CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 01566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4245/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BENEVENTO n. 1325/2021 depositata il13/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Taburno, condannando quest’ultima al pagamento del compenso dovuto per l’assistenza professionale resa nell’ambito di una controversia civile. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] del Taburno, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con atto depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], debitamente sottoscritto per accettazione dal controricorrente, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Taburno, condannando quest’ultima al pagamento del compenso dovuto per l’assistenza professionale resa nell’ambito di una controversia civile. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] del Taburno, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Con l’unico motivo, l’ente ricorrente lamenta il mancato rilievo, da parte del giudice di merito, della nullità del contratto intervenuto tra professionista e P.A. per assenza di impegno contabile di spesa e violazione dell’art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 2000. La censura è inammissibile. Va ribadito, in merito, il principio per cui “La nullità di diritto prevista dall'art. 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127), per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 11098 del 26/07/2002, Rv. 556298; cfr. anche Sez.2, Ordinanza n. 21007 del 06/0 8/2019, Rv. 655190 e Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 5803 del 22/02/2022 , Rv. 664183) ”. In conseguenza della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente, debitamente accettata dal controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in