CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28733-2021, proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] I, n. 10, presso la [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5958 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la C . A . B . A . S . N . C . [OSCURATO:PERSONA] . impugnò, innanzi alla C.T.P. di Salerno, il provvedimento con cui l’Ufficio negò ad essa contribuente il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione relativa ai consumi di carburante relativi all’anno 2016; che la C.T.P. di Salerno, con sentenza n. 1959/2019, rigettò il ricorso; che la C . A . B . A . S . N . C . [OSCURATO:PERSONA] . propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno la quale, con sentenza n. 5958, depositata il 15/07/2021 rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come l’art. 24 del D.Lgs. n. 504 del 1995 (cd. T.U.A.) “prevede un’aliquota agevolata per il gasolio commerciale utilizzato come propellente solo per il trasporto regolare di passeggeri e non per quello occasionale…sono infatti escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta per il gasolio destinato al trasporto regolare di passeggeri le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori mediante il noleggio di autobus con conducente”; che avverso tale decisione la C . A . B . A . S . N . C . [OSCURATO:PERSONA] . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che rispetto ad essa parte ricorrente ha chiesto, nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., disporsi il rinvio della causa alla pubblica udienza innanzi alla sezione tributaria, non sussistendo – si opina – le condizioni per decidere in questa sede, ex art. 375 cod. proc. civ. ovvero, in ogni caso, per la trattazione del presente procedimento in uno a quello pendente tra le medesime parti e con il medesimo oggetto ed iscritto al n. 28667/2021 R.G. (fissato per la trattazione in camera di consiglio per il 22.11.2022) e a quello iscritto al n. 4664/2021 R.G.; che stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, appare opportuno rinviare il presente fascicolo a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, per la trattazione congiunta dei predetti ricorsi; P.Q.M. La Corte rinvia causa a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria,