CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 19467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PRATO, in data 03/11/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, commesso in Prato il 01/05/2013 (cessione di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr. 0,69 dietro corrispettivo dell'importo di euro 50) Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inoffensività della condotta per mancanza di prova del principio attivo e della capacità drogante della sostanza; - con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La non manifesta infondatezza del secondo motivo giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale di impugnazione che consente la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Osserva il Collegio: - la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto in base a parametri (la natura della sostanza, il luogo pubblico della cessione e la qualifica soggettiva del cessionario, personale di PG in borghese) del tutto eccentrici rispetto a quelli tipizzati dall'art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione presuppone la effettiva consumazione di un reato perfetto in ogni suo aspetto, anche quello dell'offensività della condotta; - non ha pregio, dunque, l'argomentazione dei Giudici distrettuali che hanno disatteso la richiesta difensiva in base alla certa offensività della condotta senza invece considerare l'esiguità o meno del danno o del pericolo di danno e la non abitualità della condotta. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] E LIEFt IA 18