CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 07794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado di condanna, nei confronti del ricorrente, per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità - è inammissibile in quanto caratterizzato da censure particolarmente generiche, versate in fatto, nonché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha affermato che il supporto probatorio offerto dalle immagini acquisite in atti e relative alle condotte delittuose confermi la materialità del fatto commesso, né alcun dubbio vi è sull'individuazione dell'autore del reato, riconosciuto dall'Ispettore di polizia verbalizzante senza incertezze, anche in considerazione del fatto che l'imputato risulta essere l'unico soggetto ripreso nei pressi del luogo ove si è svolto il reato. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente