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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40467/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Paola in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per i reati di cui all'art. 582 cp e minaccia.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivo ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp.

Va osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 12.12.2019 e la difesa propone esplicitamente censure di illogicità della motivazione e sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale.

Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39- bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 del TRIBUNALE di PAOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Paola in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per i reati di cui all'art. 582 cp e minaccia. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico motivo ha dedotto la manifesta illogicità di motivazione Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Va osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 12.12.2019 e la difesa propone esplicitamente censure di illogicità della motivazione e sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale. Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39- bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d
Sentenza Cassazione n. 40467/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris