Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28413/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova testimoniale (primo motivo) e il vizio motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità (secondo motivo) -, sono inammissibili perché deducono censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen.; invero, la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle due fatture in contestazione, sulle base della considerazione unitaria di una serie di indici puntualmente indicati, quali: 1) la DGA era priva di struttura operativa autonoma e di personale dipendente; 2) la DGA non aveva propri clienti, né una propria organizzazione; 3) vi era totale confusione tra i due soggetti economici; 4) le fatture recano indicazioni assolutamente generiche, né, in ogni caso, sono emersi elementi attestanti l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate (cfr. p. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte si misura, rigettandoleicon le deduzioni difensive); rilevato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'ammontare certamente non trascurabile dell'imposta evasa e delle modalità ripetitive delle condotte; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova testimoniale (primo motivo) e il vizio motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità (secondo motivo) -, sono inammissibili perché deducono censure di fatto, peraltro meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limitano ad attaccare la valutazione delle prove operata in sede di merito, ciò che esula dal perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen.; invero, la Corte di merito - con un apparato argomentativo immune da profili di illogicità manifesta, e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle due fatture in contestazione, sulle base della considerazione unitaria di una serie di indici puntualmente indicati, quali: 1) la DGA era priva di struttura operativa autonoma e di personale dipendente; 2) la DGA non aveva propri clienti, né una propria organizzazione; 3) vi era totale confusione tra i due soggetti economici; 4) le fatture recano indicazioni assolutamente generiche, né, in ogni caso, sono emersi elementi attestanti l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate (cfr. p. 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte si misura, rigettandoleicon le deduzioni difensive); rilevato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione dell'ammontare certamente non trascurabile dell'imposta evasa e delle modalità ripetitive delle condotte; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, senza dedurre elementi di sostanziale novità, chiede che il ricorso sia trattato in pubblica udienza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 l
Sentenza Cassazione n. 28413/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris