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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45523/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del Tribunale di Cremona; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza del Tribunale di Cremona del 17 dicembre 2020, che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattordici giorni di reclusione, convertita nella multa di 3.500 euro, per il delitto di cui all'art. 388, cod. pen. 2.

Unica ragione di ricorso è quella dell'illegalità dell'anzidetta pena detentiva, in quanto inferiore al limite minimo generale previsto dall'art. 23, primo cornma, cod. pen..

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena nel minimo legale.

4. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo.

La sentenza è stata pronunciata all'udienza del 17 dicembre 2020, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., ed è stata comunicata al Procuratore generale ricorrente il 19 aprile 2021 (vds. attestazioni in calce).

Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quindici giorni dalla data della comunicazione, e pertanto scadeva il 4 maggio seguente, data entro la quale l'atto sarebbe dovuto pervenire nella cancelleria del giudice a quo (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.).

Il ricorso in scrutinio, invece, sebbene depositato dal Procuratore ricorrente nella propria segreteria il 3 maggio, è pervenuto nella cancelleria di quel giudice soltanto il successivo 7 maggio, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 del Tribunale di Cremona; letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza del Tribunale di Cremona del 17 dicembre 2020, che, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di quattordici giorni di reclusione, convertita nella multa di 3.500 euro, per il delitto di cui all'art. 388, cod. pen. 2. Unica ragione di ricorso è quella dell'illegalità dell'anzidetta pena detentiva, in quanto inferiore al limite minimo generale previsto dall'art. 23, primo cornma, cod. pen.. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena nel minimo legale. 4. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché intempestivo. La sentenza è stata pronunciata all'udienza del 17 dicembre 2020, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, a norma dell'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., ed è stata comunicata al Procuratore generale ricorrente il 19 aprile 2021 (vds. attestazioni in calce). Ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quindici giorni dalla data della comunicazione, e pertanto scadeva il 4 maggio seguente, data entro la quale l'atto sarebbe dovuto pervenire nella cancelleria del giudice a quo (art. 582, comma 1, cod. proc. pen.). Il ricorso in scrutinio, invece, sebbene depositato dal Procuratore ricorrente nella propria segreteria il 3 maggio, è pervenuto nella cancelleria di quel giudice soltanto il successivo 7 maggio, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 26
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