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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47215/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo n. 2 e 7, cod. pen., riducendo però la pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 2-3) che ha valorizzato sia il presupposto formale (innumerevoli precedenti penali per gravi delitti contro il patrimonio e ultima condanna divenuta irrevocabile il 13 settembre 2023 per il delitto di estorsione e dichiarazione di recidiva reiterata) sia il presupposto sostanziale circa l'espressione di una maggiore pericolosità; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, in riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 - bis cod. pen., secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2) mentre, in riferimento all'eccessività della pena inflitta, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo n. 2 e 7, cod. pen., riducendo però la pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 2-3) che ha valorizzato sia il presupposto formale (innumerevoli precedenti penali per gravi delitti contro il patrimonio e ultima condanna divenuta irrevocabile il 13 settembre 2023 per il delitto di estorsione e dichiarazione di recidiva reiterata) sia il presupposto sostanziale circa l'espressione di una maggiore pericolosità; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, in riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 - bis cod. pen., secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2) mentre, in riferimento all'eccessività della pena inflitta, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47215/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris