CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: N'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Gom ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 624, 625 n.4 e 8bis, 61 n. 5 cod. pen. commesso in Bologna il 19 giugno 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e, comunque, manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio dimostrava "una pregressa esperienza", con ciò dovendosi intendere che era espressione di accresciuta pericolosità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] hire estensor