell'immobile abusivo che, in applicazione di altro notorio principio per chi si occupa della materia in esame, deve necessariamente essere contemplato in maniera unitaria. 3.2. Quanto al ritenuto rispetto del limite temporale, fissato con la disciplina inerente il condono, di cui al Dlgs. 724 del 1994, anche in tal caso emergono, da una parte, prospettazioni difensive palesemente contrarie al dettato normativo, dall'altra, una motivazione del giudice corretta e coerente sul punto. Il giudice, al riguardo, ha evidenziato come nel 1992 le opere fossero state realizzate non al rustico, come richiesto dalla normativa citata sul condono, siccome limitate originariamente alla creazione di un livello fuori terra composto di soli pilastri con due solai, come ancora risultante in data 15.6.1993. Per vero, attraverso la citazione del contenuto dei vari verbali di sopralluogo e sequestro, emerge dall'ordinanza che nel gennaio del 1996 il primo livello risultava neppure completamente tamponato, atteso che " presentava un lato aperto a quel momento utilizzato come autorimessa" e che all'atto del successivo sopralluogo e sequestro del 24.9.96, al primo piano erano ripresi i lavori, con tamponatura esterna, tramezzi interni, e ampliamento di 23 mq. con realizzazione di vano scala. Dunque, nei limiti del materiale disponibile per questa Corte, non si rinviene un completamento al rustico anche del piano soprastante il primo che, come noto e come già rilevato in via generale, va considerato unitariamente con quest'ultimo. Ma si tratta, in ogni caso, di dato che è assorbito dalle plurime ragioni che escludono la legittimità del condono. E invero, per rimanere nell'ambito del perimetro delle considerazioni del giudice da una parte, per cui le opere prima del 31.12.1993 - data ultima prevista per il condono - non erano state ultimate al rustico e, piuttosto, erano proseguite sino al 1996, e della difesa dall'altra, secondo la quale a fronte di provvedimenti amministrativi inibitori e dei sequestri operati dalla autorità giudiziaria, l'immobile abusivo sarebbe da ritenersi completato negli anni successivi ai primi accertamenti ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/01, e quindi dovrebbe ritenersi ultimato nei termini di cui alla disciplina citata in materia di cd. secondo condono, non si può che sottolineare la correttezza giuridica della prima impostazione, del giudice dell'esecuzione, sopra indicata. 3.3. Invero è corretta, e sul punto incontestata dalla difesa, la ricostruzione del giudice per cui il completamento "al rustico" richiesto ai fini del condono si ebbe solo nel 1996, ossia ben oltre il 31.12.1993 ( e ciò a prescindere dalla notazione sopra riportata per cui, alla luce dei dati riportati in ordinanza, non risulta che alla stessa data era stato tamponato anche il secondo livello dell'immobile, da intendersi unitariamente).Nel contempo, non è corretta la tesi difensiva della applicazione, agli interventi realizzati dopo il dicembre del 1993 per completare "al rustico" l'immobile, dell'art. 43 della L. 47/85. Tale disposizione prevede che "....possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale...". In proposito, costituisce principio che questo collegio vuole ribadire, quello per cui in tema di condono edilizio, le opere sottoposte a sequestro possono essere sanate in virtù del disposto del quarto comma dell'art. 43 della legge n. 47 del 1985. La "rado" della previsione consiste nel riservare un trattamento di favore a colui che abbia rispettato il provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Diversamente verrebbe ammesso alla sanatoria soltanto quel soggetto che ha violato i sigilli, ultimando il fabbricato. Nè detta statuizione può essere limitata ai provvedimenti degli organi e della giurisdizione amministrativa, poiché siffatta soluzione sarebbe contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Nè tale interpretazione legittima surrettiziamente gli abusi che la legge ha voluto definitivamente reprimere, concedendo una sanatoria esclusivamente per le violazioni anteriori ad una certa data. Al riguardo vanno tenuti presenti i seguenti elementi: la differente nozione di ultimazione della costruzione di cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985; la possibilità di completare l'opera sotto la propria responsabilità secondo le modalità stabilite dal comma quattordicesimo dell'art. 35 della legge citata; la volontà del legislatore di predisporre una disciplina più rigorosa per l'avvenire e di estendere, entro il limite temporale individuato, la sanatoria a tutte le costruzioni ultimate ed a quelle non completate per "factum principis", nei limiti della possibilità di rendere funzionali le strutture realizzate. (Sez. 3, n. 4444 del 10/04/1997 Ud. (dep. 13/05/1997 ) Rv. 208032 - 01). Nel medesimo senso e sempre con riguardo all'art. 43 citato è stato precisato che in tema di reati edilizi, la condonabilità dell'opera abusiva conforme agli strumenti urbanistici non è impedita dalla mancata ultimazione della stessa per effetto di sequestro, entro la data del 31 marzo 2003 (cd. terzo condono, ndr). (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di demolizione dell'opera condonata rimasta priva di tamponatura). (Sez. 3, n. 39774 del 28/09/2010 Rv. 248558 - 01). In linea con tale principio si è precisato (cfr. in motivazione, Sez. 3, ordinanza n. 3530 del 08/11/2000 Rv. 218001 - 01), per il caso di opere che non erano ultimate alla data finale indicata nel provvedimento di condono, e esaminando le due diverse ipotesi in cui si abbia la prosecuzione dell'opera con conseguente violazione dei sigilli ovvero la sua ultimazione dopo la restituzione dell'immobile sequestrato prima del termine ultimo di realizzazione ai fini del condono, che nella prima ipotesi è esatto il diniego della sanatoria mediante condono, perché il condannato non si è adeguato ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria teso a porre un vincolo di indisponibilità ad un bene, il quale avrebbe giustificato l'applicazione della norma speciale contemplata all'art. 43 I. n. 47 del 1985, mentre, nella seconda, sarebbe soltanto configurabile un nuovo reato (dopo l'interruzione per avvenuto sequestro del precedente reato) , poiché la fattispecie ha natura permanente e la cessazione di essa si verifica con il completamento delle rifiniture anche interne, onde pure in questo caso non sarebbe invocabile il condono a fronte di una ultimazione effettuata dopo i termini di legge. Quindi: - la costruzione abusiva oggetto di sequestro, prima del 31 dicembre 1993, è soggetta a condono edilizio, giacché trova applicazione l'art. 43 I. n. 47 del 1985, il quale consente la sanatoria delle strutture realizzate e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, purché l'opera non sia stata Proseguita con violazione di sigilli oltre il termine fissato dalla disciplina sul condono edilizio - come nel caso in esame - , in quanto, in tal caso, non può applicarsi la norma di favore su richiamata, tesa a fornire la possibilità di utilizzare detto procedimento a chi si è uniformato ad un provvedimento amministrativo o aiurisdizionale con cui è stata sospesa l'opera, secondo quanto rende evidente il tenore dell'art.43 citato; - la costruzione, oggetto di condono, dopo la restituzione dell'immobile al legittimo proprietario in seguito a dissequestro, Può essere proseguita soltanto seguendo la rigorosa Procedura stabilita dal comma quindicesimo dell'art. 35 I. n. 47 del 1985, che prevede, decorsi 120 giorni dal versamento della seconda rata, la notifica al Comune dell'intendimento di proseguire i lavori, con allegazione di una perizia giurata o di una documentazione equipollente sullo stato dei lavori abusivi, i quali potranno essere nuovamente ripresi dopo 30 giorni dalla data della notificazione, giacché, altrimenti, si configura un nuovo ed autonomo reato urbanistico in considerazione della natura permanente e della cessazione della stessa con l'ultimazione dei lavori ivi comprese le rifiniture interne. In altri termini, l'articolo 43 in parola _può evocarsi solo per assicurare, comunque, il condono di opere che per provvedimenti impeditivi, amministrativi o giurisdizionali, non siano state ultimate secondo i requisiti della relativa disciplina di riferimento, ossia Per auelle rispetto alle quali i predetti provvedimenti impeditivi siano stati rispettati non proseguendo gli interventi per portarli a ultimazione nei termini e secondo i requisiti previsti per legge, ai fini della predetta forma di sanatoria. Del resto, come già sopra accennato, il legislatore ha espressamente previsto l'unico caso in cui sia possibile proseguire opere abusive oggetto di istanza di condono, con l'art. 35 della I. 47/85 sopra già citato, che presuppone l'assenza di vincoli giudiziari o amministrativi e una procedura di previo avviso dell'Autorità amministrativa: esso infatti dispone che "...Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione" Consegue che la tesi difensiva appare errata in nuce, a fronte del fatto che i sigilli apposti e l'ordinanza di sospensione lavori furono deliberatamente violati per proseguire sino al 1996 le opere abusive, così da farle quindi fuoriuscire dal perimetro dei requisiti di cui alla legge n. 724 del 1994. In tale quadro, la evidenziazione, da parte del giudice, della illecita prosecuzione delle opere oltre il termine del 31.12.1993 non può che costituire anche un sostanziale rigetto di ogni ipotesi di applicazione dell'art. 43 citato In proposito, deve allora anche richiamarsi il principio per cui, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Inoltre, non può trascurarsi anche il dato per cui la questione qui sollevata, di cui all'art. 43, ha carattere giuridico, per cui trova altresì applic:azione, nel caso concreto, il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale, il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate - diversamente dal caso di specie - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice ie abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, e come deve ritenersi con le presenti osservazioni di questo collegio, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele).Da ultimo, e sempre alla luce degli atti qui disponibili e della ordinanza impugnata, è utile osservare come peraltro il condono risulti rilasciato con esclusione, ad opera degli uffici comunali, di parte delle opere e quindi secondo un'operazione illegittima oltre che suscettibile di essere foriera di illeciti a carico di questi ultimi, stante il principio per cui non è ammissibile il condono né condizionato né tantonneno parziale. Infatti, questa corte ha già precisato che non è ammissibile, ai fini dell'applicazione del cosiddetto condono edilizio, in caso di costruzione unitaria, la frazionabilità della stessa nelle sue componenti strutturali con conseguente possibilità di sanatoria parziale dell'opera. (Se2:. 3, n. 9182 del 22/06/1988 Ud. (dep. 13/09/1988) Rv. 179149 - 01). 3.4. Quanto al tema della legittimazione del ricorrente a presentare istanza di condono senza che siano ostative le ordinanze di demolizione emesse in precedenza a tale domanda e non ottemperate, con correlata acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, da una parte preliminarmente deve osservarsi come le rilevazioni sinora espresse rendono a rigore inutile ogni altra disquisizione, essendo sufficienti ad escludere ogni condonabilità dell'opera. Dall'altra, per completezza, è possibile osservare come emerga anche in tal caso un motivo del tutto infondato. Quanto innanzitutto alla tesi per cui non vi sarebbe stata acquisizione al patrimonio con la prima ordinanza di demolizione n. 82 del 1993, siccome sarebbe stata emessa ai sensi dell'art. 12 della L. 47/85 con riferimento ad opere eseguite in parziale difformità, per le quali in caso di inottemperanza non è prevista la acquisizione al patrimonio, essa è insostenibile, innanzitutto per la mancata allegazione dell'atto di riferimento da cui desumere quanto sostenuto. In ogni caso corretta è la conclusione del giudice, come sopra già osservato, secondo il quale sin dall'inizio si sono accertate opere realizzate in totale difformità: con la conseguenza per cui, quand'anche nella ordinanza si fosse fatto riferimento ad una qualifica di parziale difformità, non può prevalere come noto, rispetto ad un atto amministrativo, il mero nomen iuris di una fattispecie a fronte della rilevanza piuttosto - nel caso concreto - della sua concreta manifestazione che si riconduca ad altra più corretta qualificazione di totale difformità, con conseguente operatività del regime dell'acquisizione al pal:rimonio. E con conseguente ulteriore causa ostativa al condono, atteso che in tal caso, al momento della presentazione della domanda di condono il ricorrente era ormai da tempo privo di titolo di proprietà e quindi non legittimato. Laddove la invocata possibilità di superare ordinanze di demolizione mediante l'accoglimento della domanda di condono presuppone pur sempre che, al momento di presentazione della stessa, non fosse venuto meno, per intervenuta operatività dell'acquisizione al patrimonio, il diritto di proprietà sull'opera abusiva, da parte del soggetto interessato alla stessa e alla sanatoria. Ciò perché questa Suprema Corte ha sempre evidenziato la sussistenza della necessaria legittimazione a presentare istanza di condono, sub specie della titolarità di adeguati titoli di proprietà o di possesso o detenzione. Infatti, in tema di condono edilizio, in forza degli artt. 6 e 38, comma quinto, della legge 28 febbraio 1985, n.47 - richiamati dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.724 - legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori (Sez. 3, n. 30059 del 16/05/2018 Cc. (dep. 04/07/2018 ) Rv. 273760 - 01). E solo quindi a condizione che al momento della domanda l'istante fosse alla stessa legittimato, la giurisprudenza ha stabilito che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (attualmente 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003 Rv. 224346 - 01 Ciavarella L; Se2:. 3, n. 3196 del 27/11/1998 (dep. 01/03/1999) Rv. 213010 - 01 Sacchetti I). 3.5. Riguardo infine alla censura proposta con riferimento alla ritenuta intervenuta maturazione del silenzio - rifiuto, ribadito che la manifesta infondatezza dei primi aspetti esaminati rende a rigore pleonastico l'esame anche di quest'ultimo rilievo, per completezza è sufficiente osservare e ribadire che questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3, n. 36580 del 17/05/2023 Rv. 284987 - 01) ha già condivisibilmente rilevato che l'indirizzo sull'interpretazione dell'art. 146 d.lgs. 42 del 2004, invocato in ricorso, non rileva nel caso di specie, in quanto la stessa disciplina normativa non trova applicazione (al pari, peraltro, dell'art. 17-bis, I. n. 241 del 1990, citato dalla parte, che regola - in termini generali - il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici). L'art. 146 d.lgs. 42 del 2004 - come è fatto palese dal suo chiaro contenuto - regola, infatti, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto ad interventi sui beni oggetto della speciale protezione. Essa, certamente non vale in toto laddove esista una disciplina speciale di maggior rigore, quale quella prevista dalla legge sul condono edilizio nel caso di specie applicabile, ossia la L. 23 dicembre 1994, n. 724. In particolare, l'art. 32, L. n. 47 del 1985 - quale sostituito dall'art. 32, comma 43, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni. dalla I. 24 novembre 2003, n. 326 - rubricato "opere costruite su aree sottoposte a vincolo" e richiamato dall'art. 39, Dlgs. 724 del 1994, al primo comma prevede, per quanto qui interessa, che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto». Il successivo quarto comma della disposizione specifica che, «ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sa natoria ». Nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento in sanatoria previsto dalla legge sul condono edilizio, dunque, il legislatore, da un lato, ha ritenuto di concedere alla Soprintendenza uno spatium deliberandi più ampio (180 giorni, anziché 45), d'altro lato ha previsto che il decorso del termine valga quale silenzio- rifiuto impugnabile in sede di giustizia amministrativa, specificando, senza possibilità di deroghe, che il parere sfavorevole espresso dalla stessa soprintendenza preclude il rilascio del titolo in sanatoria. Tale disciplina, ben diversa da quella delineata nell'art. 146 d.lgs. 42 del 2004, trova giustificazione alla luce del differente contesto e dei beni che vengono in rilievo: se, infatti, può essere ragionevole consentire di superare l'inerzia della Soprintendenza laddove la stessa, non pronunciandosi nel termine, rischi di bloccare l'iniziativa del privato che abbia scrupolosamente seguito il preventivo iter previsto, sottoponendolo ad un ingiusto aggravio procedimentale, ben si giustifica un più rigoroso regime laddove si tratti di sanare un illecito commesso, onerando il trasgressore che voglia avvantaggiarsi degli effetti della sanatoria di un più gravoso procedimento, che consenta in ogni caso di pervenire ad un effettivo vaglio di compatibilità paesaggistica dell'opera abusiva da parte dell'autorità preposta alla gestione del vincolo. Richiamandosi proprio questi principi, costantemente ribaditi (tra le altre, Sez. 3, n. 10152 del 1°/2/2023, Calise; Sez. 3, n. 388 dell'8/11/2022, Chiocca, non massimate), deve concludersi che il silenzio serbato dalla Soprintendenza non poteva che assumere il valore di rifiuto, impugnabile in sede amministrativa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione
Sentenza Cassazione n. 30951/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris