CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 32481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. L:[OSCURATO:PERSONA] 2 6 LUG 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dichiara inammissibile per tardività l'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 1.75, comma 2-bis cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Espone che, a seguito di accesso agli atti di un procedimento penale a proprio carico (n. 1602/21 RGNR), prendendo visione del certificato del casellario giudiziale, constatava che risultava annotato un decreto penale di condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 1.1'1.638/83 emesso in data 29 marzo 2019 e divenuto esecutivo in data 2 maggio 2019, del quale non ricordava di aver mai preso visione; conferiva, quindi, incarico al difensore per l'accesso al relativo fascicolo; il difensore formulava istanza alla competente cancelleria, specificando di non essere in grado di indicare nè il numero del decreto penale di condanna nè il numero di RGNR del fascicolo, in quanto si trattava di elementi non indicati nel certificato del casellario giudiziale; a seguito dell'accesso agli atti, a seguito di prenotazione telematica, in data 30/11/2021 si prendeva piena cognizione del decerto penale di condanna n. 309/2019, emesso nell'ambito del procedimento n. 29/18/RGNR e si consultava la documentazione relativa alla notifica asseritamente effettuata; indi, il difensore presentava in data 29/12/2021 (a distanza di 29 giorni dall'accesso al fascicolo) istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod.proc.pen. onde poter spiegare opposizione; il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, fissata l'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sciolta la riserva assunta dichiarava inammissibile l'istanza perché tardiva, in quanto la ricorrente avrebbe avuto conoscenza del decreto penale di condanna quantomeno in data 25/11/2022, data in cui veniva effettuata la prenotazione telematica per l'appuntamento con la cancelleria per la consultazione del fascicolo. Argomenta, quindi, che la decisione del Giudice per le indagini preliminari era errata in diritto ed illogica perché aveva fatto decorrere il termine di decadenza di trenta giorni dall'esistenza di una istanza di accesso al fascicolo, la cui formulazione, pure richiamata nel provvedimento impugnato evidenziava, al contrario, che il provvedimento non fosse all'epoca conosciuto dalla ricorrente. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo il disposto dell'art. 175 commi 2 e 2-bis cod.proc.pen., il termine di trenta giorni previsto per la presentazione, da parte dell'imputato condannato con decreto penale, della richiesta di restituzione nel termine per impugnare decorre dalla conoscenza del provvedimento, e non invece del procedimento, come erroneamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nel provvedimento impugnato. Tale errore di diritto vizia l'ordinanza impugnata, che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania. 3. Giova ricordare che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è compito del giudice verificare la tempestività della richiesta, accertando, nell'esercizio dei poteri istruttori che gli competono, l'eventuale diverso momento, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez.1, n. 57646 del 29/09/2017, Rv. 271912 - 01); inoltre, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza degli ordinari poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza (Sez. 4 -n. 6900 del 02/02/2021, Rv. 280936 - 01; Sez.4, n. 33458 dei 21/06/2018,Rv. 273427; Sez.5, n. 139 del 14/10/2015, dep.07/01/2016, Rv.265678 - 01); ciò anche attivando i poteri istruttori che gli competono, al fine di verificare l'eventuale diverso momento, rispetto all'allegazione dell'interessato, in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (cfr. Sez. 1 n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rin