CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] Paolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Giuliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; Udite le conclusioni: - del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Paolo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve illustrazione dei motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - del difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuliano, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, parimenti, dopo breve illustrazione dei motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 8 luglio 2020, la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza in data 29 gennaio 2019 del GUP di Cagliari, recante condanna a pene di giustizia nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] Paolo, per i delitti di concorso in tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate, detenzione e porto in luogo pubblico e ricettazione di un'arma comune da sparo clandestina [capi da A) a D) dell'imputazione] e, distintamente, di concorso nel porto e nella cessione dell'arma medesima [capi E) ed F) dell'imputazione]; - [OSCURATO:PERSONA] Giuliano, per il delitto di porto di detta arma [capo G) dell'imputazione]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Paolo rassegnando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce - in relazione al capo A) dell'imputazione ed in particolare riguardo al punto della sentenza impugnata in cui si afferma la sussistenza della prova della detenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'arma usata per la tentata rapina del 17.8.2015 e sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., essendo la stessa solo apparente quanto alla dimostrazione della detenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della pistola, siccome desunta da una pausa o da una divagazione nel fluire di un dialogo intercettato. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sulla ragione per cui l'arma usata per la tentata rapina, sequestrata presso casa del Pazzola il giorno 6.11.2015, fosse stata lì portata dal [OSCURATO:PERSONA] è inesistente o, meglio, esiste solo perché sorretta da una congerie di asserzioni, da cui il ragionamento si sviluppa come un castello sull'aria. Quel che i giudicanti possono affermare è unicamente che, quarantaquattro giorni dopo il delitto, il [OSCURATO:PERSONA] si è recato dal Pazzola insieme ad altri due individui ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che, nonostante quell'incontro fosse stato monitorato da un servizio di osservazione e pedinamento, ulteriori trentasette giorni dopo, presso l'abitazione del Pazzola, è stata sequestrata l'arma modello [OSCURATO:PERSONA]. 85 Combat idonea allo sparo. A distanza di qualche giorno dal sequestro dell'arma al Pazzola, precisamente il 10.11.2015, è stata intercettata una conversazione da cui la polizia giudiziaria prima ed i Giudici del merito poi hanno ritenuto di poter affermare che la pistola sequestrata è stata portata a casa del Pazzola dal [OSCURATO:PERSONA]. A mente di tali puntualizzazioni, il ricorrente dichiara di voler censurare il travisamento del fatto nella specie per invenzione: più precisamente, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia portato qualcosa a casa del Pazzola è un dato assente al processo; che egli abbia portato addirittura un'arma è un dato di fantasia, ricavato dall'aver utilizzato i dialoganti l'espressione "quella cosa lì"; che si trattasse poi della stessa pistola usata per la tentata rapina, vero fulcro dell'affermazione di responsabilità, è un dato ricavato da una pausa nel discorso o da una divagazione. In realtà, la pausa, come denunciato nell'atto di appello, neppure esiste, ma anche la Corte d'appello, inventandola, continua ad affermarne l'esistenza, eludendo la specifica censura rassegnata nell'atto di gravame mediante il riferimento ad un divagare del [OSCURATO:PERSONA] nel discorso. Invece non è vero che, nella telefonata, il [OSCURATO:PERSONA] compia alcuna divagazione, avendo egli rivolto all'interlocutore, durante tutto il corso della stessa, sempre le medesime richieste di invio di denaro. All'inizio e alla fine della telefonata, infatti, il [OSCURATO:PERSONA] chiede all'interlocutore l'invio di un vaglia, non realizzando pertanto alcuno sviamento del discorso. Neppure ha pregio la suggestione avanzata dalla Corte territoriale secondo cui il collegamento del [OSCURATO:PERSONA] con il sequestro dell'arma potrebbe trarsi dalla affermazione: "Qualche bastardo da giù", espressione non significativa. Nessun accertamento è stato compiuto sulla compagna del Pazzola, [OSCURATO:PERSONA], sebbene residente proprio a Selegas, luogo di consumazione del tentativo di rapina.2.2. Con il secondo motivo si deduce - in relazione al capo A) dell'imputazione ed in particolare riguardo al punto della sentenza impugnata in cui è affermato che, provata la detenzione dell'arma, il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe un mero ricettatore della stessa, ma un concorrente nel delitto di tentata rapina, in quanto al corrente di tempi e modalità del trasporto del denaro - difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello travisato il contenuto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] ed inventato che questa aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza dei suddetti tempi e modalità del trasporto. L'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la Mameli - moglie del [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] (a sua volta socio della vittima della tentata rapina [OSCURATO:PERSONA]) e cassiera al supermercato "Eurospin" (uno dei due di cui il padre ed il [OSCURATO:PERSONA] erano titolari) - ha ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza di tempi e modi del prelievo del denaro dal supermercato e del trasporto dello stesso a Cagliari per il deposito in banca, è arbitraria, non presente al processo e non desumibile dalle dichiarazione della teste, la quale ha invece riferito che il [OSCURATO:PERSONA] sapeva unicamente che ella portava i soldi a casa di suo padre. La teste mai ha riferito che ella stessa era a conoscenza di come i denari venissero prelevati e portati all'incasso, di modo che, a maggior ragione, neppure avrebbe potuto affermare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di tali circostanze. Il giudice di merito, dopo aver inventato l'indizio della conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] di tempistiche e modalità del trasporto del denaro, trae immotivatamente la conclusione che negli ambienti familiari dei Mameli-[OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] era noto da tempo che dovesse essere il [OSCURATO:PERSONA], e non il Manneli, ad -effettuare il versamento il 17.8.2015. Anche in questo caso, si assiste - ad avviso del ricorrente - all'invenzione di circostanze volte a dar corpo ad una convinzione aprioristica. 2.3. Con il terzo motivo si deduce - in relazione al capo A) dell'imputazione ed in particolare riguardo al punto della sentenza impugnata in cui è affermato che, provata la detenzione dell'arma, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nella tentata rapina, in quanto il suo telefono mobile, dalle ore 21.34 della notte precedente, risultava "spento" - manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello messo a confronto due dati inconferenti per dedurre l'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (ossia lo spegnimento del telefono in ora notturna all'interno delle mura domestiche e l'uso del telefono in altra circostanza e altrove) e ravvisato un elemento indiziario nella mera assenza di traffico telefonico sull'utenza del [OSCURATO:PERSONA] in orario notturno. La Corte d'appello considera quale elemento a carico dell'imputato il fatto che il suo cellulare risultasse spento dalle ore 21.34 del giorno precedente il fatto alle ore 8.22 del 17.8.2015, quando agganciò una cella nel territorio di Suelli. Essa considera non credibili le dichiarazioni della Mameli (la quale ha riferito che l'utenza Wind del marito non riceveva il segnale all'interno dell'abitazione e che quindi capitava che questi, la notte, spegnesse il telefono), in quanto la notte del 15.8.2015, ossia due giorni prima del fatto, il cellulare del [OSCURATO:PERSONA], tra le ore 00.14 e le ore 3.40, agganciò più volte le celle telefoniche collocate in Ortacesus e Suelli. Si tratta di affermazione assurda, atteso che - secondo il ricorrente - l'aggancio delle celle il giorno 15 significa unicamente che l'imputato, residente a Selegas, la notte del 15, non si trovava a casa, avendo agganciato ripetitori posti nelle diverse località di Ortacesus e Suelli. 2.4. Con il quarto motivo si deduce - in relazione al capo A) dell'imputazione ed in particolare riguardo al punto della sentenza impugnata in cui è affermato che, provata la detenzione dell'arma, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso nella tentata rapina, in quanto la falsa prova d'alibi sarebbe stata elaborata successivamente e in ogni caso lo stesso ben avrebbe potuto essere, non l'esecutore materiale, ma il basista dell'azione delittuosa - manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello affermato la falsità dell'alibi sulla base d'un ragionamento infondato ed incomprensibile e ritenuto che, anche dato per credibile l'alibi, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comunque colpevole con il ruolo di basista. [OSCURATO:PERSONA], madre della Mamelis, ha riferito due circostanze: sia che la mattina del fatto, informata di quanto accaduto al [OSCURATO:PERSONA], chiamò la figlia per poi recarsi a casa sua trovandovi l'intera famiglia mentre ancora si stava svegliando, sia che - citasi alla lettera data la complessità linguistica della formulazione (p. 15 del ricorso) - aveva "sempre reso la stessa versione a tutti coloro che le domandavano al riguardo e quindi [che aveva] detto le stesse cose anche alla moglie del [OSCURATO:PERSONA] quando questa dopo l'arresto del genero commentò 'perché ha sparato a mio marito?', rispondendo le ho detto no, aspetta io non so che ruoli ... non so cosa sia successo, però mio genero non gli ha sparato perché era a casa sua'''. A fronte di ciò, è assurda la conclusione che vuole costruito successivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Mameli l'alibi dell'imputato. Frutto del soggettivo e non controllabile intuito della Corte d'appello è la ritenuta inverosimiglianza di un alibi scagionante speso solo in costanza di processo. Infatti, tutti hanno sempre dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA], quando ricevette nell'immediatezza la notizia del fatto, si trovava a casa con la famiglia e non poteva quindi essere coinvolto nell'esecuzione del delitto. Nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] non ricordava se si trovasse a casa sua o in una casa presa in affitto per la vacanze. La versione primigenia del [OSCURATO:PERSONA] all'interrogatorio di garanzia, in realtà, è sempre stata confermata. Censurabile è infine altresì l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, pur a ritenere confermato l'alibi, comunque il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe responsabile della tentata rapina con il ruolo di basista. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce - in relazione ai capi C), D), E) ed F) dell'imputazione ed in particolare riguardo al punto della sentenza impugnata in cui si afferma la sussistenza della prova della detenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'arma usata per il delitto - difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mera apparenza della stessa, essendo la prova della detenzione stata desunta da una pausa o da una divagazione nel fluire del dialogo. Il motivo si riporta integralmente all'illustrazione del primo, donde, per brevità, a detta illustrazione deve farsi, anche in questa sede, riferimento. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Premette il ricorrente che la condanna è pronunciata sulla base dell'interpretazione di soli dati indiziari, in assenza di prova. Trattasi del testo di una telefonata intercorsa il giorno 18.9.2015 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] e degli esiti di un servizio di osservazione, pedinamento e controllo del 30 successivo. La responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] è fatta risalire all'aver questi guidato la sua autovettura tra Selegas e [OSCURATO:PERSONA] di Gallura (ove si trova la casa del Pazzola). 3.2. Tanto premesso, il ricorrente si affida ad un unico articolato motivo, denunciante, da un lato, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione del testo della conversazione telefonica del 18.9.2015, oltreché mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi e travisamento della prova; dall'altro lato, violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt.192 e 530 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, il servizio di osservazione che colloca il [OSCURATO:PERSONA] alla guida della sua autovettura insieme al [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è l'unico dato certo emergente dai giudizi di merito, ma è oggettivamente neutro in rapporto alla contestata ipotesi di reato. Esiste una sola intercettazione riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], quella citata in epigrafe: il [OSCURATO:PERSONA] venne contattato dal [OSCURATO:PERSONA] - dodici giorni prima del viaggio - e tra i due non si parlò né di viaggi né di armi. Non fu il [OSCURATO:PERSONA] a fissare l'appuntamento dal Pazzola. [OSCURATO:PERSONA] non viene mai evocato negli altri dialoghi intercettati: la sua presenza si manifesta nell'autovettura soltanto al momento della trasferta. A fronte di tale deserto probatorio, la Corte d'appello è incorsa in svariati errori, anzitutto quanto al sillogismo di base: siccome nell'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] parlano "in maniera criptica" di armi e siccome si ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di un'arma illegale, allora il [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi consapevole del fatto che il 30 successivo, a bordo della sua autovettura, ci fosse un'arma illegale. In realtà, nella trascrizione della telefonata, si leggono cose diverse rispetto a quanto, superficialmente, ritenuto in sentenza, mai parlandosi di armi. Inoltre è totale la mancanza di prova circa la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di partecipare ad un viaggio in occasione del quale il [OSCURATO:PERSONA], secondo la tesi d'accusa, avrebbe portato l'arma al Pazzola. Il ricorrente contesta: - che, se nella sentenza viene affermato come la certezza dell'oggetto illecito della telefonata si ricava dalle parole del [OSCURATO:PERSONA], non può non conseguirne che il [OSCURATO:PERSONA] dice il vero anche quando sostiene che non si parlava di armi, ma di macchine agricole; - che, nella trascrizione dell'intercettazione, si legge come il [OSCURATO:PERSONA] dichiari il suo disinteresse o, comunque, la sua non disponibilità a partecipare all'attività illecita propostagli dal [OSCURATO:PERSONA]; - che è illogico l'assunto secondo cui dalla lettura della trascrizione della telefonata si evince che il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe accordato con il [OSCURATO:PERSONA] per coadiuvarlo nel trasporto; - che parimenti illogico è l'assunto secondo cui la ritenuta consapevolezza concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] deriva dal contenuto delle altre conversazioni, cui egli è sempre rimasto estraneo;- che nuovamente illogico l'assunto secondo cui la conversazione del 10.11.2015 tra il Pazzola ed il [OSCURATO:PERSONA] è indicativa della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] della presenza della pistola in auto. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] Paolo. 1. Il ricorso in favore del [OSCURATO:PERSONA] è, nel complesso, infondato e deve perciò essere respinto. 2. Il primo ed il sesto motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente atteso il rinvio di quest'ultimo al primo, sono infondati. 2.1. Apodittica e sganciata dal percorso motivazionale sia della sentenza impugnata che della sentenza di primo grado è l'accusa, rivolta dal ricorrente alla prima, di esporre l'elaborazione di teorie fantastiche" volte ad elevare "sospetti a certezze". Da entrambe dette sentenze, la telefonata del 10.11.2015 tra il Pazzola ed il [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo chiede al secondo se ha saputo del suo arresto a causa della detenzione della pistola, non è affatto indicata quale prova 'principale' della detenzione dell'arma - usata, in precedenza, per commettere la tentata rapina ai danni del [OSCURATO:PERSONA] - in capo al [OSCURATO:PERSONA]. Tutt'al contrario, essa è evocata per offrire la 'definitiva conferma' del grave quadro indiziario emergente, a carico del [OSCURATO:PERSONA], dal contenuto delle pregresse intercettazioni (del 18, 28 e 29.9.2015) intercorse tra tutti gli imputati, la conducenza della cui interpretazione - nelle sentenze medesime - trova oggettivo e di per sé sufficiente riscontro, nonostante il linguaggio criptico utilizzato dai loquenti, nel rinvenimento dell'arma nell'abitazione del Pazzola. 2.2. Ed infatti il Pazzola aveva fatto richiesta nientemeno che al [OSCURATO:PERSONA] di un'arma, da quest'ultimo finanche "messagli" appositamente "da parte". [OSCURATO:PERSONA] si era organizzato per effettuarne il trasporto a casa del Pazzola in quel di [OSCURATO:PERSONA] di Gallura: circostanza, peraltro, comprovata, oltreché dalle intercettazioni e dal sequestro ex post in pregiudizio del Pazzola, sia dal servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato, sia dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la trasferta gallurese era motivata dall'esigenza di consegnare qualcosa al Pazzola. Sul piano in sé e per sé del compendio intercettativo, la conferma che la richiesta del Pazzola al [OSCURATO:PERSONA] riguardasse un'arma e che il [OSCURATO:PERSONA] gliel'abbia in effetti consegnata ad esito del viaggio compiuto con il [OSCURATO:PERSONA] (quale autista) e l'Atzeni (quale accompagnatore) si evince da una serie parallela di altre conversazioni, intercettate, questa volta, il 13.10.2015 ed il 3.11.2015, tra il Pazzola e la sua compagna, a tenore delle quali il Pazzola minacciava il creditore [OSCURATO:PERSONA], manifestando l'intento di eventualmente utilizzare "quella cosa" per fargli un "buco in testa". In tal guisa, i giudici di merito hanno agio ad affermare che il "riscontro oggettivo importante e definitivo" (sono parole della sentenza di primo grado, p. 42) è di per sé costituito dal sequestro della pistola al Pazzola: se gli ascolti avessero avuto un oggetto lecito, o finanche un oggetto illecito non collegato all'ossequiata richiesta della consegna di un'arma da parte del Pazzola, gli operanti non avrebbero rinvenuto l'arma, ma, o non avrebbero rinvenuto nulla di rilevante, o avrebbero rinvenuto il diverso altro oggetto illecito. 2.3. Nel descritto ordito motivazionale, la telefonata del 10.11.2015 "collega definitivamente l'imputato alla consegna della pistola" (sentenza impugnata, p. 72). Rispetto all'interpretazione della telefonata medesima, che, in quanto logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità, mette conto soltanto di rilevare che la sentenza impugnata, alla lettera, non trae minimamente argomento da alcuna pausa nello sviluppo della conversazione tra il Pazzola ed il [OSCURATO:PERSONA], talché l'invenzione" che in ricorso si addebita alla Corte d'appello è priva di fondamento. Al contrario, osserva ineccepibilmente la Corte d'appello che i riferimenti alla sequestro della pistola, in specie da parte del Pazzola, "sono quasi espliciti". Egli, come in conversazioni precedenti (quelle del 13.10.2015 e del 3.11.2015), utilizza l'eloquente espressione "quella cosa lì" e lo fa, non in un contesto neutro, ma in un conteso di richiesta di informazioni al [OSCURATO:PERSONA] circa le ragioni del suo arresto, lamentando che "qualche bastardo da giù ha fatto una chiamata e mi hanno trovato quella cosa lì". Commenta, con evidente logicità, la Corte d'appello che i "bastardi da giù" non potevano essere altri che soggetti della parte meridionale della Sardegna, quali il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l'Atzeni, che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] gli avevano consegnato "quella cosa lì", a cagione della quale il Pazzola, il 6.11.2015, era stato tratto in arresto. 2.4. La congruità di una tale interpretazione emerge da ciò che il Pazzola - che parla in certo qual modo 'apertamente' perché (come sottolineato dai giudici di merito) ormai non ha più nulla da temere, essendo tornato in libertà - non chiama un soggetto qualunque per dirgli le cose dette al [OSCURATO:PERSONA], ma proprio quest'ultimo (che, ad onor del vero, manda esente da sospetti di tradimento), onde lamentarsi con lui che alcuno degli altri due accompagnatori era il responsabile della sua mala sorte. Ed il [OSCURATO:PERSONA] (di per sé estremamente attento a parlare al telefono: cfr. ad esempio la conversazione, riportata a p. 16 della sentenza di primo grado, del 18.9.2015 con l'Atzeni, che invita ad un incontro personale sol perché allarmato dal rimbombo della voce), avendo invece ancora molto da temere, e cogliendo appieno il significato delle parole dell'interlocutore, tiene a mettere in chiaro di "non s[apere] di che cosa [questi]st[esse] parlando". Donde - come annota perspicuamente la Corte d'appello - è intrinsecamente significativo il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di "sviare la conversazione" (a prescindere da eventuali pause nella conversazione), sollecitando al Pazzola l'invio di un vaglia. In definitiva, siffatta sollecitazione non vale ad inficiare l'interpretazione della telefonata proposta concordemente dai giudici di merito, poiché, al di là del fatto che possa effettivamente essere legata a crediti del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Pazzola per affari verosimilmente illeciti, indubbiamente costituisce un espediente dialogico, da parte dell'accorto [OSCURATO:PERSONA], timoroso di essere intercettato, in guisa da evitare che il Pazzola si faccia ancor più esplicito.3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. La Corte d'appello non inventa nulla. Piuttosto è il ricorrente- in senso manifestamente contrario alla lettera della sentenza impugnata - a negligere che la Corte d'appello, prima ancora di chiamare in causa le dichiarazioni della Mameli, evoca (p. 74): - sia quelle del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito sin da subito agli inquirenti che esclusivamente i suoi parenti ed i parenti del Mameli erano a conoscenza di modalità, giorni ed orari abituali con cui egli provvedeva al trasporto degli incassi a Cagliari, viepiù specificando (nella denuncia del 17.8.2015) che era egli solo ad occuparsi del versamento del denaro; - sia quelle dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro su domanda della difesa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva confermato che in quel periodo il versamento degli incassi veniva effettuato giust'appunto dal [OSCURATO:PERSONA]. È da tali portati dichiarativi che la Corte d'appello trae la conclusione secondo cui "era risaputo che anche il 17 agosto 2015 doveva essere [OSCURATO:PERSONA] a effettuare il trasporto ed il versamento del denaro". 3.2. L'evocazione della testimonianza della Mameli è fatta dalla Corte d'appello (p. 75) semplicemente per argomentare in capo al [OSCURATO:PERSONA] la possibilità - mai confutata, né nei precedenti come nel presente grado di giudizio - di avere "accesso a notizie riservate", sì da versare egli nelle obiettive condizioni di operare, rispetto al tentativo di rapina al [OSCURATO:PERSONA], quantomeno quale basista, siccome in grado di consentire la preparazione sin nei minimi dettagli dell'agguato, effettivamente caratterizzato da una calcolata macchinosità, sol che si consideri la precisione di tempi e luoghi in ordine alla collocazione sulla carreggiata percorsa dal [OSCURATO:PERSONA] di una fasulla segnaletica di lavori in corso ed al forzato rallentamento della marcia ad opera della Peugeot 206 che precedeva l'auto condotta dal [OSCURATO:PERSONA], in modo da consentire l'intervento dello sparatore. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.4.1. Il ricorrente appunta le sue critiche sul fatto che il traffico telefonico notturno del 15.8.2015 dell'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] abbia agganciato utenze collocate in zone diverse da quella ove è sita la sua abitazione, di guisa da non poter costituire esso termine di raffronto rispetto all'affermata, dalla Mameli, abitudine del marito di spegnere il cellulare durante la notte, a casa, in assenza di segnale della compagnai Wind. Omette tuttavia il ricorrente di considerare che il giudice di primo grado aveva rilevato dai tabulati "una persistente attività anche in ora notturna dell'utenza mobile del [OSCURATO:PERSONA] nei giorni antecedenti e successivi al grave fatto criminoso" (p. 53 della relativa sentenza), richiamando il medesimo, e di poi la Corte d'appello, il traffico registrato sull'utenza dell'imputato dopo la mezzanotte del 15.8.2015 per evidenziare, tra l'altro, i ripetuti tentativi di contatto con l'Atzeni. Talché, nel ragionamento di entrambi i giudici di merito, è il dato in sé e per sé dell'inattività del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] - che, in distonia rispetto ai giorni sia precedenti che successivi alla rapina, copre esattamente il lasso di tempo coincidente con la notte precedente sino a tutta la perpetrazione della stessa - ad acquisire rilievo. Logicamente, pertanto, entrambe le sentenze di merito ritengono che lo spegnimento del cellulare del [OSCURATO:PERSONA] dalle ore 21.34 della sera precedente il delitto sino alle ore 8.22 della mattina successiva, ossia della mattina dello stesso, costituisca elemento idoneo, nel complessivo grave quadro indiziario a carico del medesimo, a preordinatamente non consentire la localizzazione della sua utenza sino a tutto lo svolgimento dell'attività delittuosa. 4.2. In siffatto spettro ricostruttivo si inserisce l'ulteriore, coerente, considerazione di dette concordi sentenze volta a far risaltare come sia caduta in contraddizione la Mameli allorquando, senza aver mai riferito la circostanza durante le indagini, ha dichiarato solo in giudizio che a casa non era presente il segnale della compagnia Wind del marito e che perciò capitava che questi spegnesse il cellulare: essi, cioè, si avvalgono di un argomento logico, ignorato dal ricorrente, per rilevare come non abbia senso lo spegnimento del cellulare da parte del [OSCURATO:PERSONA] a misura che di per sé manchi il segnale. 4.3. D'altronde, finanche qualora si avesse ad accedere, in via d'ipotesi, alla versione della Mameli, comunque il ricorso non indica - ed in ciò cade in aspecificità, di per sé foriera di inammissibilità - donde, dagli atti del processo, sia possibile trarre due dati logicamente prioritari rispetto alla tesi difensiva: quello secondo cui l'abitazione dei [OSCURATO:PERSONA]-Mameli non è coperta dal segnale della compagnia Wind e quello, egualmente imprescindibile, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] - nelrobiettivo' silenzio dei tabulati telefonici, che pertanto non individuano alcuna cella d'aggancio - ha trascorso la notte antecedente la rapina proprio a casa, di guisa da potersi spiegare l'assenza di traffico, se non per lo spegnimento del telefono, (quantomeno) per l'assenza di segnale. 4.4. Rispetto a quanto precede, merita soltanto di aggiungere che, muovendo dalla stessa indicazione del [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle persone a conoscenza dei suoi viaggi a Cagliari per versare gli incassi, l'individuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile (rectius, uno dei responsabili) della tentata rapina consegue - nell'incedere argomentativo dei giudici di merito - all'intersezione della ricostruzione della sua possibilità di accesso ad informazioni qualificate con la disponibilità, in capo al medesimo, della pistola che si è dimostrato aver sparato il colpo contro il [OSCURATO:PERSONA]. Anche da questo punto di vista, nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata e, con essa, a quella del tutto conforme di primo grado. 5. Il quarto motivo di ricorso è infondato. 5.1. Per prima cosa deve rilevarsi come la Corte d'appello non abbia affatto tratto argomenti a sfavore dell'imputato in ragione del fallimento della prova d'abili dal medesimo introdotta (cfr., finanche alla lettera, in tal senso, p. 79 della sentenza impugnata), in ciò uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'alibi 'fallito', in quanto fondato su circostanze non compiutamente dimostrate (presenza in un luogo ed orario incompatibili con la commissione del reato), non può essere valorizzato quale elemento indiziario a carico dell'imputato, in quanto ciò comporterebbe una non consentita inversione della regola sull'onere della prova (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878-01). 5.2. Detta Corte si è limitata a sottoporre a vaglio critico le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della Mameli, ritenendo non credibile la loro versione, secondo cui la prima, il dì della tentata rapina, appresa la notizia, si sarebbe recata a casa della seconda, ove l'avrebbe trovata con il marito (ossia il [OSCURATO:PERSONA]) e le nipoti ancora in pigiama. La Corte ineccepibilmente collega la tardività di tali dichiarazioni - rese, contro l'evidente interesse dell'imputato (che ha sofferto un periodo di custodia cautelare), solo nel corso del giudizio - con il fatto che il medesimo, dapprima, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva addotto un alibi, consistente nel trovarsi con la famiglia nella casa al mare, sconfessato dalle verifiche prontamente condotte attraverso i tabulati telefonici, quindi, nel successivo interrogatorio, aveva aggiustato il tiro, sostenendo in definitiva di non ricordare dove si trovasse, nonostante che - e qui la contraddizione è patente - ne avesse parlato con la moglie. 5.3. La tesi difensiva riproposta in ricorso, apparentemente (stante la non immediata intelligibilità del motivo in parte qua) volta a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito di aver offerto sempre e a chiunque la medesima versione in ordine alla presenza del genero a casa, per ivi averlo trovato, non fa i conti con il fatto che la Corte d'appello si perita di espressamente confutare (a p. 78 della sentenza impugnata) la prospettazione, di cui all'atto d'appello, medesimamente volta a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA], la mattina della tentata rapina, aveva sentito per telefono la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e, chiedendole questa, arrabbiata, perché il genero avesse sparato al marito, ella le aveva risposto che quegli "era a casa sua". Efficacemente, infatti, detta Corte osserva, senza che il ricorrente sul punto nulla obietti, che dalla lettura della deposizione emerge come sia proprio la teste, in realtà, a collocare la telefonata al momento dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] e non nell'immediatezza dei fatti: è dunque alla luce di tali parole della stessa [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello fa discendere la congruente considerazione della conferma della costruzione solo successiva, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e con lei della Mameli, dell'alibi dell'imputato. D'altronde, a misura che la telefonata della [OSCURATO:PERSONA] con la moglie del [OSCURATO:PERSONA] risalisse alla mattina della tentata rapina, la domanda della seconda sul perché il genero avesse sparato al marito di per sé, significativamente, concentrerebbe i sospetti della famiglia del [OSCURATO:PERSONA] verso l'imputato, senza che sul punto il ricorso prenda posizione. 5.4. Né coglie nel segno l'argomento, proposto in ricorso, tale per cui, avendo pur sempre il [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di aver appreso della notizia a casa, quantunque non ricordando, nel secondo interrogatorio, in quale, ed avendo suocera e moglie riferito che la prima aveva trovato l'intera famiglia del [OSCURATO:PERSONA] in pigiama a casa, il nucleo 'centrale' dei portati dell'uno e delle altre, in fondo, coinciderebbe. Ad escludere alcuna apprezzabile coincidenza in tal senso è sufficiente rilevare che una casa non vale l'altra, tanto più in quanto l'alibi della casa al mare inizialmente fornito dall'imputato si è rivelato, alla prova dei fatti, privo di consistenza. 5.5. Fermo quanto detto, nessuna censura merita la sentenza impugnata neppure laddove rileva che, ad ogni buon conto, la responsabilità concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] sussisterebbe pur sempre in qualità di basista della tentata rapina. Ed infatti detta qualità - la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della quale emerge dalle considerazioni supra svolte in ordine all'imprescindibile patrimonio conoscitivo conferito nell'impresa criminosa dal [OSCURATO:PERSONA] (par. 2.2) - si presta, per sua natura, ad essere reputata sussistente a prescindere dal materiale coinvolgimento del predetto nella fase esecutiva dell'impresa medesima: ciò che, dunque, dalla peculiare prospettiva di cui si tratta, sottrae in radice rilevanza al dedotto, ma fallito, alibi. 6. Concludendo, come anticipato, l'infondatezza del ricorso in favore del [OSCURATO:PERSONA] lo vota al rigetto. 6.1. Ne consegue che questi deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali. Ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] Gianluca. 7. Il ricorso spiegato in favore del [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei limiti e per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. 7.1. Deve premettersi, in contrario rispetto a quanto in esso dedotto, che la telefonata del 18.9.2015 ad ore 8.34 tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], su cui sostanzialmente si appuntano i rilievi critici del ricorrente, non costituisce un'entità a se stante rispetto al resto del compendio intercettativo. S'è visto, infatti, nella trattazione congiunta del primo e del sesto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], come l'insieme delle telefonate intercorse tra tutti i protagonisti della vicenda per cui è procedimento, corroborato dagli esiti delle attività di polizia giudiziaria, con riguardo in specie, per quanto non solo, al sequestro della pistola al Pazzola, dimostri che il Carras aveva "messo da parte" per quest'ultimo l'arma consegnatagli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successivamente, in effetti, sequestratagli: donde il suggello dell'identificabilità dell'oggetto di tali telefonate in armi, tra cui, segnatamente, quella destinata al Pazzola. 7.2. A mente del descritto quadro d'insieme, nella sentenza impugnata, ed ancor più in quella di primo grado, la telefonata del 18.9.2015 ad ore 8.34 è correttamente collegata a quella subito successiva, delle 9.25, tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Atzeni. Alla stregua, dunque, di un'interpretazione delle telefonata del 18.9.2015 ad ore 8.34 di per sé neppure fatta oggetto di ammissibili censure nel ricorso in favore del [OSCURATO:PERSONA] che ne occupa, posto che il ricorrente si limita a genericamente allegare un alternativo significato delle parole, senza finanche esplicitarlo, il primo giudice, in particolare, evidenzia come il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo per parlargli di persona, essendo in possesso di quattro armi modificate, definite "oggetti molto nuovi": due simili a quelli che aveva il padre di una certa persona con cui aveva litigato, uno uguale ad un altro in fase di realizzazione ed un quarto che aveva difficoltà a descrivere. [OSCURATO:PERSONA], rispondendo al [OSCURATO:PERSONA] che gli chiedeva di rendersi cessionario di detti oggetti in conto vendita pagando un acconto, mostra di aver immediatamente e rettamente inteso di cosa l'interlocutore stesse parlando, concludendo la telefonata con l'intento di richiamare il [OSCURATO:PERSONA] per incontrarlo, con ciò - a differenza di quanto leggesi in ricorso - dimostrando tutto il suo interesse per l'affare. E, come poc'anzi accennato, subito dopo, la telefonata del [OSCURATO:PERSONA] all'Atzeni contiene riferimenti anche al suddetto affare con il [OSCURATO:PERSONA], in un contesto più ampio in cui si fa menzione - secondo quanto annotato questa volta precipuamente dalla Corte d'appello - di una congerie di intermediazioni illecite in itinere concernenti armi. La Corte d'appello per vero aggiunge altri due tasselli, rilevando, da un lato, che i traffici dell'Atzeni avevano sicuramente ad oggetto armi, come confermato dagli SMS dal medesimo scambiati con il Cordeddu nei giorni immediatamente successivi (dal 22 al 27), e, dall'altro, che - alla stregua di quanto attestato dai colloqui intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Pazzola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - non a caso il secondo aveva preteso - anche vincendo le perplessità del primo, che contestualmente lo rassicurava sulla disponibilità di un amico (il [OSCURATO:PERSONA]) nel mettere a disposizione la macchina - l'indispensabile coinvolgimento dell'Atzeni (alias "Miki") nel trasporto della pistola. 7.3. Nondimeno, e qui sta il punto, la superiore ricostruzione degli elementi di fatto rende conto - in specie alla luce della telefonata del 18.9.2015 ad ore 8.34 - dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in traffici di armi aventi come protagonisti il [OSCURATO:PERSONA] e, in seconda battuta, l'Atzeni. Ma - considerato che, nell'intero compendio intercettativo evocato da entrambe le sentenze di merito, il [OSCURATO:PERSONA] figura come uno degli interlocutori soltanto nella telefonata di cui si tratta, la quale, di per sé, non è tuttavia 'integralmente' esplicativa della specifica consegna dal [OSCURATO:PERSONA] al Pazzola della pistola sequestrata, necessitando, come detto, di essere contestualizzata, alla stregua nondimeno di conversazioni intercorse tra persone sempre diverse dal [OSCURATO:PERSONA] - l'adesione dei giudici di merito all'ipotesi accusatoria - secondo cui compito del [OSCURATO:PERSONA] era quello di mettere a disposizione la propria autovettura, fungendo da autista, in occasione del trasporto della pistola sino a casa del Pazzola - sembra poggiare sul dato obiettivo dell'avere in effetti il [OSCURATO:PERSONA] svolto detto compito (alla stregua di quanto direttamente constatato dagli operanti e d'altronde dal medesimo ammesso) in uno all'essersi, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ad esito delle conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed Pazzola, formata la compagine per la trasferta, compagine comprendente le persone del [OSCURATO:PERSONA], dell'Atzeni (ossia il "Miki" specificamente richiesto dal Pazzola) e del [OSCURATO:PERSONA] medesimo. 7.4. Un tale modo di argomentare, tuttavia, da un lato, sconta la non diretta finalizzazione della telefonata del 18.9.2015 ad ore 8.34 al trasporto della pistola cui il [OSCURATO:PERSONA] ha preso parte e, dall'altro lato, omette di confrontarsi con l'indubbio rilievo critico - su cui soprattutto, perspicuamente, si imperniano le censure del ricorrente - a termini del quale, nella conversazione del 28.9.2015 ad ore 16.09 (cfr. nel dettaglio p. 26 ss. della sentenza impugnata), ossia proprio nella conversazione da cui dovrebbe emergere la formazione della compagine, con la pretesa della presenza del ridetto "Miki" da parte del Pazzola ("A Miki portalo eh, che mi serve troppo eh"; "(Mi ... mI serve Paole'. Serve. Molto"), figura una battuta inequivoca a tenore della quale "Paolo", ossia il [OSCURATO:PERSONA], riferisce a "Denis", ossia al Pazzola, che "quello che avrebbe dovuto dar[gli] un passaggio ha degli impegni per i quali non ce la fa". Ora, se l'identificazione, da parte dei giudici di merito, di "Miki" con l'Atzeni è stata possibile, non solo in virtù della partecipazione di questi alla trasferta, ma altresì della conversazione del 29.9.2015 ad ore 18.38 tra il medesimo ed il [OSCURATO:PERSONA], conversazione nel corso della quale i due si sono messi d'accordo per andare l'indomani nella parte settentrionale della Sardegna a casa del Pazzola insieme ad un terzo, che detti giudici ricordano essere per l'appunto il [OSCURATO:PERSONA], quanto specificamente a quest'ultimo, la circostanza che, nella conversazione del 28.9.2015 ad ore 16.09, l'autista designato dal [OSCURATO:PERSONA] è indicato come impossibilitato a partecipare per "impegni" si dimostra, ad avviso del Collegio, suscettibile di introdurre una soluzione di continuità nella ricostruzione della sequenza della formazione della compagine proprio in relazione al terzo essenziale componente, che avrebbe dovuto procurare il mezzo e guidarlo. Entrambe le sentenze di merito non ricostruiscono l'evolvere della situazione tra la conversazione del 28.9.2015 ad ore 16.09, in cui il terzo non era disponibile, e quella del 29.9.2015 ad ore 18.38, in cui il terzo era stato individuato, né a fortiori enucleano indici obiettivi (eventualmente ricavabili anche da altre intercettazioni non esplicitamente considerate) da cui inferire il grado di coinvolgimento, e quindi di consapevolezza, del terzo medesimo rispetto alla prestazione di un contributo intrinsecamente finanche necessario alla perpetrazione di un'azione illecita. 7.5. Ritiene la Corte d'appello di poter supplire al riguardo evocando il rapporto fiduciario intercorrente tra il [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro si stava liberando di una pistola 'scottante' per l'impiego nella tentata rapina contro il [OSCURATO:PERSONA], ed il [OSCURATO:PERSONA], rapporto in forza del quale quest'ultimo avrebbe dovuto essere sicuramente al corrente dei motivi - condivisi, giacché altrimenti non si sarebbe prestato all'indispensabile ruolo di autista - della trasferta. Si tratta tuttavia di un'affermazione meramente astratta, risolventesi, alla fine, in una petitio principii, posto che l'oggetto della verifica giudiziale avrebbe dovuto avere ad oggetto in sé e per sé la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di concorrere nel reato quantomeno del [OSCURATO:PERSONA].Né, sotto altro profilo, decisiva appare la chiamata in causa, da parte della Corte d'appello, della più volte ricordata conservazione del 10.11.2015, nel corso della quale il Pazzola si lamenta con il [OSCURATO:PERSONA] del tradimento di alcuno dei "bastardi di giù". Invero, l'argomento di detta Corte, secondo cui uno dei due soggetti così apostrofati dal Pazzola si identifica, per forza di cose, con il [OSCURATO:PERSONA], dunque intraneo alla spedizione, giacché altrimenti il Pazzola non avrebbe avuto di che dolersi con il [OSCURATO:PERSONA], sembra provare troppo: considerato che ad aver accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] erano sia il [OSCURATO:PERSONA] sia però anche l'Atzeni, le recriminazioni del Pazzola si riferivano indistintamente all'uno o all'altro, non concentrandosi dunque in specie sul primo. 7.6. In considerazione di quanto precede, sorge necessità, ad avviso del Collegio, che siano ulteriormente scandagliati gli elementi probatori a carico del [OSCURATO:PERSONA], eventualmente anche in ragione di intercettazioni (o di brani di intercettazioni) non entrate (entrati) sin qui nel fuoco dell'analisi dei giudici di merito, sì da far emergere il suo 'consapevole' coinvolgimento, attraverso il riferimento a dati obiettivamente valutabili e non meramente congetturali, nella trasferta volta a finalizzare la consegna della pistola, successivamente sequestrata, dal [OSCURATO:PERSONA] (con la partecipazione dell'Atzeni) al Pazzola. Detto scandaglio - cui è chiamato, con assoluta libertà di giudizio, il giudice di rinvio - dovrà in particolar modo soffermarsi, con il corredo di congrua motivazione, che tenga conto dei rilievi sin qui