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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16621/2026

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[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' BREA;-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 91/2020 de-positata il 27/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], nel senso delrigetto di entrambi i ricorsi.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' BREAper le controricorrenti.Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale diAsti per sentirli condannare alla rimessione in ripristino, oltre alrisarcimento dei danni, allegando l’illegittimità del posizionamentodelle piante e della rete ombreggiante a ridosso del confine con laloro proprietà e il superamento dei limiti di altezza indicati nelregolamento edilizio comunale.

Le convenute, nel costituirsi,sostenevano trattarsi di una siepe posta a dimora alla distanza dimezzo metro dal confine, per cui doveva ritenrsi legittima.Il Tribunale di Asti accertava che le piante erano poste a distanza dimt. 3,5 dal confine (quindi erano rispettose in ogni caso,quand’anche fossero di alto fusto, delle distanze ex art. 892 c.c.),ma superavano l’altezza massima (di m. 3) disposta dal regolamentoedilizio comunale e su quest’ultimo accertamento, il giudice di primogrado fondava la condanna delle convenute alla rimessione inpristino, tuttavia rigettava la domanda di risarcimento per difetto diprova.Gli attori hanno proposto appello per ottenere la condanna alrisarcimento del danno, chiedendo la conferma della condanna allarimessione in pristino e la Corte di appello di Torino, proposto dalleoriginarie convenute appello incidentale per ottenere il rigetto delladomanda di rimessione in pristino, ha rigettato entrambi gli appelli,compensando le spese del grado.

La Corte territoriale ha osservato,quanto all'appello principale, che la domanda di risarcimento deldanno era infondata, poiché la violazione delle norme sulle distanzenon determinava un danno in re ipsa, ma esigeva la prova di unconcreto pregiudizio, nel caso di specie non fornita.

Sull'appelloincidentale, la Corte distrettuale ha confermato il comandoripristinatorio sulla base di una qualificazione delle piante come dialto fusto collocate presso una strada privata ed ha rilevato così cheil Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 892 c.c. in luogo2 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025dell’art. 893 c.c. con conseguente rinvio all’art. 9 del regolamentoNumero di raccolta generale 16621/2026comunale di polizia rurale, che imponeva una distanza di noDvatea p mubbelictarziio ne 27/05/2026dal confine per le piantagioni di alberi di alto fusto.Ricorrono in cassazione gli originari attori sulla base di due motivi,illustrati da memoria, cui resistono le convenute con controricorsocontenente anche ricorso incidentale affidato a due motivi, illustratida memoria. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria n. 8877 del20/03/2025, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblicaudienza per la valenza nomofilattica della questione relativa ai limitioggettivi del giudicato interno, sollevata con il primo motivo delricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni nelsenso del rigetto di entrambi ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Per pregiudizialità logico giuridica è da anteporre la cognizionedei motivi del ricorso incidentale.2. - Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazionedegli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte di appellomodificato la motivazione della sentenza di primo grado senza chefosse stato proposto appello sul punto, violando così il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio del giudicatointerno.

In particolare, viene lamentato il fatto che il giudice di primogrado aveva basato la decisione sulla violazione di norme edilizie,mentre la Corte di appello ha fondato la condanna sulla violazionedelle distanze, senza che vi fosse un motivo d'appello che investissetale aspetto.Nella parte censurata, la sentenza dispone nei termini seguenti:«Accerta l’inapplicabilità dell’art. 52 del regolamento comunaleperché nel caso di specie non si può parlare di siepe, ma si rientranell’ipotesi di alberi ad alto fusto di cui all’art. 892 c.c., piantati perònon sul confine, ma al bordo di una strada, come previsto dall’art.893 c.c.» Inoltre, «l’articolo 9 del regolamento di polizia rurale delComune di Mongardino prevede per la piantumazione degli alberi ad3 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026alto fusto la distanza di nove metri, motivo per cui gli arbusti delleData pubblicazione 27/05/2026signore [OSCURATO:PERSONA] sono stati piantumati illegittimamente perché aisensi del combinato disposto di cui agli articoli 893 c.c. e 9 delregolamento di polizia rurale avrebbero dovuto essere posizionati anove metri dal ciglio della strada […] Risulta, da quanto esposto chegli arbusti, così come scelti, piantati e coltivati vanno rimossi,unitamente ai loro accessori, cioè i tutori di metallo infissi pergarantirne una perfetta crescita verticale, attesa l’illegittimità dellaloro collocazione».Il primo motivo del ricorso incidentale è rigettato.L'appello incidentale delle odierne ricorrenti incidentali (con cui sichiedeva il rigetto delle domande attoree) ha rimesso in discussionel’illegittimità della posizione degli arbusti e quindi tutti i profiligiuridici che riguardano questo aspetto, a partire dalla normativaapplicabile, senza preclusioni derivanti dalle qualificazioni operatedal giudice di primo grado.

Il principio è costantemente affermato daquesta Corte: il giudicato interno si forma solo su capi effettivamenteautonomi e non sulle mere argomentazioni o sui presupposti logico-giuridici della decisione (cfr., tra le molte, Cass. n. 34336/2023).Nel caso in esame, la statuizione relativa all'esclusione dellaviolazione delle distanze (ovvero la valutazione dei fatti a tal finecompiuta dal Tribunale) non costituiva un capo autonomo, marappresentava la necessaria premessa logica, o antecedente logico-giuridico, della pronuncia finale che aveva condannato le ricorrentialla rimessione in pristino (sebbene sulla base della violazionedell'altezza).

L'impugnazione della condanna alla rimessione inpristino devolve al giudice del gravame la piena cognizione di tutti ipresupposti di fatto e di diritto che sorreggono tale condanna.3. - Il secondo motivo del ricorso incidentale, subordinato alprimo, denuncia violazione degli artt. 892 e 893 c.c. e dell’art. 9 delregolamento di polizia rurale del Comune di Mongardino.

Si contestala decisione della Corte di appello che ha qualificato le piante come4 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026alberi di alto fusto e ha applicato le distanze previste per taleData pubblicazione 27/05/2026categoria, anziché considerarle una siepe, come invece ritenuto dalTribunale e dal ctu.

Si deduce inoltre che il regolamento di poliziarurale non può estendere le sue disposizioni alle aree residenziali eche l’art. 893 c.c. non impone automaticamente una distanza di novemetri per gli alberi lungo una strada privata.

Si sostiene che la Cortedi appello abbia errato nel calcolo della distanza, non considerandoche il confine effettivo tra le proprietà corre al centro della stradaprivata e che, pertanto, la distanza effettiva delle piante dal confinesarebbe conforme alla normativa vigente.Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.La Corte di appello ha fondato la statuizione di condanna allarimessione in pristino su due ragioni distinte, ciascuna delle quali èidonea a sorreggerla.In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'articolo9 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Mongardino,specificando che esso può applicarsi anche in zona a destinazioneresidenziale, ovvero a tutti gli ambiti che, seppur compresi nelperimetro urbanizzato, sono interessati da attività di normaesercitate in ambito agricolo-rurale.

Sulla base di taleinterpretazione, le piante avrebbero dovuto rispettare la distanza dinove metri dal ciglio della strada; del resto la "ratio" della normativain esame è quella di impedire che la parte fuori terra degli albeririesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamentoo panoramicità (Cass. n. 6497/1988).In secondo luogo, la Corte ha stabilito un fondamento decisorioalternativo, affermando che, ove non si fosse ritenuto applicabile ilregolamento di polizia rurale, avrebbe trovato applicazione nel casode quo l’art. 893 c.c., ove si impone il rispetto della distanza minimadi tre metri (attraverso il rinvio all’art. 892 c.c.) dal limite dellastrada, con conferma dell’illegittimità.5 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026Poiché la censura prospettata con il secondo motivo di ricorsoData pubblicazione 27/05/2026incidentale non attinge l’accertamento della violazione del limiteminimo di tre metri imposto dal codice civile (artt. 893 e 892 c.c.),motivo si rivela inammissibile, in quanto la pronuncia impugnataconserva la sua validità sulla base della seconda ratio decidendi.4. - Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrentidenunciano la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2043 e 1226 c.c.e, nel corpo dell'illustrazione, anche dell'art. 872 c.c.

Contestano lastatuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno,sostenendo che la Corte di appello abbia erroneamente negato cheun danno in re ipsa possa essere occasionato dalla violazione dellaviolazione di norme espresse dagli artt. 873-899 c.c.

Affermano chela violazione delle predette norme determina un danno risarcibilesenza necessità di una specifica attività probatoria.

Censurano,inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui laviolazione del diritto di veduta sarebbe stata allegata tardivamentesolo in comparsa conclusionale, sostenendo che tale pregiudizio erastato dedotto sin dall'atto introduttivo e documentato.

Contestano,infine, il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute,affermando che la documentazione medica prodotta in giudizioprovava il nesso di causalità tra la condotta illecita delle contropartie i disturbi da stress da essi lamentati.Il primo motivo del ricorso principale è rigettato.Secondo un orientamento ormai consolidato, la violazione dellenorme sulle distanze legali, pur costituendo un illecito, nondetermina un danno in re ipsa, ma richiede l’allegazione di unconcreto pregiudizio subito dal proprietario del fondo finitimo,seguita da prova se l’allegazione è contestata (cfr. Cass., Sez.

Un.,n. 33645/2022).

La domanda risarcitoria non può, quindi,prescindere da una specifica allegazione e se del caso prova deldanno, non essendo sufficiente il mero fatto della violazione6 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026normativa a fondare il diritto al risarcimento.

Nel caso di specie, laData pubblicazione 27/05/2026Corte di appello ha correttamente applicato tale principio, rilevandoche i ricorrenti non hanno fornito elementi a sostegno della propriadomanda.

La doglianza, invece, si risolve nell'intenzione di ottenereuna rivalutazione dei fatti storici e degli accertamenti operati dallaCorte di appello circa la liquidazione del danno.5. – Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazionedegli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. per la liquidazione incongrua delle spesedi lite in primo grado e il mancato riconoscimento della lite temeraria.Si censura la decisione della Corte di appello di confermare laliquidazione delle spese in un importo insufficiente rispetto ai costisostenuti, senza tenere conto della pluralità dei procedimenti avviati,degli esborsi per la consulenza tecnica e delle spese processuali neivari gradi di giudizio.

Si richiama la giurisprudenza di Cassazione peraffermare che anche le spese di consulenza tecnica di parte devonoessere rimborsate se necessarie ai fini della difesa.

