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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1981

Cassazione n. 01116/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1981 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 98 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare.

2. Il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in quanto, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599, cod. proc. pen., in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi, eccetto a quelli sulla pena in questa sede non sono stati proposti, il ricorso riguarda solo doglianze sui motivi rinunciati quali la qualificazione giuridica del fatto e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/06/1981 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 98 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. 2. Il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in quanto, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599, cod. proc. pen., in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi, eccetto a quelli sulla pena in questa sede non sono stati proposti, il ricorso riguarda solo doglianze sui motivi rinunciati quali la qualificazione giuridica del fatto e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023
Sentenza Cassazione n. 01116/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris