CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46422/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; prid1t32- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iet 1She harncluso chiedendo 't9._ &le C:[OSCURATO:PERSONA] x.1 CLU>o I J2A, )(jx; a o 1{."): o- c c ,odAs juit,G0 RiZ Co _ TZ, à,ut.1.0 iQ t‘qjkA, OP-su 3-AQ. CeArz o uz o -3cA) bt- 61/: J--(2-Q1 SVI-L• _ 2A Goi , L, p 2 o f (vekj [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Trani il 6.4.2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei delitti di detenzione di un'arma da guerra (mitraglietta SMG Uzi) con due caricatori e un silenziatore, e di detenzione illegale di numerose munizioni per arma comune da sparo (fatti accertati il 30.10.2014) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C. 7.000,00 di multa. Dava atto la Corte territoriale che: la mitraglietta con i due caricatori e il silenziatore, nonché le munizioni (dettagliatamente descritte nel capo di imputazione) erano state rinvenute, in data 30.10.2014, dai Carabinieri della Compagnia di Venosa nel corso di una perquisizione, effettuata, in occasione dell'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti dell'imputato, presso l'azienda agricola dove il nonno di quest'ultimo svolgeva attività di custode e dove lo stesso imputato era solito intrattenersi; il Campanella con sentenza del Tribunale di Potenza del 13.1.2017, divenuta esecutiva il 10.1.2018, era stato ritenuto responsabile tra gli altri reati, anche di quelli (rubricati al capo B della relativa contestazione) di detenzione illegale e di porto in luogo pubblico di una mitraglietta del tipo Uzi (la medesima arma ritrovata nel corso della perquisizione del 30.10.2014), ascritti al predetto in occasione degli agguati intimidatori consumati in Lavello il 14.4.2014 e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché in Melfi il 25.6.2014. Tanto premesso, riteneva di respingere il motivo di prioritaria doglianza, inteso a censurare la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva escluso l'operatività della preclusione derivante dal divieto del ne bis in idem non ravvisando, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 649 cod. proc. pen., osservando che: a parte l'identità della mitraglietta rinvenuta il 30 ottobre 2014 con quella utilizzata dal correo [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dei citati agguati, oggetto del giudizio del Tribunale di Potenza, occorreva rilevare che "tutti gli altri reperti, oggetto del richiamato verbale di sequestro", "non figuravano contemplati nella sentenza del Tribunale di Potenza" e, "quindi, sono sufficienti a determinare un'intrinseca diversità del fatto di reato offerto alla cognizione del giudice gravato legittimante la reiezione del bis in idem"; "ma anche con riferimento alla detenzione della mitraglietta SMG Uzi cal. 9 matricola 069753 non può predicarsi, in alcun modo, l'identità del fatto utile alla ricezione del bis in idem in quanto la condotta detentiva stabilizzata dalla pronuncia potentina si arresta in danno dell'odierno appellante alla data del 25.6.2014 e, dunque, non intercetta, in alcun modo, il suo ulteriore protrarsi sino alla data del rinvenimento del 30.10.2014".Aggiungeva che "attesa la natura permanente del reato di cui all'art. 2 L. 895/67, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione e accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di un fatto storico diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere". 2. Avverso detta sentenza, il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "travisamento della prova (in relazione alle armi oggetto del giudizio)". Secondo la difesa, "errata e fuorviante" sarebbe "la non considerazione della medesimezza delle armi oggetto dei due processi", risultando dagli atti processuali (verbale di perquisizione e sequestro) che i due processi hanno avuto a oggetto le stesse armi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione o errata applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (anche a seguito della interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016)". Secondo la difesa, la condotta detentiva delle armi ascritta al Campanella avrebbe dovuto essere valutata alla luce dei principi espressi nella citata pronuncia della Corte Costituzionale; sarebbe "innegabile che, nella ricostruzione empirica del fatto storico, il dato della detenzione nel periodo coperto dal giudicato (dal momento dell'acquisizione al compimento dei fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Potenza) sia strettamente connesso a quello della detenzione precedente (cioè al momento dell'acquisizione delle armi) e a quella successiva (il ritrovamento) nello svilupparsi senza soluzione di continuità"; "la condotta concretamente contestata dal pubblico ministero di Trani" sarebbe "diretto presupposto di quella contestdia Potenza o, diversamente, un post factum già sanzionato". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione o errata applicazione dell'art. 2 L. 895/67" e ha sostenuto che la 'Corte territoriale avrebbe errato anche nell'interpretazione della citata norma allorché ha ritenuto elemento di rilievo per la diversità del fatto la presenza di parti di arma non considerate nella sentenza del Tribunale di Potenza, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora un soggetto detenga o porti più armi e tale condotta sia accertata in un unico contesto egli deve rispondere di un solo reato e non già di un reato continuato.3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata per le ragioni di seguito esplicitate. Rilievo assorbente e dirimente deve essere attribuito alle censure contenute nel secondo motivo di ricorso. Premesso che, come in precedenza evidenziato, i giudici di merito hanno accertato che la mitraglietta Uzi, rinvenuta e sequestrata il 30 ottobre 2014, era la medesima arma oggetto delle condotte di detenzione illegale e di porto in luogo pubblico, giudicate con la sentenza del Tribunale di Potenza del 13.1.2017, irrevocabile dal 18.1.2018, la motivazione della pronuncia impugnata presenta un evidente profilo di contraddittorietà nella parte in cui, dopo avere congruamente rilevato che il reato di detenzione illegale ha natura permanente, ha sostanzialmente scisso la condotta dell'imputato in due diversi periodi, quella oggetto della pronuncia del Tribunale di Potenza, commessa in occasione degli agguati intimidatori del 14.4.2014 e 11.6.2014 in Lavello, nonché del 25.6.2014 in Mein e quella successiva, accertata il 30.10.2014 allorché detta arma era stata rinvenuta e sequestrata. Così argomentando, la Corte di appello di Bari non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "il delitto di detenzione illegale di armi è un reato unico, che assorbe tutti gli episodi detentivi verificatisi durante la sua permanenza, la quale viene interrotta dalla cessazione della disponibilità dell'arma, ovvero dalla denuncia della stessa presso gli organi competenti" (Cass. Sez. 1, n. 4701 del 14/01/2011, Rv. 249559). Detta decisione, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha messo in rilievo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di detenzione di arma da sparo è un reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con la disponibilità dell'arma non denunciata e termina con la cessazione della detenzione stessa (cfr. Cass. Sez. 1, n. 10433 del 20/02/2009, Rv. 244512; Cass. Sez. 1, n. 303 del 25/01/1988, Guasco).2. Si impone, dunque, l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà uniformarsi a detto principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap