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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 11269/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controNICOLETTI CRISTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIANMARIA MONICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 24/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 354/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza diprimo grado nella parte in cui ha accertato il diritto di CristianoNicoletti alla conversione del rapporto di lavoro stagionale in unrapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° maggio2018, e condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA]) alla riassunzione del predetto e al pagamento diun'indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183del 2010, pari a dodici mensilità.La Corte territoriale ha accertato che nell'arco temporale dal2015 al 2018 la società Bolton e il [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulatoquattro contratti a termine per lavoro stagionale, i quali sonostati complessivamente oggetto di sette proroghe; nell'arcotemporale suddetto ([OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30.4.2018), e comunque nei36 mesi decorrenti dal 14 gennaio 2015, è stato superato illimite massimo di cinque proroghe previsto, in via generale, pertutti i contratti a termine dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate daldecreto-legge n. 87 del 2018.Secondo i giudici di appello, il limite massimo di cinque proroghein 36 mesi era operante anche per la particolare tipologia dicontratto a termine costituita dal contratto stagionale; ciò sulrilievo che l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nellaversione applicabile ratione temporis, esclude in modo espressoNumero registro generale 26361/2021per i contratti stagionali il limite complessivo di durata di 36N umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026mesi e che una analoga espressa eccezione è rinvenibile nell'art.Data pubblicazione 27/04/202621, comma 2, che esonera i contratti stagionali dal rispetto dellaregola cosiddetta di “stop and go”, viceversa applicabile allageneralità dei contratti a termine; al contrario, l'art. 21, comma1, che fissa il limite massimo di cinque proroghe in 36 mesisenza contemplare alcuna eccezione, deve considerarsiapplicabile anche al contratto stagionale.

La Corte di merito hapoi evidenziato come il rispetto della normativa eurounitaria,nella specie discendente dalla natura intrinsecamente causaledel contratto di lavoro stagionale, non valga a rendereautomaticamente irragionevole la scelta del legislatorenazionale di introdurre una garanzia aggiuntiva per i lavoratoristagionali; ha confermato la decisione di primo grado anchequanto agli effetti sanzionatori, di conversione del rapporto dilavoro stagionale in rapporto a tempo pieno e indeterminato,ritenendo preclusa la possibilità di una conversione in rapportoa tempo indeterminato con orario part time verticaleparametrato alla durata della stagione.2.

Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositatomemoria.3.

La causa, originariamente fissata in adunanza camerale, èstata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza in ragione del rilievo nomofilattico della questione posta(v. ordinanza interlocutoria n. 27741 del 2025).

Il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.

La società ha depositato una nuova memoria.Numero registro generale 26361/2021Ragioni della decisione Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/20261.

Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 27/04/2026360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12delle preleggi e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015,nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87 del 2018.La ricorrente critica l’impianto ermeneutico adottato dai giudicidi appello e sostiene che la corretta applicazione dei criteri diinterpretazione della legge avrebbe dovuto condurre a ritenerenon applicabile al contratto di lavoro stagionale il regime legalegenerale in tema di proroghe dei contratti a termine, di cuiall'art. 21, comma 1, d.lgs. 81/2015.Assume che la Corte d'appello ha errato, di fronte ad un testonormativo ambiguo come quello in esame, ad impiegare laregola della “espressa eccettuazione”, secondo cui al lavorostagionale si applica la disciplina generale dei contratti a terminetranne là dove il legislatore vi abbia espressamente derogato,ed avrebbe invece dovuto considerare che:- per il lavoro causalmente giustificato da attività genuinamentestagionali il legislatore ammette espressamente la stipulazionedi contratti a termine senza alcun limite percentuale sia di fontelegale e sia di fonte contrattuale;- la legge statuisce espressamente, da un lato, che i contrattigiustificati da esigenze produttive caratterizzate dallastagionalità non sono sottoposti al limite dei 36 mesi di duratacomplessiva (art. 19, comma 2) e, dall'altro, che ne è ammessoil rinnovo in modo indiscriminato, anche senza soluzione dicontinuità tra la scadenza di un contratto e l'inizio di quellosuccessivo (art. 21, comma 2);- rispetto al genus dei lavoratori a termine tout court, la speciesdei lavoratori stagionali si connota sia per il carattere fisiologicoNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026della temporaneità e precarietà del contratto di Nluamveoro rdoi r,a ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026ontologicamente legate alla natura stagionale dell'attività, e siaper la reiterazione dei contratti in base al naturale succedersidelle stagioni; con la conseguenza che in tale tipo di lavoro laprecarietà e la successione di contratti a termine non sono maiindice, di per sé, di abuso da contrastare con le misure diprevenzione valevoli per la generalità dei lavoratori a termine,rispondendo il contratto di lavoro stagionale alle esigenze sia deidatori e sia dei lavoratori (questi, nel periodo intercorrente tradue assunzioni a tempo determinato, possono accedere aitrattamenti previdenziali di disoccupazione mentre nonsarebbero ammessi a tali forme di tutela nel caso in cui fosseroassunti a tempo indeterminato con part time verticale per ladurata di ciascuna stagione);- dal punto di vista logico, è implausibile che il legislatore possaavere introdotto, quale misura antiabuso, un numero massimodi proroghe entro un arco temporale di riferimento e, alcontempo, legittimato la stipula di un numero indefinito dirinnovi contrattuali, anche in immediata successione tra l'uno el'altro; la misura antiabuso scelta dal decreto legislativo inparola è, nel caso del lavoro stagionale, la causale stessa dellastagionalità e i rinnovi e le proroghe sono validamente posti inessere solo nei limiti e nell'ambito di quella stessa stagionalità,che integra appieno le “ragioni oggettive” contemplate dalladisciplina eurounitaria fra le possibili misure di prevenzione degliabusi, sub clausola 5, comma 1, lettera a) dell'[OSCURATO:PERSONA] cui alla direttiva 1999/70/CE.A parere della società ricorrente, se avesse condotto l'analisisistematica dell'intero testo legislativo in esame, la Corteterritoriale avrebbe dovuto concludere per la non applicabilità alcontratto a termine per lavoro stagionale della disciplina legaleNumero registro generale 26361/2021generale in materia di proroga; la combinata sottrazione delN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026lavoro stagionale, per espressa previsione normativa, dal limiteData pubblicazione 27/04/2026dei 36 mesi di durata complessiva e dai limiti legali in materiadi rinnovi conduce de plano a concludere per la inapplicabilitàdel tetto delle cinque proroghe nell'arco dei 36 mesi, visto chetale regola suppone in modo esplicito la operatività del vincolotemporale dei 36 mesi complessivi.

La lettura proposta èrispettosa anche della regola della “espressa eccettuazione”poiché la esplicita esclusione a monte del lavoro stagionale dallimite dei 36 mesi rende non necessario ripetere tale esclusionenella disciplina a valle, concernente la regola del numero diproroghe massime entro i 36 mesi.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015,nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.La società sostiene che la conversione da tempo determinato atempo indeterminato del contratto per lavoro stagionale debbaessere disposta nel necessario rispetto della stagionalità dellecontratto di lavoro part-time verticale per la durata di ciascunastagione; ciò in linea con quanto avviene per il contratto dilavoro acausale part-time, che si converte a tempoindeterminato lasciando immutato il tempo parziale, la cuivariazione potrebbe risolversi in uno svantaggio per lo stessolavoratore.

Poiché la durata del rapporto non può comunqueesondare dagli argini della stagionalità, come stabilitidall'ordinamento e come presupposti dalle parti nella stipula delcontratto per lavoro stagionale, anche la sanzione dellaconversione a tempo indeterminato non può modificarnel'oggettiva natura stagionale né innovare la legittima volontàNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026delle parti di circoscriverne la durata al periodo di Nutmeemro dpi ora ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026corrispondente alla stagione.3.

Il primo motivo di ricorso pone la questione della applicabilità,al contratto di lavoro stagionale, dell’art. 21, comma 2, d.lgs.81/2015 che consente di prorogare il contratto nel limitemassimo di cinque volte nell’arco dei 36 mesi, il cuisuperamento comporta la trasformazione in rapporto a tempoindeterminato.3.1.

Nel caso in esame, i rapporti di lavoro tra le parti sono statipacificamente accertati dai giudici di merito.

A far data dal 2009e così di anno in anno, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dallaBolton per la stagione di lavorazione del tonno, decorrente dalmese di gennaio a quello di settembre.

In ciascuna stagione leparti hanno siglato un contratto a termine stagionale e ciascuncontratto è stato reiteratamente prorogato (sentenza, p. 3).Più esattamente, nell’arco temporale 2015 - 2018, la Bolton e ilNicoletti hanno stipulato quattro contratti a termine per lavorostagionale (e cioè, i contratti a valere dal 14 gennaio 2015 al 30aprile 2015, dall’11 gennaio 2016 al 31 marzo 2016, dal 12gennaio 2017 al 30 aprile 2017 e dall’8 gennaio 2018 al 30 aprile2018), i quali sono stati complessivamente oggetto di setteproroghe (nelle date: 30 aprile e 30 giugno 2015, 29 marzo e31 maggio 2016, 30 aprile 2017 e 30 giugno 2017, 30 aprile2018).

Nel periodo considerato (14.1.2015/30.42018), ecomunque nei 36 mesi decorrenti dal 14.1.2015, risulta quindisuperato il tetto massimo di cinque proroghe previsto in viagenerale per (tutti) i contratti a termine (sentenza, p. 7).3.2.

La fattispecie oggetto di causa è disciplinata, rationetemporis, dal d.lgs. 81 del 2015, nel testo anteriore allemodifiche apportate dal decreto-legge 87/2018, convertito dallalegge n. 96/2018.Numero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026L’art. 19, comma 2, del d.lgs. 81/2015 prevede: «2.

FattNeum searol dvi era ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezionedelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la duratadei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lostesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di unasuccessione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansionidi pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodidi interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare itrentasei mesi (ndr. ora ventiquattro mesi).

Ai fini del computodi tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventiad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra imedesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro atempo determinato.

Qualora il limite dei trentasei mesi (ndr. oraventiquattro mesi) sia superato, per effetto di un unico contrattoo di una successione di contratti, il contratto si trasforma incontratto a tempo indeterminato dalla data di talesuperamento».Il successivo art. 21, la cui rubrica è relativa a “Proroghe erinnovi”, stabilisce: «1.

Il termine del contratto a tempodeterminato può essere prorogato, con il consenso dellavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto siainferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo dicinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numerodei contratti.

Qualora il numero delle proroghe sia superiore, ilcontratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalladata di decorrenza della sesta proroga.2.

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entrodieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata finoa sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di uncontratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto sitrasforma in contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni diNumero registro generale 26361/2021cui al presente comma non trovano applicazione nei confrontiN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate conData pubblicazione 27/04/2026decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchénelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.

Fino all'adozionedel decreto di cui al secondo periodo continuano a trovareapplicazione le disposizioni del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 ottobre 1963, n. 1525».3.3.

Le attività stagionali sono disciplinate dal d.P.R. 7 ottobre1963, n. 1525 e successive modificazioni, emanato in attuazionedell’art. 1, comma 6 della legge n. 230 del 1962, che affidava laloro individuazione ad un decreto del Presidente dellaRepubblica, da adottare su proposta del Ministro del lavoroentro un anno dall’entrata in vigore della legge.

Il d.P.R. n.1525/1963, alla voce n. 20, include tra le attività stagionali la“Pesca e lavorazione del tonno”.

L’elencazione ivi contenuta èda considerare tassativa e non suscettibile di interpretazioneanalogica (Cass., sez.

L., 34561 del 2023; Cass., Sez.

L, n.10442 del 2006).3.4.

Questa Corte ha recentemente ribadito che «il concetto dicomprensivo delle sole “situazioni aziendali collegate ad attivitàstagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate edorganizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad unastagione)” (così Cass., Sez.

L., n. 34561 del 2023), le quali sonoaggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa, daciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l’onere didar prova del fatto che l’attività in concreto svolta dal lavoratorecostituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmentesvolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche(che) è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratoreassunto a termine a mansioni che esorbitino dall’ambito dellaNumero registro generale 26361/2021lavorazione stagionale» (v.

Cass., Sez.

L., n. 26199 del 2024).N umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026Si è quindi escluso, nel sistema normativo applicabile allaData pubblicazione 27/04/2026fattispecie esaminata dalle citate pronunce, che rientrasseronelle attività stagionali situazioni aziendali collegate ad esigenzed’intensificazione dell’attività lavorativa determinate damaggiori richieste di mercato o da altre ragioni di naturaeconomico produttiva.Sebbene tale restrittiva definizione non sia più attuale pereffetto della legge n. 203 del 2024 (che all’art. 11 ha dettatouna norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 81/2015), non applicabile ratione temporis, devedarsi atto di come, nella controversia in esame, non è indiscussione il carattere stagionale dell’attività svolta dallasocietà attuale ricorrente e di quella concretamente assegnataal lavoratore.3.5.

La Corte d’appello ha interpretato le disposizioni di cui ald.lgs. n. 81/2015 facendo leva sul significato letterale dellestesse e, specificamente, sulla espressa sottrazione, dalladisciplina generale per i contratti a termine, di specifiche edindividuate ipotesi.Ha infatti sostenuto, con riferimento all’art. 19, comma 1, che:«Dalla lettura della norma si desume sia che il legislatore hainteso escludere, per i contratti stagionali, il limite complessivodi durata dei 36 mesi, sia che il legislatore, ove ha inteso farlo,ha espressamente eccettuato il lavoro stagionale dalle normedettate in linea generale per tutti i contratti a termine.

Analogatecnica legislativa, di espressa eccettuazione, è stata impiegatanell’art. 21, comma 2, del medesimo testo legislativo (commarichiamato, come visto, dall’art. 19 poc’anzi riprodotto) perescludere, per i contratti stagionali, l’applicazione della regolaNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026c.d. di stop and go, viceversa applicabile alla generaNliutmàe rod dei rai ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026contratti a termine» (sentenza, p. 9).Ha poi rilevato come, al contrario, l’art. 21, comma 1, detti «unaregola (5 proroghe al massimo in 36 mesi) che non prevedeeccezioni e che pertanto deve reputarsi applicabile anche alcontratto stagionale», in tal modo introducendo, in modocompatibile con la direttiva del 1999, una “garanzia aggiuntiva”,accanto a quella della causalità, per evitare abusi nellareiterazione dei contratti a tempo determinato.

Ha ritenuto nonostativa alla interpretazione letterale, di cui ha riconosciuto ilprimato, «l’irrazionalità della scelta legislativa di mantenere, peri contratti stagionali, il limite di cinque proroghe nell’arco di 36mesi, ma di eliminare allo stesso tempo la regola c.d. di stopand go, con il risultato di rendere possibile, nello stesso arco ditempo, rinnovi illimitati e conclusi senza soluzione di continuitàtra la scadenza di un contratto a termine e l’inizio delsuccessivo» (sentenza, p. 11).3.6.

Così ricostruita la lettura data nella sentenza d’appello agliarticoli 19 e 21 del d.lgs. 81/2015, deve richiamarsi lagiurisprudenza di legittimità formatasi in tema diinterpretazione degli atti normativi.

Si è, al riguardo, affermatoche, ove l'interpretazione letterale di una norma di legge siasufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, ilsignificato e la connessa portata precettiva, l'interprete nondeve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dallaricerca, mediante l'esame complessivo del testo, della "menslegis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possapervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sìcome inequivocabilmente espressa dal legislatore.

Soltantoqualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e siappalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterioNumero registro generale 26361/2021ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento delN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistanoData pubblicazione 27/04/2026un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì cheil secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviareall'equivocità del testo da interpretare (Cass., Sez. 1., n. 5128del 2001; Cass., Sez. 3, n. 24165 del 2018).3.7.

Nel caso di specie, utilizzando parallelamente il datoletterale-sistematico e il criterio della mens legis, deveosservarsi come l’art. 21, comma 1, che disciplina le “proroghee rinnovi”, esordisca con la seguente statuizione: «“1.

Il terminedel contratto a tempo determinato può essere prorogato, con ilconsenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale delcontratto sia inferiore a trentasei mesi…».

Tale espressione, ein particolare l’esplicito riferimento ai trentasei mesi qualetermine massimo di durata, delimita, dal punto di vista letterale,lo spazio applicativo della previsione sulle proroghe alle ipotesiin cui detto limite massimo sia operativo e cogente, lasciando intal modo fuori dall’ambito applicativo del primo comma lefattispecie sottratte, come quella in esame, al citato limitetemporale.La disciplina delle proroghe è, infatti, contenuta in un intervallotemporale che non può, comunque, superare i trentasei mesi, ele proroghe sono consentite unicamente nell’ipotesi in cui iltermine inizialmente apposto al contratto sia al di sotto dei 36mesi e purché le proroghe medesime, comunque in numero nonsuperiore a cinque, non determinino il superamento del citatoconfine temporale.È vero che il limite delle cinque proroghe è inderogabilmenteposto anche per i casi in cui la somma del termine iniziale e delleproroghe sia inferiore complessivamente ai trentasei mesi, maciò non esclude, bensì conferma, come l’orizzonte entro cui siNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026muove la regolamentazione delle proroghe è quello deterNmumienroa dti ora ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026dal tetto dei trentasei mesi.Ciò posto, la mancanza di una esplicita previsione eccettuativa,nell’ambito del primo comma del citato art. 21, del lavorostagionale può dirsi diretta conseguenza della estraneità diquesta categoria rispetto al limite dei trentasei mesi e quindiall’ambito definito e disciplinato dal primo comma.

In legislatorenon aveva necessità di sancire l’inapplicabilità del primo commadell’art. 21 al lavoro stagionale poiché la cornice entro cui simuove la disciplina ivi dettata è disegnata presupponendol’operare dell’anzidetto limite temporale.Al contrario, la assenza, nella disciplina dei rinnovi dettata dalsecondo comma dell’art. 21, di ogni riferimento al limitetemporale massimo di trentasei mesi, ha reso necessarial’espressa esclusione, dal relativo spazio applicativo, del lavorostagionale, altrimenti ivi attratto.In senso analogo, l’art. 21, al comma 3, esclude espressamentedalla disciplina delle proroghe (ed anche dei rinnovi) le impresestart up innovative, proprio in ragione del fatto che ad esse siapplica il tetto dei 36 mesi (l’art. 19 non prevede per le start upalcun esonero, invece sancito per le attività stagionali).Come osserva la società ricorrente (ricorso, p. 20), data«l’espressa esclusione “a monte” del lavoro stagionale dal limitedei trentasei mesi (cfr. art. 19, comma 2, D.lgs. 81/2015) …,per il legislatore nazionale non vi era alcuna esigenza diesplicitare tale esclusione pure nella disciplina “a valle”, e cioèa livello della regola delle cinque proroghe massimo entro lostesso limite di trentasei mesi (cfr. art. 21, comma 1, D.lgs.81/2015).

Ciò diversamente dal caso del rinnovo, nel quale peril medesimo legislatore vi era invece la necessità di affermare inmodo esplicito la non applicabilità al lavoro stagionaleNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026dell’obbligo di “stop go”, in quanto lì il numero dei rinnNoumveir oe dri ara ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026previsto in numero illimitato pure per i contratti a termineassoggettati al limite dei trentasei mesi (cfr. artt. 19, comma 2,e 21, comma 2, D.lgs. 81/2015), sicché, in difetto di una derogaespressa, proprio la regola della “espressa eccettuazione”avrebbe determinato l’applicazione dell’obbligo di “stop go”anche al lavoro stagionale».3.8.

La lettura che esonera il lavoro stagionale dal limite dellecinque proroghe appare coerente, oltre che con i dati testuali econ l’impianto sistematico delle disposizioni analizzate, anchecon la mens legis, come sopra ricostruita.

Essa, inoltre, è l’unicalettura in grado di elidere l’irragionevolezza discendente dallaespressa esclusione, per il lavoro stagionale, di qualsiasi limitedettato per i rinnovi dei contratti a termine; irragionevolezza dicui la stessa Corte d’appello mostra di essere ben consapevole.L’art. 21, comma 2 del d.lgs. 81 del 2015 esonera i contratti dilavoro a tempo determinato per attività stagionali dell’obbligo dirispettare gli intervalli temporali ivi indicati rendendo cosìlegittima la stipula, dopo la cessazione di un contratto, di unnuovo contratto a tempo determinato, anche senza soluzione dicontinuità.

A fronte di tale disciplina, appare davvero illogica latesi che considera cogente, anche per il lavoro stagionale, illimite massimo delle cinque proroghe in 36 mesi, essendo unsimile divieto completamente neutralizzato dalla facoltà diplurimi rinnovi del contratto, senza alcun tetto numerico e senzasoluzione temporale.3.9.

Allo scopo di eliminare l’incertezza generata dalla ambiguitàdel testo letterale, il decreto-legge n. 87/2018, convertito dallalegge n. 96/2018, non applicabile ratione temporis, ha aggiuntoall’art. 21, il comma 01, che prevede: «01.

Il contratto puòessere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesiNumero registro generale 26361/2021e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cuiN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026all'articolo 19, comma 1.

In caso di violazione di quanto dispostoData pubblicazione 27/04/2026dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempoindeterminato.

I contratti per attività stagionali, di cui al comma2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogatianche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma3.10.

La soluzione qui accolta non pone problemi dicompatibilità con la disciplina eurounitaria atteso che la clausolan. 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinatoallegato alla direttiva 1999/70/CE individua, tra le misure diprevenzione degli abusi, la presenza di “ragioni obiettive” per lagiustificazione del rinnovo dei contratti o rapporti; la Corte diGiustizia ha spiegato che la nozione di “ragione obiettiva” variferita «a circostanze precise e concrete che contraddistinguonouna determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in unsimile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro atempo determinato stipulati in successione» (C.

Giust., 4 luglio2006, Adeneler e altri, punto 65); ha aggiunto che dette ragionipossono risultare «dalla particolare natura delle funzioni perl’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti inquestione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o,eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità dipolitica sociale di uno Stato membro» (C.

Giust., 23 aprile 2009,Angelidaki, punto 96; C. Giust., 26 gennaio 2012, Kücük, punto27).

In questa ottica, il carattere stagionale dell'attività può giàdi per sé costituire una ragione oggettiva che giustifica il ricorsoal lavoro a tempo determinato, essendo la stagionalitàriconosciuta nell’ordinamento nazionale, in base alla normativaratione temporis applicabile, solo in ipotesi tipiche e tassative,ricomprese nelle attività elencate dal d.P.R. 1525/1963 e nelleNumero registro generale 26361/2021ulteriori ipotesi tipizzate dai contratti collettivi, secondo ilN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026disposto dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015.

La causale dellaData pubblicazione 27/04/2026stagionalità si presta a riempire di contenuto le ragioni oggettivedi cui alla citata clausola n. 5 ed a costituire garanzia contro ilricorso abusivo alla reiterazione dei contratti a termine,ponendosi come requisito dell’attività in sé, non del contratto.3.11.

Da quanto finora esposto discende l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo,che attiene alle conseguenze sanzionatorie presupponentil’applicazione, al rapporto di lavoro in esame, dell’art. 21,comma 1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto,cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellafattispecie uniformandosi al seguente principio di diritto: “Nelregime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore allemodifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2018, convertitodalla legge n. 96/2018, i rapporti a tempo determinato relativiad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, perespressa previsione dell’art. 19, comma 2, al limite massimo didurata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio di previsionedell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinqueproroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultimadisposizione reca quale presupposto il vincolo del rispetto delcitato tetto massimo di durata.La Corte di rinvio regolerà, inoltre, le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversaNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026composizione, anche per la regolazione delle spese del gNuiumedroi zdii ora ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026di legittimità.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026La Consigliera est.

La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026controNICOLETTI CRISTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocatoGIANMARIA MONICO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 24/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 354/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza diprimo grado nella parte in cui ha accertato il diritto di CristianoNicoletti alla conversione del rapporto di lavoro stagionale in unrapporto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° maggio2018, e condannato la [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA]) alla riassunzione del predetto e al pagamento diun'indennità risarcitoria, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183del 2010, pari a dodici mensilità.La Corte territoriale ha accertato che nell'arco temporale dal2015 al 2018 la società Bolton e il [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulatoquattro contratti a termine per lavoro stagionale, i quali sonostati complessivamente oggetto di sette proroghe; nell'arcotemporale suddetto ([OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30.4.2018), e comunque nei36 mesi decorrenti dal 14 gennaio 2015, è stato superato illimite massimo di cinque proroghe previsto, in via generale, pertutti i contratti a termine dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81del 2015, nella versione anteriore alle modifiche apportate daldecreto-legge n. 87 del 2018.Secondo i giudici di appello, il limite massimo di cinque proroghein 36 mesi era operante anche per la particolare tipologia dicontratto a termine costituita dal contratto stagionale; ciò sulrilievo che l'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, nellaversione applicabile ratione temporis, esclude in modo espressoNumero registro generale 26361/2021per i contratti stagionali il limite complessivo di durata di 36N umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026mesi e che una analoga espressa eccezione è rinvenibile nell'art.Data pubblicazione 27/04/202621, comma 2, che esonera i contratti stagionali dal rispetto dellaregola cosiddetta di “stop and go”, viceversa applicabile allageneralità dei contratti a termine; al contrario, l'art. 21, comma1, che fissa il limite massimo di cinque proroghe in 36 mesisenza contemplare alcuna eccezione, deve considerarsiapplicabile anche al contratto stagionale. La Corte di merito hapoi evidenziato come il rispetto della normativa eurounitaria,nella specie discendente dalla natura intrinsecamente causaledel contratto di lavoro stagionale, non valga a rendereautomaticamente irragionevole la scelta del legislatorenazionale di introdurre una garanzia aggiuntiva per i lavoratoristagionali; ha confermato la decisione di primo grado anchequanto agli effetti sanzionatori, di conversione del rapporto dilavoro stagionale in rapporto a tempo pieno e indeterminato,ritenendo preclusa la possibilità di una conversione in rapportoa tempo indeterminato con orario part time verticaleparametrato alla durata della stagione.2. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. La società ricorrente ha depositatomemoria.3. La causa, originariamente fissata in adunanza camerale, èstata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza in ragione del rilievo nomofilattico della questione posta(v. ordinanza interlocutoria n. 27741 del 2025). Il pubblicoministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso. La società ha depositato una nuova memoria.Numero registro generale 26361/2021Ragioni della decisione Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/20261. Con il primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.Data pubblicazione 27/04/2026360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 12delle preleggi e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015,nella versione anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 87 del 2018.La ricorrente critica l’impianto ermeneutico adottato dai giudicidi appello e sostiene che la corretta applicazione dei criteri diinterpretazione della legge avrebbe dovuto condurre a ritenerenon applicabile al contratto di lavoro stagionale il regime legalegenerale in tema di proroghe dei contratti a termine, di cuiall'art. 21, comma 1, d.lgs. 81/2015.Assume che la Corte d'appello ha errato, di fronte ad un testonormativo ambiguo come quello in esame, ad impiegare laregola della “espressa eccettuazione”, secondo cui al lavorostagionale si applica la disciplina generale dei contratti a terminetranne là dove il legislatore vi abbia espressamente derogato,ed avrebbe invece dovuto considerare che:- per il lavoro causalmente giustificato da attività genuinamentestagionali il legislatore ammette espressamente la stipulazionedi contratti a termine senza alcun limite percentuale sia di fontelegale e sia di fonte contrattuale;- la legge statuisce espressamente, da un lato, che i contrattigiustificati da esigenze produttive caratterizzate dallastagionalità non sono sottoposti al limite dei 36 mesi di duratacomplessiva (art. 19, comma 2) e, dall'altro, che ne è ammessoil rinnovo in modo indiscriminato, anche senza soluzione dicontinuità tra la scadenza di un contratto e l'inizio di quellosuccessivo (art. 21, comma 2);- rispetto al genus dei lavoratori a termine tout court, la speciesdei lavoratori stagionali si connota sia per il carattere fisiologicoNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026della temporaneità e precarietà del contratto di Nluamveoro rdoi r,a ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026ontologicamente legate alla natura stagionale dell'attività, e siaper la reiterazione dei contratti in base al naturale succedersidelle stagioni; con la conseguenza che in tale tipo di lavoro laprecarietà e la successione di contratti a termine non sono maiindice, di per sé, di abuso da contrastare con le misure diprevenzione valevoli per la generalità dei lavoratori a termine,rispondendo il contratto di lavoro stagionale alle esigenze sia deidatori e sia dei lavoratori (questi, nel periodo intercorrente tradue assunzioni a tempo determinato, possono accedere aitrattamenti previdenziali di disoccupazione mentre nonsarebbero ammessi a tali forme di tutela nel caso in cui fosseroassunti a tempo indeterminato con part time verticale per ladurata di ciascuna stagione);- dal punto di vista logico, è implausibile che il legislatore possaavere introdotto, quale misura antiabuso, un numero massimodi proroghe entro un arco temporale di riferimento e, alcontempo, legittimato la stipula di un numero indefinito dirinnovi contrattuali, anche in immediata successione tra l'uno el'altro; la misura antiabuso scelta dal decreto legislativo inparola è, nel caso del lavoro stagionale, la causale stessa dellastagionalità e i rinnovi e le proroghe sono validamente posti inessere solo nei limiti e nell'ambito di quella stessa stagionalità,che integra appieno le “ragioni oggettive” contemplate dalladisciplina eurounitaria fra le possibili misure di prevenzione degliabusi, sub clausola 5, comma 1, lettera a) dell'[OSCURATO:PERSONA] cui alla direttiva 1999/70/CE.A parere della società ricorrente, se avesse condotto l'analisisistematica dell'intero testo legislativo in esame, la Corteterritoriale avrebbe dovuto concludere per la non applicabilità alcontratto a termine per lavoro stagionale della disciplina legaleNumero registro generale 26361/2021generale in materia di proroga; la combinata sottrazione delN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026lavoro stagionale, per espressa previsione normativa, dal limiteData pubblicazione 27/04/2026dei 36 mesi di durata complessiva e dai limiti legali in materiadi rinnovi conduce de plano a concludere per la inapplicabilitàdel tetto delle cinque proroghe nell'arco dei 36 mesi, visto chetale regola suppone in modo esplicito la operatività del vincolotemporale dei 36 mesi complessivi. La lettura proposta èrispettosa anche della regola della “espressa eccettuazione”poiché la esplicita esclusione a monte del lavoro stagionale dallimite dei 36 mesi rende non necessario ripetere tale esclusionenella disciplina a valle, concernente la regola del numero diproroghe massime entro i 36 mesi.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015,nella versione ratione temporis applicabile, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.La società sostiene che la conversione da tempo determinato atempo indeterminato del contratto per lavoro stagionale debbaessere disposta nel necessario rispetto della stagionalità dellecontratto di lavoro part-time verticale per la durata di ciascunastagione; ciò in linea con quanto avviene per il contratto dilavoro acausale part-time, che si converte a tempoindeterminato lasciando immutato il tempo parziale, la cuivariazione potrebbe risolversi in uno svantaggio per lo stessolavoratore. Poiché la durata del rapporto non può comunqueesondare dagli argini della stagionalità, come stabilitidall'ordinamento e come presupposti dalle parti nella stipula delcontratto per lavoro stagionale, anche la sanzione dellaconversione a tempo indeterminato non può modificarnel'oggettiva natura stagionale né innovare la legittima volontàNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026delle parti di circoscriverne la durata al periodo di Nutmeemro dpi ora ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026corrispondente alla stagione.3. Il primo motivo di ricorso pone la questione della applicabilità,al contratto di lavoro stagionale, dell’art. 21, comma 2, d.lgs.81/2015 che consente di prorogare il contratto nel limitemassimo di cinque volte nell’arco dei 36 mesi, il cuisuperamento comporta la trasformazione in rapporto a tempoindeterminato.3.1. Nel caso in esame, i rapporti di lavoro tra le parti sono statipacificamente accertati dai giudici di merito. A far data dal 2009e così di anno in anno, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dallaBolton per la stagione di lavorazione del tonno, decorrente dalmese di gennaio a quello di settembre. In ciascuna stagione leparti hanno siglato un contratto a termine stagionale e ciascuncontratto è stato reiteratamente prorogato (sentenza, p. 3).Più esattamente, nell’arco temporale 2015 - 2018, la Bolton e ilNicoletti hanno stipulato quattro contratti a termine per lavorostagionale (e cioè, i contratti a valere dal 14 gennaio 2015 al 30aprile 2015, dall’11 gennaio 2016 al 31 marzo 2016, dal 12gennaio 2017 al 30 aprile 2017 e dall’8 gennaio 2018 al 30 aprile2018), i quali sono stati complessivamente oggetto di setteproroghe (nelle date: 30 aprile e 30 giugno 2015, 29 marzo e31 maggio 2016, 30 aprile 2017 e 30 giugno 2017, 30 aprile2018). Nel periodo considerato (14.1.2015/30.42018), ecomunque nei 36 mesi decorrenti dal 14.1.2015, risulta quindisuperato il tetto massimo di cinque proroghe previsto in viagenerale per (tutti) i contratti a termine (sentenza, p. 7).3.2. La fattispecie oggetto di causa è disciplinata, rationetemporis, dal d.lgs. 81 del 2015, nel testo anteriore allemodifiche apportate dal decreto-legge 87/2018, convertito dallalegge n. 96/2018.Numero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026L’art. 19, comma 2, del d.lgs. 81/2015 prevede: «2. FattNeum searol dvi era ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezionedelle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la duratadei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lostesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di unasuccessione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansionidi pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodidi interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare itrentasei mesi (ndr. ora ventiquattro mesi). Ai fini del computodi tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventiad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra imedesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro atempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi (ndr. oraventiquattro mesi) sia superato, per effetto di un unico contrattoo di una successione di contratti, il contratto si trasforma incontratto a tempo indeterminato dalla data di talesuperamento».Il successivo art. 21, la cui rubrica è relativa a “Proroghe erinnovi”, stabilisce: «1. Il termine del contratto a tempodeterminato può essere prorogato, con il consenso dellavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto siainferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo dicinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numerodei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, ilcontratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalladata di decorrenza della sesta proroga.2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entrodieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata finoa sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di uncontratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto sitrasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni diNumero registro generale 26361/2021cui al presente comma non trovano applicazione nei confrontiN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate conData pubblicazione 27/04/2026decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchénelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozionedel decreto di cui al secondo periodo continuano a trovareapplicazione le disposizioni del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 ottobre 1963, n. 1525».3.3. Le attività stagionali sono disciplinate dal d.P.R. 7 ottobre1963, n. 1525 e successive modificazioni, emanato in attuazionedell’art. 1, comma 6 della legge n. 230 del 1962, che affidava laloro individuazione ad un decreto del Presidente dellaRepubblica, da adottare su proposta del Ministro del lavoroentro un anno dall’entrata in vigore della legge. Il d.P.R. n.1525/1963, alla voce n. 20, include tra le attività stagionali la“Pesca e lavorazione del tonno”. L’elencazione ivi contenuta èda considerare tassativa e non suscettibile di interpretazioneanalogica (Cass., sez. L., 34561 del 2023; Cass., Sez. L, n.10442 del 2006).3.4. Questa Corte ha recentemente ribadito che «il concetto dicomprensivo delle sole “situazioni aziendali collegate ad attivitàstagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate edorganizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad unastagione)” (così Cass., Sez. L., n. 34561 del 2023), le quali sonoaggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dall’impresa, daciò derivando che non solo grava sul datore di lavoro l’onere didar prova del fatto che l’attività in concreto svolta dal lavoratorecostituisca attività aggiuntiva rispetto a quella normalmentesvolta e caratterizzata, appunto, dalla stagionalità, ma anche(che) è inibita al datore la possibilità di adibire il lavoratoreassunto a termine a mansioni che esorbitino dall’ambito dellaNumero registro generale 26361/2021lavorazione stagionale» (v. Cass., Sez. L., n. 26199 del 2024).N umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026Si è quindi escluso, nel sistema normativo applicabile allaData pubblicazione 27/04/2026fattispecie esaminata dalle citate pronunce, che rientrasseronelle attività stagionali situazioni aziendali collegate ad esigenzed’intensificazione dell’attività lavorativa determinate damaggiori richieste di mercato o da altre ragioni di naturaeconomico produttiva.Sebbene tale restrittiva definizione non sia più attuale pereffetto della legge n. 203 del 2024 (che all’art. 11 ha dettatouna norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2,del d.lgs. n. 81/2015), non applicabile ratione temporis, devedarsi atto di come, nella controversia in esame, non è indiscussione il carattere stagionale dell’attività svolta dallasocietà attuale ricorrente e di quella concretamente assegnataal lavoratore.3.5. La Corte d’appello ha interpretato le disposizioni di cui ald.lgs. n. 81/2015 facendo leva sul significato letterale dellestesse e, specificamente, sulla espressa sottrazione, dalladisciplina generale per i contratti a termine, di specifiche edindividuate ipotesi.Ha infatti sostenuto, con riferimento all’art. 19, comma 1, che:«Dalla lettura della norma si desume sia che il legislatore hainteso escludere, per i contratti stagionali, il limite complessivodi durata dei 36 mesi, sia che il legislatore, ove ha inteso farlo,ha espressamente eccettuato il lavoro stagionale dalle normedettate in linea generale per tutti i contratti a termine. Analogatecnica legislativa, di espressa eccettuazione, è stata impiegatanell’art. 21, comma 2, del medesimo testo legislativo (commarichiamato, come visto, dall’art. 19 poc’anzi riprodotto) perescludere, per i contratti stagionali, l’applicazione della regolaNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026c.d. di stop and go, viceversa applicabile alla generaNliutmàe rod dei rai ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026contratti a termine» (sentenza, p. 9).Ha poi rilevato come, al contrario, l’art. 21, comma 1, detti «unaregola (5 proroghe al massimo in 36 mesi) che non prevedeeccezioni e che pertanto deve reputarsi applicabile anche alcontratto stagionale», in tal modo introducendo, in modocompatibile con la direttiva del 1999, una “garanzia aggiuntiva”,accanto a quella della causalità, per evitare abusi nellareiterazione dei contratti a tempo determinato. Ha ritenuto nonostativa alla interpretazione letterale, di cui ha riconosciuto ilprimato, «l’irrazionalità della scelta legislativa di mantenere, peri contratti stagionali, il limite di cinque proroghe nell’arco di 36mesi, ma di eliminare allo stesso tempo la regola c.d. di stopand go, con il risultato di rendere possibile, nello stesso arco ditempo, rinnovi illimitati e conclusi senza soluzione di continuitàtra la scadenza di un contratto a termine e l’inizio delsuccessivo» (sentenza, p. 11).3.6. Così ricostruita la lettura data nella sentenza d’appello agliarticoli 19 e 21 del d.lgs. 81/2015, deve richiamarsi lagiurisprudenza di legittimità formatasi in tema diinterpretazione degli atti normativi. Si è, al riguardo, affermatoche, ove l'interpretazione letterale di una norma di legge siasufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, ilsignificato e la connessa portata precettiva, l'interprete nondeve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dallaricerca, mediante l'esame complessivo del testo, della "menslegis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possapervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sìcome inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltantoqualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e siappalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterioNumero registro generale 26361/2021ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento delN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026legislatore, insufficienti se utilizzati singolarmente, acquistanoData pubblicazione 27/04/2026un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì cheil secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviareall'equivocità del testo da interpretare (Cass., Sez. 1., n. 5128del 2001; Cass., Sez. 3, n. 24165 del 2018).3.7. Nel caso di specie, utilizzando parallelamente il datoletterale-sistematico e il criterio della mens legis, deveosservarsi come l’art. 21, comma 1, che disciplina le “proroghee rinnovi”, esordisca con la seguente statuizione: «“1. Il terminedel contratto a tempo determinato può essere prorogato, con ilconsenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale delcontratto sia inferiore a trentasei mesi…». Tale espressione, ein particolare l’esplicito riferimento ai trentasei mesi qualetermine massimo di durata, delimita, dal punto di vista letterale,lo spazio applicativo della previsione sulle proroghe alle ipotesiin cui detto limite massimo sia operativo e cogente, lasciando intal modo fuori dall’ambito applicativo del primo comma lefattispecie sottratte, come quella in esame, al citato limitetemporale.La disciplina delle proroghe è, infatti, contenuta in un intervallotemporale che non può, comunque, superare i trentasei mesi, ele proroghe sono consentite unicamente nell’ipotesi in cui iltermine inizialmente apposto al contratto sia al di sotto dei 36mesi e purché le proroghe medesime, comunque in numero nonsuperiore a cinque, non determinino il superamento del citatoconfine temporale.È vero che il limite delle cinque proroghe è inderogabilmenteposto anche per i casi in cui la somma del termine iniziale e delleproroghe sia inferiore complessivamente ai trentasei mesi, maciò non esclude, bensì conferma, come l’orizzonte entro cui siNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026muove la regolamentazione delle proroghe è quello deterNmumienroa dti ora ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026dal tetto dei trentasei mesi.Ciò posto, la mancanza di una esplicita previsione eccettuativa,nell’ambito del primo comma del citato art. 21, del lavorostagionale può dirsi diretta conseguenza della estraneità diquesta categoria rispetto al limite dei trentasei mesi e quindiall’ambito definito e disciplinato dal primo comma. In legislatorenon aveva necessità di sancire l’inapplicabilità del primo commadell’art. 21 al lavoro stagionale poiché la cornice entro cui simuove la disciplina ivi dettata è disegnata presupponendol’operare dell’anzidetto limite temporale.Al contrario, la assenza, nella disciplina dei rinnovi dettata dalsecondo comma dell’art. 21, di ogni riferimento al limitetemporale massimo di trentasei mesi, ha reso necessarial’espressa esclusione, dal relativo spazio applicativo, del lavorostagionale, altrimenti ivi attratto.In senso analogo, l’art. 21, al comma 3, esclude espressamentedalla disciplina delle proroghe (ed anche dei rinnovi) le impresestart up innovative, proprio in ragione del fatto che ad esse siapplica il tetto dei 36 mesi (l’art. 19 non prevede per le start upalcun esonero, invece sancito per le attività stagionali).Come osserva la società ricorrente (ricorso, p. 20), data«l’espressa esclusione “a monte” del lavoro stagionale dal limitedei trentasei mesi (cfr. art. 19, comma 2, D.lgs. 81/2015) …,per il legislatore nazionale non vi era alcuna esigenza diesplicitare tale esclusione pure nella disciplina “a valle”, e cioèa livello della regola delle cinque proroghe massimo entro lostesso limite di trentasei mesi (cfr. art. 21, comma 1, D.lgs.81/2015). Ciò diversamente dal caso del rinnovo, nel quale peril medesimo legislatore vi era invece la necessità di affermare inmodo esplicito la non applicabilità al lavoro stagionaleNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026dell’obbligo di “stop go”, in quanto lì il numero dei rinnNoumveir oe dri ara ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026previsto in numero illimitato pure per i contratti a termineassoggettati al limite dei trentasei mesi (cfr. artt. 19, comma 2,e 21, comma 2, D.lgs. 81/2015), sicché, in difetto di una derogaespressa, proprio la regola della “espressa eccettuazione”avrebbe determinato l’applicazione dell’obbligo di “stop go”anche al lavoro stagionale».3.8. La lettura che esonera il lavoro stagionale dal limite dellecinque proroghe appare coerente, oltre che con i dati testuali econ l’impianto sistematico delle disposizioni analizzate, anchecon la mens legis, come sopra ricostruita. Essa, inoltre, è l’unicalettura in grado di elidere l’irragionevolezza discendente dallaespressa esclusione, per il lavoro stagionale, di qualsiasi limitedettato per i rinnovi dei contratti a termine; irragionevolezza dicui la stessa Corte d’appello mostra di essere ben consapevole.L’art. 21, comma 2 del d.lgs. 81 del 2015 esonera i contratti dilavoro a tempo determinato per attività stagionali dell’obbligo dirispettare gli intervalli temporali ivi indicati rendendo cosìlegittima la stipula, dopo la cessazione di un contratto, di unnuovo contratto a tempo determinato, anche senza soluzione dicontinuità. A fronte di tale disciplina, appare davvero illogica latesi che considera cogente, anche per il lavoro stagionale, illimite massimo delle cinque proroghe in 36 mesi, essendo unsimile divieto completamente neutralizzato dalla facoltà diplurimi rinnovi del contratto, senza alcun tetto numerico e senzasoluzione temporale.3.9. Allo scopo di eliminare l’incertezza generata dalla ambiguitàdel testo letterale, il decreto-legge n. 87/2018, convertito dallalegge n. 96/2018, non applicabile ratione temporis, ha aggiuntoall’art. 21, il comma 01, che prevede: «01. Il contratto puòessere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesiNumero registro generale 26361/2021e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cuiN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto dispostoData pubblicazione 27/04/2026dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempoindeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogatianche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma3.10. La soluzione qui accolta non pone problemi dicompatibilità con la disciplina eurounitaria atteso che la clausolan. 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinatoallegato alla direttiva 1999/70/CE individua, tra le misure diprevenzione degli abusi, la presenza di “ragioni obiettive” per lagiustificazione del rinnovo dei contratti o rapporti; la Corte diGiustizia ha spiegato che la nozione di “ragione obiettiva” variferita «a circostanze precise e concrete che contraddistinguonouna determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in unsimile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro atempo determinato stipulati in successione» (C. Giust., 4 luglio2006, Adeneler e altri, punto 65); ha aggiunto che dette ragionipossono risultare «dalla particolare natura delle funzioni perl’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti inquestione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o,eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità dipolitica sociale di uno Stato membro» (C. Giust., 23 aprile 2009,Angelidaki, punto 96; C. Giust., 26 gennaio 2012, Kücük, punto27). In questa ottica, il carattere stagionale dell'attività può giàdi per sé costituire una ragione oggettiva che giustifica il ricorsoal lavoro a tempo determinato, essendo la stagionalitàriconosciuta nell’ordinamento nazionale, in base alla normativaratione temporis applicabile, solo in ipotesi tipiche e tassative,ricomprese nelle attività elencate dal d.P.R. 1525/1963 e nelleNumero registro generale 26361/2021ulteriori ipotesi tipizzate dai contratti collettivi, secondo ilN umero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 11269/2026disposto dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015. La causale dellaData pubblicazione 27/04/2026stagionalità si presta a riempire di contenuto le ragioni oggettivedi cui alla citata clausola n. 5 ed a costituire garanzia contro ilricorso abusivo alla reiterazione dei contratti a termine,ponendosi come requisito dell’attività in sé, non del contratto.3.11. Da quanto finora esposto discende l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo,che attiene alle conseguenze sanzionatorie presupponentil’applicazione, al rapporto di lavoro in esame, dell’art. 21,comma 1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto,cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversacomposizione, che procederà ad un nuovo esame dellafattispecie uniformandosi al seguente principio di diritto: “Nelregime di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, nel testo anteriore allemodifiche apportate dal decreto-legge n. 87/2018, convertitodalla legge n. 96/2018, i rapporti a tempo determinato relativiad attività di lavoro stagionale, in quanto non sottoposti, perespressa previsione dell’art. 19, comma 2, al limite massimo didurata di trentasei mesi, non rientrano nel raggio di previsionedell’art. 21, comma 1, che introduce il limite massimo di cinqueproroghe nell’arco di trentasei mesi, poiché quest’ultimadisposizione reca quale presupposto il vincolo del rispetto delcitato tetto massimo di durata.La Corte di rinvio regolerà, inoltre, le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversaNumero registro generale 26361/2021Numero sezionale 334/2026composizione, anche per la regolazione delle spese del gNuiumedroi zdii ora ccolta generale 11269/2026Data pubblicazione 27/04/2026di legittimità.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026La Consigliera est. La PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris