CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 08702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 33424/21 Cannizzo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza emessa in primo grado nei confronti dell'imputato, ritenuto responsabile del delitto di calunnia e condannato alla pena di anni due di reclusione; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorío, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla omessa risposta della Corte di appello circa il riconoscimento del vincolo della continuazione con le sentenze indicate nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura di Scìacca in data 16 gennaio 2020 (motivo questo rappresentato con note scritte depositate in data 19 febbraio 2021per l'udienza di appello); che le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio sono generiche, essendo stata la pena commisurata al minimo edittale con disapplicazione della contestata recidiva; che, con specifico riguardo alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nel motivarne il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la assenza di elementi positivamente valutabili; che, quanto alla richiesta di riconoscimento del vincolo continuativo va evidenziata la totale genericità della richiesta effettuata con la nota scritta, in tal modo spiegandosi la mancata risposta della Corte territoriale sul punto, non potendosi evincere gli elementi sui quali si fonderebbe l'identità del disegno criminoso con i reati di cui al richiamato provvedimento di cumulo; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore Il Prei9én