Si denunciainoltre il mancato riconoscimento del danno da lite temeraria ex art.96 c.p.c., sostenendo che la resistenza processuale delle convenutesarebbe stata pretestuosa e finalizzata a prolungare il contenziosononostante la consapevolezza della violazione delle norme sulledistanze.Il secondo motivo del ricorso principale è disatteso.I ricorrenti si sono limitati a riesporre le tesi già formulate nelgiudizio merito, senza formulare censure specifiche idonee acontrastare il fondamento logico-giuridico della decisione della Corteterritoriale relativo alla mancata adeguata documentazione dellespese sostenute per la c.t.p., alla mancanza del dolo o mala fedenella resistenza in giudizio da parte delle convenute e, più ingenerale, alla congruità della liquidazione delle spese adottata dalgiudice di primo grado.Del resto, quanto all’entità delle spese processuali liquidate,costituisce principio consolidato quello secondo cui, in sede di ricorso7 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025per cassazione, la determinazione del giudice di merito relativa allaNumero di raccolta generale 16621/2026liquidazione delle spese processuali può essere censurDaataa p ubsbloiclaozio ne 27/05/2026giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il meroriferimento a prestazioni che non sarebbero state riconosciute, senzala puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, èda qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell'inerentemotivo (Cass. n. 15363 del 2016).6. - La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, concompensazione delle spese del giudizio, stante la reciproca soccom-benza.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàad opera di ciascuna delle parti, di un'ulteriore somma pari a quellaprevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e com-pensa tra le parti le spese di questo giudizio.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operasia di parte ricorrente principale sia di parte ricorrente incidentale,di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo dicontributo unificato, se dovuta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 20/11/2025.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' BREA;-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 91/2020 de-positata il 27/01/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le conclusioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], nel senso delrigetto di entrambi i ricorsi.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' BREAper le controricorrenti.Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026Data pubblicazione 27/05/2026Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale diAsti per sentirli condannare alla rimessione in ripristino, oltre alrisarcimento dei danni, allegando l’illegittimità del posizionamentodelle piante e della rete ombreggiante a ridosso del confine con laloro proprietà e il superamento dei limiti di altezza indicati nelregolamento edilizio comunale. Le convenute, nel costituirsi,sostenevano trattarsi di una siepe posta a dimora alla distanza dimezzo metro dal confine, per cui doveva ritenrsi legittima.Il Tribunale di Asti accertava che le piante erano poste a distanza dimt. 3,5 dal confine (quindi erano rispettose in ogni caso,quand’anche fossero di alto fusto, delle distanze ex art. 892 c.c.),ma superavano l’altezza massima (di m. 3) disposta dal regolamentoedilizio comunale e su quest’ultimo accertamento, il giudice di primogrado fondava la condanna delle convenute alla rimessione inpristino, tuttavia rigettava la domanda di risarcimento per difetto diprova.Gli attori hanno proposto appello per ottenere la condanna alrisarcimento del danno, chiedendo la conferma della condanna allarimessione in pristino e la Corte di appello di Torino, proposto dalleoriginarie convenute appello incidentale per ottenere il rigetto delladomanda di rimessione in pristino, ha rigettato entrambi gli appelli,compensando le spese del grado. La Corte territoriale ha osservato,quanto all'appello principale, che la domanda di risarcimento deldanno era infondata, poiché la violazione delle norme sulle distanzenon determinava un danno in re ipsa, ma esigeva la prova di unconcreto pregiudizio, nel caso di specie non fornita. Sull'appelloincidentale, la Corte distrettuale ha confermato il comandoripristinatorio sulla base di una qualificazione delle piante come dialto fusto collocate presso una strada privata ed ha rilevato così cheil Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 892 c.c. in luogo2 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025dell’art. 893 c.c. con conseguente rinvio all’art. 9 del regolamentoNumero di raccolta generale 16621/2026comunale di polizia rurale, che imponeva una distanza di noDvatea p mubbelictarziio ne 27/05/2026dal confine per le piantagioni di alberi di alto fusto.Ricorrono in cassazione gli originari attori sulla base di due motivi,illustrati da memoria, cui resistono le convenute con controricorsocontenente anche ricorso incidentale affidato a due motivi, illustratida memoria. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza interlocutoria n. 8877 del20/03/2025, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblicaudienza per la valenza nomofilattica della questione relativa ai limitioggettivi del giudicato interno, sollevata con il primo motivo delricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] P.G. ha depositato conclusioni nelsenso del rigetto di entrambi ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Per pregiudizialità logico giuridica è da anteporre la cognizionedei motivi del ricorso incidentale.2. - Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazionedegli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte di appellomodificato la motivazione della sentenza di primo grado senza chefosse stato proposto appello sul punto, violando così il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio del giudicatointerno. In particolare, viene lamentato il fatto che il giudice di primogrado aveva basato la decisione sulla violazione di norme edilizie,mentre la Corte di appello ha fondato la condanna sulla violazionedelle distanze, senza che vi fosse un motivo d'appello che investissetale aspetto.Nella parte censurata, la sentenza dispone nei termini seguenti:«Accerta l’inapplicabilità dell’art. 52 del regolamento comunaleperché nel caso di specie non si può parlare di siepe, ma si rientranell’ipotesi di alberi ad alto fusto di cui all’art. 892 c.c., piantati perònon sul confine, ma al bordo di una strada, come previsto dall’art.893 c.c.» Inoltre, «l’articolo 9 del regolamento di polizia rurale delComune di Mongardino prevede per la piantumazione degli alberi ad3 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026alto fusto la distanza di nove metri, motivo per cui gli arbusti delleData pubblicazione 27/05/2026signore [OSCURATO:PERSONA] sono stati piantumati illegittimamente perché aisensi del combinato disposto di cui agli articoli 893 c.c. e 9 delregolamento di polizia rurale avrebbero dovuto essere posizionati anove metri dal ciglio della strada […] Risulta, da quanto esposto chegli arbusti, così come scelti, piantati e coltivati vanno rimossi,unitamente ai loro accessori, cioè i tutori di metallo infissi pergarantirne una perfetta crescita verticale, attesa l’illegittimità dellaloro collocazione».Il primo motivo del ricorso incidentale è rigettato.L'appello incidentale delle odierne ricorrenti incidentali (con cui sichiedeva il rigetto delle domande attoree) ha rimesso in discussionel’illegittimità della posizione degli arbusti e quindi tutti i profiligiuridici che riguardano questo aspetto, a partire dalla normativaapplicabile, senza preclusioni derivanti dalle qualificazioni operatedal giudice di primo grado. Il principio è costantemente affermato daquesta Corte: il giudicato interno si forma solo su capi effettivamenteautonomi e non sulle mere argomentazioni o sui presupposti logico-giuridici della decisione (cfr., tra le molte, Cass. n. 34336/2023).Nel caso in esame, la statuizione relativa all'esclusione dellaviolazione delle distanze (ovvero la valutazione dei fatti a tal finecompiuta dal Tribunale) non costituiva un capo autonomo, marappresentava la necessaria premessa logica, o antecedente logico-giuridico, della pronuncia finale che aveva condannato le ricorrentialla rimessione in pristino (sebbene sulla base della violazionedell'altezza). L'impugnazione della condanna alla rimessione inpristino devolve al giudice del gravame la piena cognizione di tutti ipresupposti di fatto e di diritto che sorreggono tale condanna.3. - Il secondo motivo del ricorso incidentale, subordinato alprimo, denuncia violazione degli artt. 892 e 893 c.c. e dell’art. 9 delregolamento di polizia rurale del Comune di Mongardino. Si contestala decisione della Corte di appello che ha qualificato le piante come4 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026alberi di alto fusto e ha applicato le distanze previste per taleData pubblicazione 27/05/2026categoria, anziché considerarle una siepe, come invece ritenuto dalTribunale e dal ctu. Si deduce inoltre che il regolamento di poliziarurale non può estendere le sue disposizioni alle aree residenziali eche l’art. 893 c.c. non impone automaticamente una distanza di novemetri per gli alberi lungo una strada privata. Si sostiene che la Cortedi appello abbia errato nel calcolo della distanza, non considerandoche il confine effettivo tra le proprietà corre al centro della stradaprivata e che, pertanto, la distanza effettiva delle piante dal confinesarebbe conforme alla normativa vigente.Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.La Corte di appello ha fondato la statuizione di condanna allarimessione in pristino su due ragioni distinte, ciascuna delle quali èidonea a sorreggerla.In primo luogo, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'articolo9 del Regolamento di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Mongardino,specificando che esso può applicarsi anche in zona a destinazioneresidenziale, ovvero a tutti gli ambiti che, seppur compresi nelperimetro urbanizzato, sono interessati da attività di normaesercitate in ambito agricolo-rurale. Sulla base di taleinterpretazione, le piante avrebbero dovuto rispettare la distanza dinove metri dal ciglio della strada; del resto la "ratio" della normativain esame è quella di impedire che la parte fuori terra degli albeririesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamentoo panoramicità (Cass. n. 6497/1988).In secondo luogo, la Corte ha stabilito un fondamento decisorioalternativo, affermando che, ove non si fosse ritenuto applicabile ilregolamento di polizia rurale, avrebbe trovato applicazione nel casode quo l’art. 893 c.c., ove si impone il rispetto della distanza minimadi tre metri (attraverso il rinvio all’art. 892 c.c.) dal limite dellastrada, con conferma dell’illegittimità.5 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026Poiché la censura prospettata con il secondo motivo di ricorsoData pubblicazione 27/05/2026incidentale non attinge l’accertamento della violazione del limiteminimo di tre metri imposto dal codice civile (artt. 893 e 892 c.c.),motivo si rivela inammissibile, in quanto la pronuncia impugnataconserva la sua validità sulla base della seconda ratio decidendi.4. - Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrentidenunciano la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2043 e 1226 c.c.e, nel corpo dell'illustrazione, anche dell'art. 872 c.c. Contestano lastatuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno,sostenendo che la Corte di appello abbia erroneamente negato cheun danno in re ipsa possa essere occasionato dalla violazione dellaviolazione di norme espresse dagli artt. 873-899 c.c. Affermano chela violazione delle predette norme determina un danno risarcibilesenza necessità di una specifica attività probatoria. Censurano,inoltre, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui laviolazione del diritto di veduta sarebbe stata allegata tardivamentesolo in comparsa conclusionale, sostenendo che tale pregiudizio erastato dedotto sin dall'atto introduttivo e documentato. Contestano,infine, il rigetto della domanda di risarcimento del danno alla salute,affermando che la documentazione medica prodotta in giudizioprovava il nesso di causalità tra la condotta illecita delle contropartie i disturbi da stress da essi lamentati.Il primo motivo del ricorso principale è rigettato.Secondo un orientamento ormai consolidato, la violazione dellenorme sulle distanze legali, pur costituendo un illecito, nondetermina un danno in re ipsa, ma richiede l’allegazione di unconcreto pregiudizio subito dal proprietario del fondo finitimo,seguita da prova se l’allegazione è contestata (cfr. Cass., Sez. Un.,n. 33645/2022). La domanda risarcitoria non può, quindi,prescindere da una specifica allegazione e se del caso prova deldanno, non essendo sufficiente il mero fatto della violazione6 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025Numero di raccolta generale 16621/2026normativa a fondare il diritto al risarcimento. Nel caso di specie, laData pubblicazione 27/05/2026Corte di appello ha correttamente applicato tale principio, rilevandoche i ricorrenti non hanno fornito elementi a sostegno della propriadomanda. La doglianza, invece, si risolve nell'intenzione di ottenereuna rivalutazione dei fatti storici e degli accertamenti operati dallaCorte di appello circa la liquidazione del danno.5. – Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazionedegli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. per la liquidazione incongrua delle spesedi lite in primo grado e il mancato riconoscimento della lite temeraria.Si censura la decisione della Corte di appello di confermare laliquidazione delle spese in un importo insufficiente rispetto ai costisostenuti, senza tenere conto della pluralità dei procedimenti avviati,degli esborsi per la consulenza tecnica e delle spese processuali neivari gradi di giudizio. Si richiama la giurisprudenza di Cassazione peraffermare che anche le spese di consulenza tecnica di parte devonoessere rimborsate se necessarie ai fini della difesa. Si denunciainoltre il mancato riconoscimento del danno da lite temeraria ex art.96 c.p.c., sostenendo che la resistenza processuale delle convenutesarebbe stata pretestuosa e finalizzata a prolungare il contenziosononostante la consapevolezza della violazione delle norme sulledistanze.Il secondo motivo del ricorso principale è disatteso.I ricorrenti si sono limitati a riesporre le tesi già formulate nelgiudizio merito, senza formulare censure specifiche idonee acontrastare il fondamento logico-giuridico della decisione della Corteterritoriale relativo alla mancata adeguata documentazione dellespese sostenute per la c.t.p., alla mancanza del dolo o mala fedenella resistenza in giudizio da parte delle convenute e, più ingenerale, alla congruità della liquidazione delle spese adottata dalgiudice di primo grado.Del resto, quanto all’entità delle spese processuali liquidate,costituisce principio consolidato quello secondo cui, in sede di ricorso7 di 8Numero registro generale 29119/2020Numero sezionale 2828/2025per cassazione, la determinazione del giudice di merito relativa allaNumero di raccolta generale 16621/2026liquidazione delle spese processuali può essere censurDaataa p ubsbloiclaozio ne 27/05/2026giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il meroriferimento a prestazioni che non sarebbero state riconosciute, senzala puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, èda qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell'inerentemotivo (Cass. n. 15363 del 2016).6. - La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, concompensazione delle spese del giudizio, stante la reciproca soccom-benza.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàad opera di ciascuna delle parti, di un'ulteriore somma pari a quellaprevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e com-pensa tra le parti le spese di questo giudizio.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operasia di parte ricorrente principale sia di parte ricorrente incidentale,di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo dicontributo unificato, se dovuta.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 20/11/2025.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI8 di 8
Sentenza Cassazione n. 16621/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris