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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 12785/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29333-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].T.A.

S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ , che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; Oggetto R.G.N.29333/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/01/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 274/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/06/2018 R.G.N. 727/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 29333/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 4.6.2018 n. 274 , la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame proposto dalla curatela fallimentare SE.TA spa, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultima società (dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, in data 6.10.14, con riassunzione del giudizio da parte degli organi fallimentari) volto all’accertamento del diritto alla restituzione di € 289.867,00 corrisposti all’Inail e calcolati secondo il provvedimento di riclassificazione ai fini tariffari del 5.8.2010, con cui l’istituto assicurativo iscriveva retroattivamente la SE.TA. spa nella categoria gestione terziario e non già industria, in conformità al provvedimento di iscrizione dell’Inps dell’1.1.2005, nonché volta alla rideterminazione del predetto credito dell’Inail nel minor importo di € 28.375,00, previo declaratoria di irretroattività dell’iscrizione contrariamente disposta.

Il tribunale, poiché il provvedimento dell’Inail rettificava la posizione contributiva della società, sulla base dell’art. 2 del d.lgs. n. 38/00 e dell’art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 riteneva che tale riclassificazione avesse effetti retroattivi a decorrere dalla data di inquadramento previdenziale come disposto dall’Inps, con corresponsione della differenza contributiva a favore dell’Ente assicurativo, nei limiti della prescrizione quinquennale, senza corresponsione di sanzioni civili ed interessi.

La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado, rilevando come in sede fallimentare, l’Inail si fosse insinuato al passivo, senza riscontrare contestazioni da parte della curatela.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, la curatela fallimentare SE.TA spa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inail resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, la curatela ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 14 del DM 12.12.2000, dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, circa la decorrenza degli effetti della rettifica della classificazione operata dall’Inail, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito efficacia retroattiva al provvedimento di re-inquadramento del settore di attività della società, ai fini della corresponsione dei conseguenti premi per l’assicurazione, per la tutela dagli infortuni sul lavoro.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato” (Cass. n. 6081/21, 19979/17, 19785/17).

Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere retroattivamente l’efficacia del provvedimento di riclassificazione dell’Inail dall’iniziale classificazione operata dall’Inps, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29333-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].T.A. S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Curatori pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ , che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; Oggetto R.G.N.29333/2018 Cron. Rep. Ud.29/01/2024 CC -intimata - avverso la sentenza n. 274/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 04/06/2018 R.G.N. 727/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29333/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 4.6.2018 n. 274 , la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame proposto dalla curatela fallimentare SE.TA spa, avverso la sentenza del tribunale di Salerno che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultima società (dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado, in data 6.10.14, con riassunzione del giudizio da parte degli organi fallimentari) volto all’accertamento del diritto alla restituzione di € 289.867,00 corrisposti all’Inail e calcolati secondo il provvedimento di riclassificazione ai fini tariffari del 5.8.2010, con cui l’istituto assicurativo iscriveva retroattivamente la SE.TA. spa nella categoria gestione terziario e non già industria, in conformità al provvedimento di iscrizione dell’Inps dell’1.1.2005, nonché volta alla rideterminazione del predetto credito dell’Inail nel minor importo di € 28.375,00, previo declaratoria di irretroattività dell’iscrizione contrariamente disposta. Il tribunale, poiché il provvedimento dell’Inail rettificava la posizione contributiva della società, sulla base dell’art. 2 del d.lgs. n. 38/00 e dell’art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 riteneva che tale riclassificazione avesse effetti retroattivi a decorrere dalla data di inquadramento previdenziale come disposto dall’Inps, con corresponsione della differenza contributiva a favore dell’Ente assicurativo, nei limiti della prescrizione quinquennale, senza corresponsione di sanzioni civili ed interessi. La Corte d’appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado, rilevando come in sede fallimentare, l’Inail si fosse insinuato al passivo, senza riscontrare contestazioni da parte della curatela. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la curatela fallimentare SE.TA spa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inail resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la curatela ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 14 del DM 12.12.2000, dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335/95 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, circa la decorrenza degli effetti della rettifica della classificazione operata dall’Inail, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito efficacia retroattiva al provvedimento di re-inquadramento del settore di attività della società, ai fini della corresponsione dei conseguenti premi per l’assicurazione, per la tutela dagli infortuni sul lavoro. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall'art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall'art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato” (Cass. n. 6081/21, 19979/17, 19785/17). Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere retroattivamente l’efficacia del provvedimento di riclassificazione dell’Inail dall’iniziale classificazione operata dall’Inps, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appe
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