CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 13 febbraio 2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di furto e ricettazione loro in concorso ascritti e li aveva condannati alla pena finale stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo del ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, denunzia vizio di motivazione sulla affermazione della penale responsabilità articolando una serie di rilievi che erano già stati oggetto di devoluzione con l'atto di appello e su cui, tuttavia, la Corte territoriale ha argomentato (cfr., pagg. 3-4 della sentenza impugnata) con motivazione congrua ed immune da profili di manifesta illogicità e finendo per confermare la decisione di primo grado sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie; considerato, per altro verso, che il ricorso non si confronta con la articolata e dettagliata ricostruzione operata nella sentenza di impugnata che ha congruamente evidenziato una serie di dati ed elementi di fatto, acquisiti nel corso del giudizio, tali da superare ogni obiezione formulata dalla difesa con l'atto di appello consentendo di pervenire ad un giudizio di responsabilità degli imputati "al di là di ogni ragionevole dubbio"; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.igs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato d.lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr., Sez. 4 - , n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01; Sez. 5 - n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere,estensore D EosliATA Il Presidente