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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17189/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della CTR della Campania-Salerno, n. 1665/16 depositata il 23 febbraio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia, tramite [OSCURATO:PERSONA], procedeva in data 5 luglio 2013 alla notifica di cartella di pagamento n. 01220130008822317, emessa per il recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi (questi ultimi per € 9.677,26) dichiaratamente a seguito di avviso di accertamento n.

RE101T601447/2008, anno 2003, notificato a sua volta il 17 novembre 2008.

La contribuente impugnava la cartella per difetto di motivazione della stessa, essendo omessa l’indicazione dell’atto presupposto e il procedimento di calcolo degli interessi addebitati.

2. La CTP respingeva il ricorso, ed altrettanto [OSCURATO:PERSONA] faceva col conseguente gravame la CTR.

La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.

3. In data 21 giugno 2019, veniva depositata istanza di sospensione in quanto la contribuente avrebbe presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

4. In data 12 gennaio 2023 questa Corte, preso atto della mancata prova della notifica della domanda di definizione e dei relativi allegati alla controparte, nonché delle incertezze relative al debito dedotto in cartella, assegnava alla parte termine per la notifica e rinviava a nuovo ruolo.

La contribuente, in seguito, provvedeva agli adempimenti a lei commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va preso atto del fatto che la parte ricorrente ha chiarito di aver effettivamente proposto definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018, facendo riferimento all’avviso di accertamento, ma avendo riguardo alla cartella oggetto della presente controversia.

Alla luce di tale chiarimento, pur solo implicitamente offerto dalla parte a seguito dell’ordinanza interlocutoria, ed emergendo senza equivoci che la cartella attiene esclusivamente al debito riconducibile al suddetto avviso di accertamento per IRPEF anno d’imposta 2003, può darsi seguito alla definizione della controversia, tenuto conto che la parte ha altresì provveduto alla notificazione degli atti e documenti alla controparte che nulla ha osservato.

Non risultando nessun versamento da effettuarsi in base a quanto indicato in atti, oggetto si ripete di comunicazione alla controparte pubblica, deve procedersi all’estinzione del processo mentre le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della CTR della Campania-Salerno, n. 1665/16 depositata il 23 febbraio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’otto maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia, tramite [OSCURATO:PERSONA], procedeva in data 5 luglio 2013 alla notifica di cartella di pagamento n. 01220130008822317, emessa per il recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi (questi ultimi per € 9.677,26) dichiaratamente a seguito di avviso di accertamento n. RE101T601447/2008, anno 2003, notificato a sua volta il 17 novembre 2008. La contribuente impugnava la cartella per difetto di motivazione della stessa, essendo omessa l’indicazione dell’atto presupposto e il procedimento di calcolo degli interessi addebitati. 2. La CTP respingeva il ricorso, ed altrettanto [OSCURATO:PERSONA] faceva col conseguente gravame la CTR. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. 3. In data 21 giugno 2019, veniva depositata istanza di sospensione in quanto la contribuente avrebbe presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. 4. In data 12 gennaio 2023 questa Corte, preso atto della mancata prova della notifica della domanda di definizione e dei relativi allegati alla controparte, nonché delle incertezze relative al debito dedotto in cartella, assegnava alla parte termine per la notifica e rinviava a nuovo ruolo. La contribuente, in seguito, provvedeva agli adempimenti a lei commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va preso atto del fatto che la parte ricorrente ha chiarito di aver effettivamente proposto definizione agevolata ai sensi degli artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018, facendo riferimento all’avviso di accertamento, ma avendo riguardo alla cartella oggetto della presente controversia. Alla luce di tale chiarimento, pur solo implicitamente offerto dalla parte a seguito dell’ordinanza interlocutoria, ed emergendo senza equivoci che la cartella attiene esclusivamente al debito riconducibile al suddetto avviso di accertamento per IRPEF anno d’imposta 2003, può darsi seguito alla definizione della controversia, tenuto conto che la parte ha altresì provveduto alla notificazione degli atti e documenti alla controparte che nulla ha osservato. Non risultando nessun versamento da effettuarsi in base a quanto indicato in atti, oggetto si ripete di comunicazione alla controparte pubblica, deve procedersi all’estinzione del processo mentre le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del g
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