CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 maggio 2021, n. 27055, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15 ottobre 2019. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'imputato, con due motivi. Nel primo motivo lamenta errore di fatto per assoluta incertezza circa la posizione effettivamente valutata, in quanto alle pagg. 47 e 48 della sentenza impugnata il ricorrente è indicato più volte come "[OSCURATO:PERSONA]", anzichè come "[OSCURATO:PERSONA]". Nel secondo motivo lamenta errore di fatto con riferimento a quanto devoluto nel secondo motivo del ricorso per cassazione il cui punto centrale, "sfiorato" ma "non trattato" dalla sentenza della Quinta sezione, consisteva nell'aver la Corte d'appello di Napoli acquisito numerose prove ma poi aver rinviato per relationem alla decisione del giudice di primo grado violando così le norme processuali di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria anticipata per iscritto, e riproposta nella discussione orale, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato. Non vi è alcun elemento da cui poter desumere che la pronuncia n. 27055 abbia confuso [OSCURATO:PERSONA] con altro imputato e che, nel respingere il ricorso, sia stata valutata, in realtà, altra posizione. La sentenza impugnata riporta, infatti, alle pagg. 16 - 18 nell'ordine corretto i cinque motivi del ricorso originario presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i due motivi aggiunti. Nelle successive pagg. 47 e ss. la sentenza impugnata dà poi risposta ai motivi presentati nell'interesse di Orlando nello stesso ordine in cui gli stessi erano stati riportati nell'esposizione della parte in fatto. La risposta ai motivi è formulata in modo congruente all'ordine logico delle questioni in essa introdotte, con riferimenti anche personalizzati, e non contestati, all'atto di ricorso presentato proprio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (ad esempio, la mancanza di alcune righe che rendevano incomprensibile il motivo sulla recidiva). L'unico elemento da cui si dovrebbe desumere l'errore percettivo nella valutazione della posizione personale del ricorrente consiste allora soltanto nella circostanza che il ricorrente sia stato chiamato più volte nelle pagine 47-48 Raffaele "Lubrano", e non "Orlando", ma, al di là del fatto che nel processo non era coimputato alcun "[OSCURATO:PERSONA]" con cui il ricorrente avrebbe potuto essere confuso - e che l'errore sul nome è in concreto agevole da spiegare con l'esser state trattate poco prima le posizioni di altri due coimputati che si chiamavano proprio "Lubrano" - ciò che rileva è che non vi è, in definitiva, alcun elemento, oltre il refuso sul nome, da cui si possa desumere che sia stata valutata la posizione di altra persona. In difetto di ulteriori elementi più concludenti del mero errore sul nome, il refuso contenuto nella motivazione della sentenza costituisce, pertanto, un mero errore materiale che non incide sul processo logico che ha portato alla decisione e sul contenuto della stessa (Sez. 5 n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, rv. 273193). 2. Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente lamenta che la motivazione della pronuncia n. 27055 fa pensare che non sia stato compreso dai giudici della Quinta sezione il secondo motivo del suo ricorso (il ricorso originario, non i motivi aggiunti). Il ricorrente sostiene che il secondo motivo del suo ricorso deduceva nella sostanza che la Corte d'appello di Napoli aveva rinnovato l'istruttoria acquisendo numerose nuove prove, ma poi aveva inammissibilmente, a quel punto, motivato il rigetto dell'appello mediante rinvio per relationem alla decisione del giudice di primo grado, violando così le norme processuali di cui agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che in modo del tutto incoerente con tale deduzione difensiva, la pronuncia n. 27055 abbia trattato il motivo come se fosse una richiesta di rivalutazione del fatto. Alla lettura degli atti emerge che il secondo motivo del ricorso originario, in realtà, aveva un contenuto più articolato di quanto esposto in ricorso straordinario, perché esordiva effettivamente con il rilievo che il giudice di secondo grado aveva inammissibilmente utilizzato la tecnica della motivazione per relationem ("avendo la corte distrettuale acquisito le numerose prove citate alle pagine 33 e 34, non avrebbe potuto rinviare per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, se sol si pensi che nessuna delle plurime prove acquisite in secondo grado ha fatto emergere profili di responsabilità del ricorrente in ordine a nessuno dei tre reati lui attribuiti"), proseguiva evidenziando elementi di prova non valutati, o valutati male, che avrebbero dovuto condurre la Corte d'appello ad escludere la responsabilità del ricorrente ("In ogni caso, il rinvio per relationem alla motivazione assunta dal g.u.p. rispetto alla intraneità ed alla qualità di organizzatore del ricorrente è censurabile in quanto le censure mosse con l'atto di appello avevano riguardato aspetti nuovi, quali ad es. la conversazione citata a pag. 3 dell'atto di appello tra Sarappo e Spinelli ove vengono citati gli elementi di spicco dell'associazione senza citare il ricorrente, la assenza del ricorrente alle cinque riunioni in cui sarebbe stata costituita l'associazione (...) ed altri aspetti malvalutati, ad es., l'aver ritenuto che i reati dei capi e e F reati fine siano dimostrativi della posizione apicale del ricorrente, le dichiarazioni dei numerosi collaboratori che non attribuiscono ruolo apicale al ricorrente, la conversazione n. 2076 (...)"), proseguiva ulteriormente con una rilettura degli elementi di prova da cui, invece la Corte d'appello aveva tratto il giudizio di responsabilità cui, ad avviso del ricorrente, doveva essere attribuito altro significato ("in maniera manifestamente illogica la corte ricava la prova della qualità di direttore/organizzatore da una conversazione (...); "addirittura capovolge e travisa ed interpreta in modo manifestamente illogico la conversazione (...)"), e si concludeva con dei rilievi sulla mancata valutazione di un elemento costitutivo del reato contestato ("ancora, nulla la sentenza scrive su un requisito indefettibile, la stabilità del contributo alla associazione (...)"). In definitiva, il motivo di ricorso non era soltanto una censura in diritto sull'ammissibilità dell'utilizzo nel caso in esame da parte del giudice di appello della tecnica per motivazione per relationem, ma portava all'attenzione della Corte il modo in cui erano state valutate dal giudice di secondo grado le prove assunte in giudizio, l'interpretazione da dare alle stesse, la importanza di quelle che erano state ingiustamente pretermesse. D'altronde, un motivo di ricorso finalizzato a demolire la parte della sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato associativo soltanto sulla base dell'assunto della inammissibilità dell'utilizzo della tecnica della motivazione per relationem sarebbe stato non conferente con la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8 gennaio 2020, che, nel respingere il motivo di ricorso volto ad escludere la responsabilità dell'imputato, a pag. 113 usa effettivamente come cappello introduttivo la frase sulla motivazione per relationem che il difensore censura, ma poi da pag. 114 a 117 motiva in proprio citando diverse conversazioni da cui il giudice di secondo grado ha tratto il convincimento della responsabilità dell'imputato per reato associativo e precisando (a pag. 114) che le dichiarazioni dei collaboratori sono di scarso rilievo indiziario. Ed, infatti, come constatato sopra, il difensore, redigendo il motivo del ricorso per cassazione nel giudizio a quo, oltre a contestare la possibilità per il giudice di secondo grado in un caso come quello in esame di richiamare la motivazione del giudice di primo grado, che di per sé non sarebbe stato sufficiente a demolire la pronuncia di appello, spende argomenti per contestare la decisione della Corte di attribuire rilievo prevalente ad alcune emergenze probatorie e rilievo subvalente ad altre, e per contestare la lettura che la Corte di appello ha dato ad alcune di esse. In questo contesto di fatto, la pronuncia n. 27055 della Quinta sezione ha giudicato il motivo di ricorso in esame nel seguente modo: "il secondo motivo di ricorso — che concerne la partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo ruolo all'interno della consorteria — è inammissibile in quanto aspecifico e teso ad accreditare una diversa ricostruzione in fatto, in violazione dei parametri di ammissibilità del ricorso per cassazione enunciati nella parte generale, cui si rinvia (cfr., supra, § 3.1). Proponendo una propria lettura del materiale utilizzabile per la decisione, infatti, il ricorrente non si confronta con il costrutto che si apprezza nella pronunzia della Corte di merito, che fonda sia sulle intercettazioni in cui si parla del ricorrente come di un personaggio di spicco del sodalizio, sia sul suo coinvolgimento in due dei reati fine della cosca, evincendone — in termini del tutto razionali — la fondatezza dell'ipotesi accusatoria". La risposta della pronuncia n. 27055 è, pertanto, perfettamente coerente con la domanda di giustizia su cui si è dovuta pronunciare e con la dinamica del rapporto tra la motivazione stesa in secondo grado ed il motivo di censura presentato contro di essa, e non evidenzia alcun errore percettivo del reale contenuto del motivo. Il merito della decisione della Quinta sezione, poi, non è valutabile in questa sede, perchè la decisione sulla specificità o meno di un motivo di ricorso è frutto di una valutazione puramente giuridica in ordine all'esistenza o meno di una causa di inammissibilità, che non è, pertanto, censurabile mediante il rimedio processuale proposto (Sez. 2, Sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981: Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite). 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta