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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 16405/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6533/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1538/2017, depositata il19/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- turo Giacometti per accertare: le percentuali di proprietà del tetto - lastrico solare e del lucernario di un immobile, il relativo regolamento di ripartizione delle spese di impermeabilizzazione e il rispetto delle 2di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. distanze dai confini ex artt. 892 e ss. c.c. o delle diverse distanze ap- plicabili al fine di preservare all'ambiente sottostante di proprietà Fin- peg l'attuale presa di luce ed aria.

Nel 2010il convenuto veniva con- dannato con sentenza passata in giudicatoad arretrare il muretto e le fioriere a distanza dal lucernario tale da non arrecare pregiudizio alla illuminazione e areazione dell'immobile sottostante, rigettando le al- tre domande di parte attrice.

Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] notificava il precetto, intimando a Giacometti di adempiere entro dieci giorni.

Giacometti si opponeva all'esecuzione per la genericità dell'oggetto del titolo, non essendo specificata la prestazione.

Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, l'accer- tamento della distanza minima tra lucernari e manufatti di ogni gene- re.

In primo grado l’opposizione veniva accolta per genericità e inat- tuabilità della condanna, in particolare per la mancata indicazione del- le distanze da rispettare che era onere dell’attore censurare in sede di appello, mentre il rigetto della riconvenzionale era fondato sul vincolo da giudicato.

In secondo grado, la pronuncia èstata integralmente ri- formata.

Ricorre in cassazione Giacometti con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, subordinato all’accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce « erroneità e illogicità del ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte di appello».

Dell’unico motivo è da dichiarare l’inammissibilità.

Il ragionamento censuratodal ricorrente è il seguente: «Il precetto contenuto nella sentenza [di primo gradonon può] considerarsi gene- rico per il solo fatto che il Tribunale non ha stabilito la misura della 3di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. distanza ed è quindi eseguibile eventualmente ricorrendo alle proce- dure ex artt. 612 e 613 c.p.c., nonché art. 486 c.p.c. […].La servitù, costituita a favore della proprietà [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire aria e luce tramite il lucernario posto sul lastrico […] trova nel suo titolo co- stitutivo e nella situazione di fatto esistente e creata dal Giacometti, come rilevabile dalla c.t.u. esperita […] le risposte per l'esecuzione del dispositivo della sentenza […].

Dalla c.t.u emerge che le fioriere posizionate dal Giacometti oscurano e accecano i serramenti del lu- cernario.

Pertanto, dal momento che detto lucernario deve garantire l'attuale presa di luce e l'attuale presa di aria sulla base del titolo convenzionale eaccertato che al momento solo le fioriere (il muro ri- sulta demolito) impediscono tale diritto, esse andranno arretrate dal lucernario fino ad evitare accecamento e oscuramento, operazione che l'ufficiale giudiziario, in ambito di procedura ex art. 612 c.p.c., anche eventualmente coadiuvato da un c.t.u., potrà fare, dando at- tuazione al dispositivo della sentenza […], nel punto in cui condanna Giacometti ad arretrare il muretto e le fioriere a distanza dal lucerna- rio tale da non arrecare pregiudizio alla capacità di questo far filtrare luce ed aria nell'immobile sottostante».

2. - La tipologia di vizio fatto valere dal ricorrente è l’omesso esa- me circa fatto decisivoex art. 360, n. 5 c.p.c., che si riflette in una motivazione incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

Gli ar- gomenti spesi dal ricorrente (assenza – lesiva del principio di legalità - di qualsiasi indicazione quantitativa della distanza da mantenere ; inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 612 s. c.p.c.; necessità e non semplice eventualità della c.t.u.) non sono in grado di attestare l’incomprensibilità o la contraddittorietà della motivazione censurata.

Né migliore sorte avrebbe la conversione della censura nella viola- zione di norme di diritto, cioè degli artt. 612 e 613 c.p.c.

L’obbligo di 4di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. arretrare è una specie di obbligo di fare.

Punto critico della esecuzio- ne ex artt. 612 ss. c.p.c. è l’ordinanza di determinazione delle modali- tà dell’esecuzione ed in particolare la distinzione tra contenuto dell’obbligo (che attiene al requisito della liquidità di cui all’art. 474 c.p.c. ed è determinato dal titolo esecutivo) e modalità della esecu- zione.

Esiste infatti una zona grigia in cui contenuto dell’obbligo e modalità dell’esecuzione si sovrappongono o almeno si intersecano.

Tuttavia, nel caso concreto, la sentenza impugnata risolve il pro- blema affidando in modo corretto alle modalità esecutive la determi- nazione quantitativa dell’arretramento delle fioriere, fermi rimanendo il contenuto dell’obbligo (l’arretramento) e la sua funzione (far filtrare luce e aria nell’immobile sottostante), accertati nel titolo esecutivo.

Va da sé, inoltre, che la preoccupazione attinente alrispetto del prin- cipio di legalità non può che essere soddisfatta dalla presenza del giudice che determina le modalità dell’esecuzione.

Infatti, rimane fermo che il provvedimento con cui il giudice, ancorché in forma di ordinanza ex art. 612 c.p.c., dirime una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, ha natura sostanziale di sentenza in forzadel suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a pro- cedere ad esecuzione forzata (cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giu- dice).

Pertanto, tale provvedimento sarà impugnabile con l'appello (cfr. Cass. 3722/2012).

In conclusione, l’unico motivodel ricorso principale è inammissibile .

3. - Il controricorrente ha proposto tempestivamente ricorso inci- dentale con un motivo, subordinato all’accoglimento del ricorso prin- cipale.

Esso è quindi da dichiarare assorbito. 5di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA].

4. –In sintesi, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso inci- dentale condizionato è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulterioresomma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ri- corso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al rim- borso delle spese del presente giudizio in favore della parte controri- corrente, che liquida in€ 4.100 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussisto- no i presupposti per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6533/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1538/2017, depositata il19/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/02/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- turo Giacometti per accertare: le percentuali di proprietà del tetto - lastrico solare e del lucernario di un immobile, il relativo regolamento di ripartizione delle spese di impermeabilizzazione e il rispetto delle 2di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. distanze dai confini ex artt. 892 e ss. c.c. o delle diverse distanze ap- plicabili al fine di preservare all'ambiente sottostante di proprietà Fin- peg l'attuale presa di luce ed aria. Nel 2010il convenuto veniva con- dannato con sentenza passata in giudicatoad arretrare il muretto e le fioriere a distanza dal lucernario tale da non arrecare pregiudizio alla illuminazione e areazione dell'immobile sottostante, rigettando le al- tre domande di parte attrice. Nel 2012 [OSCURATO:PERSONA] notificava il precetto, intimando a Giacometti di adempiere entro dieci giorni. Giacometti si opponeva all'esecuzione per la genericità dell'oggetto del titolo, non essendo specificata la prestazione. Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, l'accer- tamento della distanza minima tra lucernari e manufatti di ogni gene- re. In primo grado l’opposizione veniva accolta per genericità e inat- tuabilità della condanna, in particolare per la mancata indicazione del- le distanze da rispettare che era onere dell’attore censurare in sede di appello, mentre il rigetto della riconvenzionale era fondato sul vincolo da giudicato. In secondo grado, la pronuncia èstata integralmente ri- formata. Ricorre in cassazione Giacometti con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale con un motivo, subordinato all’accoglimento del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce « erroneità e illogicità del ragionamento logico-giuridico sviluppato dalla Corte di appello». Dell’unico motivo è da dichiarare l’inammissibilità. Il ragionamento censuratodal ricorrente è il seguente: «Il precetto contenuto nella sentenza [di primo gradonon può] considerarsi gene- rico per il solo fatto che il Tribunale non ha stabilito la misura della 3di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. distanza ed è quindi eseguibile eventualmente ricorrendo alle proce- dure ex artt. 612 e 613 c.p.c., nonché art. 486 c.p.c. […].La servitù, costituita a favore della proprietà [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire aria e luce tramite il lucernario posto sul lastrico […] trova nel suo titolo co- stitutivo e nella situazione di fatto esistente e creata dal Giacometti, come rilevabile dalla c.t.u. esperita […] le risposte per l'esecuzione del dispositivo della sentenza […]. Dalla c.t.u emerge che le fioriere posizionate dal Giacometti oscurano e accecano i serramenti del lu- cernario. Pertanto, dal momento che detto lucernario deve garantire l'attuale presa di luce e l'attuale presa di aria sulla base del titolo convenzionale eaccertato che al momento solo le fioriere (il muro ri- sulta demolito) impediscono tale diritto, esse andranno arretrate dal lucernario fino ad evitare accecamento e oscuramento, operazione che l'ufficiale giudiziario, in ambito di procedura ex art. 612 c.p.c., anche eventualmente coadiuvato da un c.t.u., potrà fare, dando at- tuazione al dispositivo della sentenza […], nel punto in cui condanna Giacometti ad arretrare il muretto e le fioriere a distanza dal lucerna- rio tale da non arrecare pregiudizio alla capacità di questo far filtrare luce ed aria nell'immobile sottostante». 2. - La tipologia di vizio fatto valere dal ricorrente è l’omesso esa- me circa fatto decisivoex art. 360, n. 5 c.p.c., che si riflette in una motivazione incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria. Gli ar- gomenti spesi dal ricorrente (assenza – lesiva del principio di legalità - di qualsiasi indicazione quantitativa della distanza da mantenere ; inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 612 s. c.p.c.; necessità e non semplice eventualità della c.t.u.) non sono in grado di attestare l’incomprensibilità o la contraddittorietà della motivazione censurata. Né migliore sorte avrebbe la conversione della censura nella viola- zione di norme di diritto, cioè degli artt. 612 e 613 c.p.c. L’obbligo di 4di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. arretrare è una specie di obbligo di fare. Punto critico della esecuzio- ne ex artt. 612 ss. c.p.c. è l’ordinanza di determinazione delle modali- tà dell’esecuzione ed in particolare la distinzione tra contenuto dell’obbligo (che attiene al requisito della liquidità di cui all’art. 474 c.p.c. ed è determinato dal titolo esecutivo) e modalità della esecu- zione. Esiste infatti una zona grigia in cui contenuto dell’obbligo e modalità dell’esecuzione si sovrappongono o almeno si intersecano. Tuttavia, nel caso concreto, la sentenza impugnata risolve il pro- blema affidando in modo corretto alle modalità esecutive la determi- nazione quantitativa dell’arretramento delle fioriere, fermi rimanendo il contenuto dell’obbligo (l’arretramento) e la sua funzione (far filtrare luce e aria nell’immobile sottostante), accertati nel titolo esecutivo. Va da sé, inoltre, che la preoccupazione attinente alrispetto del prin- cipio di legalità non può che essere soddisfatta dalla presenza del giudice che determina le modalità dell’esecuzione. Infatti, rimane fermo che il provvedimento con cui il giudice, ancorché in forma di ordinanza ex art. 612 c.p.c., dirime una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, ha natura sostanziale di sentenza in forzadel suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a pro- cedere ad esecuzione forzata (cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal giu- dice). Pertanto, tale provvedimento sarà impugnabile con l'appello (cfr. Cass. 3722/2012). In conclusione, l’unico motivodel ricorso principale è inammissibile . 3. - Il controricorrente ha proposto tempestivamente ricorso inci- dentale con un motivo, subordinato all’accoglimento del ricorso prin- cipale. Esso è quindi da dichiarare assorbito. 5di 5 – RG 6533/2018 – S2 – CC 03/02/2023 (n. 16) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. –In sintesi, il ricorso principale è inammissibile e il ricorso inci- dentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulterioresomma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito il ri- corso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al rim- borso delle spese del presente giudizio in favore della parte controri- corrente, che liquida in€ 4.100 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussisto- no i presupposti per il
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