Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:55
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0405_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 22 gennaio 2025 –
UniCredit Bank / SRB (Contributi ex ante 2022)
(causa T-405/22)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2022 – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità»
1.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § § 2 e 7)
(v. punti 41-54)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 57-68)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell'autore, di spiegazioni circa la motivazione dell'atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell'Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 146, 147)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, art. 4, § 2, e allegato I)
(v. punti 149, 150)
5.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Mancata presa in considerazione di indicatori e sottoindicatori di rischio nel calcolo di tali contributi – Presupposti
(Regolamenti della Commissione nn. 680/2014, 2015/63, artt. 6, 7, 14 e 20, § 1, 2021/451 e 2021/763; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 221-224, 229-231, 235, 237, 242-244, 248-250, 259-261)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La UniCredit Bank GmbH si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle loro spese.