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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 11834/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16205/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEHO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- R.G. 16205/2022 Cron.

Rep.

C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA] (E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] CROCE), nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrentie resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 2293/2022depositata il 06/04/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 12 ottobre 2010 la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e altri 209 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi specializzati in anni accademici tra il 1980 e il 1994.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione; sollecitarono quindi la liquidazione in loro favore della somma di euro 11.103,82 per ogni anno di corso, in conformità alla previsione dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Successivamente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri 312 medici, intervenne in causa per l’udienza del 5 maggio 2011, chiedendo l’accoglimento della medesima domanda.

Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri; rigettò la domanda proposta da una serie di medici in quanto il corso di specializzazione era cominciato in epoca anteriore all’anno accademico 1983-1984; accolse l’eccezione di prescrizione e dichiarò estinto, di conseguenza, il diritto degli altri ricorrenti; accolse la domanda proposta dai soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e liquidò a favore di ciascuno di loro la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi decorrenti dalla data di notifica dell’atto di costituzione in mora e compensò tra le parti le spese di lite.

2. La sentenza è stata fatta oggetto di separati atti di appello provenienti da numerosi medici, in relazione a diversi profili, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto impugnazione in relazione all’accoglimento della domanda nei soli confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 aprile 2022, ha rigettato tutti gli appelli dei medici e l’appello incidentale della Presidenza del Consiglio, condannando i medici alla rifusione delle spese del grado e compensando queste ultime tra la Presidenza del Consiglio e il dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata tempestivamente dall’Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta del 16 marzo 2011, in relazione alla domanda avanzata dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici attori.

Tale eccezione era da ritenere fondata alla luce del pacifico insegnamento della Corte di legittimità in base al quale la prescrizione è in questo caso decennale e decorre dal 27 ottobre 1999; per cui, in mancanza di prova di atti interruttivi anteriori alla notifica dell’atto di citazione – con le limitate eccezioni individuate dal Tribunale – il diritto era da considerare prescritto tanto per gli attori che per i medici che successivamente avevano svolto intervento adesivo.

Con riferimento, poi, alle posizioni dei medici la cui domanda era stata accolta, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva determinato la remunerazione annuale nella somma di euro 6.713,94 stabilita dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, anziché in quella, maggiore, di euro 11.103,82 fissata dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; ed ha aggiunto che tale somma costituiva un debito di valuta e non di valore, sicché era infondata la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma sono stati proposti numerosi ricorsi.

Un primo ricorso è stato proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 110 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Un altro ricorso è stato proposto dal dottor [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 169 medici, con unico atto affidato a tre motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Vi è poi il ricorso della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri 35 medici, con unico atto affidato a nove motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Hanno proposto ulteriori ricorsi il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto poi espressamente rinunciato; i dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a cinque motivi; il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; i signori Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nonché il dott. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato ad un motivo; il dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; e infine il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto intestato come ricorso in integrazione del contraddittorio, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si è costituita con singoli atti di controricorso, mentre in relazione ai due ricorsi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un mero atto di resistenza; non ha svolto attività difensiva nel ricorso proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Hanno depositato memorie i dottori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Abate.

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’affermato decorso della prescrizione.

Il motivo sostiene che erroneamente sia il Tribunale che la Corte d’appello abbiano ritenuto decorso il decennio della prescrizione, adeguandosi ad una giurisprudenza di legittimità che i ricorrenti dichiarano di non condividere.

La prescrizione non potrebbe decorrere dal 27 ottobre 1999, perché a quella data non vi era stato un pieno adempimento delle direttive comunitarie e i medici non avevano alcuna certezza di poter davvero esercitare il loro diritto.

Al motivo si affianca la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della relativa questione di interpretazione.

Ricorso Abdirisak.

2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 166 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’omesso sollevamento dell’eccezione di prescrizione.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166 e 167 cod. proc. civ., per omessa pronuncia.

Questi motivi rilevano che l’Avvocatura dello Stato, a fronte dell’intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, non aveva formulato l’eccezione di prescrizione anche nei confronti degli intervenuti.

Successivamente al deposito dell’atto di intervento, infatti, il giudice aveva concesso termine per controdedurre nei confronti degli intervenuti, ma le Amministrazioni costituite nulla avevano eccepito.

Poiché l’atto di intervento aveva avuto luogo in data 27 aprile 2011, in mancanza di apposita eccezione il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio.

Tale errore era stato prospettato alla Corte d’appello la quale, però, nulla ha statuito sul punto, per cui l’omissione impone, secondo i ricorrenti, la cassazione della decisione.

4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’affermato decorso della prescrizione.

Il motivo è identico al motivo unico del ricorso Abate e contiene anch’esso una richiesta di rimessione della questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ricorso Andolfi.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omesso pronuncia su di un fatto decisivo.

I ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla questione, rilevata in appello, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto anche in relazione ai medici intervenuti in primo grado, rispetto ai quali l’Avvocatura dello Stato non aveva eccepito la prescrizione A fronte della mancata distinzione, da parte del Tribunale, fra attori e intervenuti, il motivo di appello non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’appello.

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’asserita carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri convenuti.

La sentenza sarebbe viziata per non aver compiutamente motivato sulla posizione assunta dalla Corte d’appello in ordine alla questione della legittimazione passiva dei Ministeri.

7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

8. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. in ordine al decorso della prescrizione.

I ricorrenti contestano che la Corte d’appello abbia fissato l’esordio della prescrizione alla data del 27 ottobre 1999, non considerando che a quella data i medici interessati non erano neppure in grado di esercitare il loro diritto; tanto più che l’indicazione di quella data si deve alla sentenza n. 10813 del 2011 della Corte di cassazione, di talché fino a quel momento non era consentito neppure di comprendere quale diritto potesse essere esercitato dagli interessati.

9. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per i riflessi relativi ai motivi d’appello rimasti assorbiti.

Partendo dal presupposto secondo cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione, i ricorrenti dichiarano di riproporre i motivi di appello «per evitare la formazione del giudicato interno».

Tali motivi avevano ad oggetto: 1) la spettanza del risarcimento del danno anche in favore dei medici immatricolati prima del 1982; 2) la spettanza del risarcimento del danno anche in favore dei medici iscritti a corsi di specializzazione non espressamente elencati nelle direttive comunitarie; 3) il riconoscimento, a titolo residuale, dell’azione di indebito arricchimento a favore degli specializzandi, della cui opera lo Stato si è certamente avvalso.

10. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, degli artt.1219 e 1224 cod. civ., nonché dell’art. 220 del Trattato dell’Unione.

I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia utilizzato, come parametro per l’aestimatiodel danno, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.

Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, posto che l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 non costituirebbe effettivo recepimento della normativa comunitaria.

11. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in tema di onere della prova, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la spettanza del danno da perdita di chance.

I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, escludendo il risarcimento del danno da perdita di chance, abbia supinamente recepito un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il mancato riconoscimento a livello europeo del titolo acquisito avrebbe causato ai ricorrenti un danno consistente nella «compressione dei loro diritti nelle graduatorie», danno che non aveva bisogno di essere dimostrato, dovendosene supporre l’esistenza in re ipsa a causa dell’omesso riconoscimento del punteggio ai fini delle graduatorie.

12. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dell’art. 267 TFUE, per avere la Corte d’appello ritenuto non sussistenti le ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il motivo rileva che la Corte di merito, benché sollecitata sul punto, si sarebbe limitata «ad asserire apoditticamente l’assenza di presupposti per il richiesto rinvio», senza neppure indicare in base a quali sentenze della Corte europea fosse da ricondurre tale convincimento.

13. Con il nono motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che la condanna alle spese si sarebbe basata sulla convinzione dell’esistenza di un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare che esisteva un indirizzo di segno «diametralmente opposto», del quale la Corte d’appello non avrebbe dato conto.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

14. I ricorrenti premettono di aver chiesto, nel giudizio di merito, il riconoscimento del loro diritto alla remunerazione stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, rispettivamente per undici anni il dott. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva conseguito tre specializzazioni) e per cinque anni il dott. [OSCURATO:PERSONA].

Aggiungono che la declaratoria di prescrizione disposta nei loro confronti in primo e in secondo grado sarebbe errata, avendo essi entrambi interrotto il decorso del decennio, il dott. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata del 19 aprile 2002 e il dott. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata del 6 maggio 2002 (rivolte alle Università di Brescia e Milano e al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica).

Ne consegue che la prescrizione, già interrotta nel 2002, era stata nuovamente interrotta a seguito dell’introduzione del giudizio di primo grado nell’ottobre 2010, e non era pertanto decorsa.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999; col secondo motivo, violazione dell’art. 2935 cod. civ., sostenendo che nella loro situazione la prescrizione non poteva neppure cominciare a decorrere, poiché le direttive europee regolatrici della materia non erano state attuate dallo Stato italiano; col terzo motivo, violazione del d.P.C.m. 7 marzo 2007, che avrebbe dovuto determinare il rigetto dell’eccezione di prescrizione, posto che la stessa non poteva cominciare a decorrere prima dell’entrata in vigore del decreto ora indicato; col quarto motivo, violazione dell’art. 1310 cod. civ., perché la corretta interpretazione di tale norma avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a ritenere che la prescrizione fosse stata validamente interrotta anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur essendo state le raccomandate indirizzate al Ministero e alle Università; col quinto motivo, violazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, rilevando che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno espressamente stabilito che il compenso per cui è causa spetta anche ai medici iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1983.

Ricorso Duca.

15. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 368 del 1999, nonché violazione degli artt. 112, 167 e 291 cod. proc. civ., in relazione all’affermato decorso della prescrizione.

Il ricorrente – dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti in giudizio in primo grado – contesta che la Corte d’appello abbia fissato l’esordio della prescrizione alla data del 27 ottobre 1999, non considerando che a quella data i medici interessati non erano neppure in grado di esercitare il loro diritto; tale ricostruzione sarebbe in contrasto con alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, tra le quali il ricorrente ricorda quella del 24 gennaio 2018.

16. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 368 del 1999, in relazione all’affermato decorso della prescrizione.

Dopo aver ricordato che nel caso specifico la prescrizione è di durata decennale, il ricorrente osserva che essa non può cominciare a decorrere se non nel momento in cui il diritto può essere esercitato e che in ordine all’individuazione del dies a quo vi sarebbero «ondivaghe letture interpretative ad opera della giurisprudenza, sia in sede europea che nazionale».

La più convincente tra tali interpretazioni è, a parere del ricorrente, quella che colloca l’esordio della prescrizione all’anno 2007, a seguito dell’abrogazione della direttiva 93/16/CE.

Ricorso Burgio.

17. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, in relazione all’affermato decorso della prescrizione.

Il motivo ha ad oggetto il presunto errore commesso dalla Corte d’appello nell’individuazione della data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999, urtando contro le previsioni della normativa europea e contro le sentenze della Corte di giustizia UE.Ricorso Cantisani.

18. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2697 cod. civ., in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto.

Il ricorrente, dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti nel giudizio in primo grado, contesta che la Corte d’appello, a fronte dell’intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, abbia dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione anche se l’Avvocatura dello Stato non l’aveva eccepita nei confronti degli intervenienti.

19. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’individuazione del dies a quoper l’esordio della prescrizione.

Il motivo contesta la decisione nella parte in cui ha fissato la data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999 anziché a quella di entrata in vigore del d.P.C.m. 7 marzo 2007, data di effettivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee più volte richiamate in precedenza. [OSCURATO:PERSONA].

20. Il ricorrente premette che, pur essendo un litisconsorte processuale, non è stato destinatario di alcuna notifica da parte degli altri ricorrenti e delle Amministrazioni resistenti; ritiene, pertanto, di potersi costituire nel presente giudizio, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ., allo scopo di integrare il contraddittorio e di poter, grazie a quel titolo, impugnare la sentenza della Corte d’appello.

20.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2697 cod. civ., in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto.

Il ricorrente, dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti nel giudizio in primo grado, contesta che la Corte d’appello, a fronte dell’intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, abbia dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione anche se l’Avvocatura dello Stato non l’aveva eccepita nei confronti degli intervenienti.

20.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’individuazione del dies a quo per l’esordio della prescrizione.

Il motivo contesta la decisione nella parte in cui ha fissato la data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999 anziché a quella di entrata in vigore del d.P.C.m. 7 marzo 2007, data di effettivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee più volte richiamate in precedenza.

La decisione della Corte.

21. La Corte dà atto, preliminarmente, che il dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto un ricorso affidato a tre motivi, vi ha successivamente rinunciato, con richiesta di compensazione delle spese.

Nei suoi confronti, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese e senza obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, come da costante giurisprudenza di questa Corte fondata sul fatto che la pronuncia estintiva non è equiparabile a quella di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione.

22. Tanto premesso, il Collegio procederà ad esaminare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste da più di uno dei ricorsi qui in esame.

La prima questione da affrontare riguarda il decorso della prescrizione ed è stata posta nell’unico motivo del ricorso Abate, nel terzo motivo del ricorso Abdirisak, nel quarto motivo del ricorso Andolfi, nel primo, secondo e terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei due motivi del ricorso Duca, nell’unico motivo del ricorso Burgio e nel secondo motivo del ricorso Cantisani.

22.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.

La sentenza impugnata, infatti, ha seguito l’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990- 1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi.

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di questo principio e, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione del 12 ottobre 2010 per gli originari attori e con atto di intervento del 27 aprile 2011 per gli intervenienti, in assenza di prova di altri atti interruttivi della prescrizione ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto.

Né i ricorsi contestano tale ricostruzione, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione della prescrizione.

Simile decisione assorbe evidentemente, per manifesta infondatezza, la decisione sulla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla prescrizione sollevata dalla difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Abdirisak (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

23. Una seconda questione riguarda la c.d. aestimatio del danno in relazione ai medici la cui domanda è stata accolta, e si tratta di una censura posta soltanto nel sesto motivo del ricorso Andolfi, nel quale si contesta, come si è detto, che il compenso sia stato liquidato nella somma di euro 6.713,94 per ogni anno.

23.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469).

Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi.

24. Un’ulteriore questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la rilevanza dell’eccezione di prescrizione in rapporto alla posizione dei medici intervenienti.

Si tratta di una censura posta nel primo motivo del ricorso Abdirisak, nel primo motivo del ricorso Andolfi e nel primo motivo del ricorso Cantisani.

I ricorrenti lamentano, in sostanza, che l’Avvocatura dello Stato – la quale aveva puntualmente eccepito il decorso della prescrizione nei confronti degli originari attori – non avrebbe sollevato analoga eccezione nei confronti dei medici successivamente intervenuti, rispetto ai quali la questione della prescrizione non avrebbe potuto, perciò, essere esaminata.

24.1. La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha affermato che l’Avvocatura dello Stato aveva eccepito la prescrizione con la comparsa di risposta del 16 marzo 2011 e che tale eccezione doveva, in sostanza, valere anche nei confronti dei medici intervenienti, benché questi ultimi si fossero costituiti con atto del 27 aprile 2011.

Tale ragionamento, però, non è corretto.

Come questa Corte ha già affermato in precedenti pronunce emesse in vicende processuali pressoché identiche a quella odierna (pluralità di domande svolte da medici specializzandi, alcuni attori originari e altri intervenuti in un momento successivo), l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell’attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all’intervento stesso (ordinanza 24 novembre 2023, n. 32720; in quel caso è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima dell’udienza di prima comparizione, atteso che l’eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo).

Il diritto di difesa che spetta alle parti originarie in relazione alla domanda proposta dal soggetto che abbia esercitato intervento principale o litisconsortile, può essere esercitato immediatamente, cioè nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine; ma tale diritto deve comunque essere positivamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le c.d. eccezioni in senso stretto, tra cui c’è sicuramente quella di prescrizione (v. in argomento anche l’ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3238).

Ne consegue che, accolta la censura, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici intervenienti, rispetto ai quali la difesa delle Amministrazioni non risulta aver eccepito tempestivamente la prescrizione; e da tale accoglimento deriva l’assorbimento del secondo motivo del ricorso Abdirisak.

Tali medici sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Domitilla), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Camilla, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, l’erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera Marco, [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lei, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. (e, per lui, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Isola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

25. Devono essere esaminate, a questo punto, le ulteriori residue censure contenute nei diversi ricorsi.

25.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che il ricorso dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui censure relative alla data di esordio della prescrizione sono state già dichiarate inammissibili, è inammissibile nella parte in cui sostiene che i ricorrenti avrebbero tempestivamente eccepito il decorso della prescrizione.

Ed infatti, è corretto (in astratto) il rilievo secondo cui l’atto interruttivo indirizzato ad uno dei Ministeri coinvolti vale anche nei confronti della Presidenza del Consiglio (unica legittimata passiva), come da pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Tale considerazione, però, rimane irrilevante, perché il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., giacché si limita ad affermare che la prescrizione fu interrotta con due diverse lettere raccomandate, di cui si allegano le fotocopie.

Ma è evidente che il ricorso avrebbe dovuto anche specificare, cosa che non ha fatto, se e dove tale documentazione sia stata prodotta in sede di merito, illustrando con chiarezza di aver sottoposto la questione al Tribunale e alla Corte d’appello.

Poiché il ricorso nulla dice su questo punto – che avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in sede di merito, precluso invece in sede di legittimità – la censura rimane monca e ciò conduce all’inammissibilità di tale ricorso.

26. La Corte va adesso ad esaminare gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi.

26.1. Il secondo motivo di ricorso, di per sé irrilevante, è infondato, perché la Corte d’appello era tenuta ad occuparsi del problema della sussistenza della legittimazione passiva dei Ministeri originariamente convenuti; sicché non è ipotizzabile, a questo riguardo, il lamentato profilo dell’ultrapetizione.

La sentenza impugnata, peraltro, ha esaminato tale questione anche alla luce della peculiarità insita nella disposizione dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attenendosi alle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 27 novembre 2018, n. 30649).

26.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali.

Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione dell’obbligo che l’art.101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge.

26.3. Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito.

Se, infatti, per i medici i cui ricorsi vengono respinti nella sede odierna non rimane alcuno spazio per esaminare le censure ivi proposte, per i medici intervenuti, riguardo ai quale è stato accolto il motivo sulla prescrizione, ogni questione dovrà, se del caso, essere riproposta davanti al giudice di rinvio.

26.4. Il settimo motivo di ricorso rimane assorbito per i medici intervenuti, per i quali la domanda di risarcimento danni da perdita di chancedovrà essere, se del caso, riproposta davanti al giudice di rinvio.

Per i medici, invece, i cui ricorsi vengono con l’odierna pronuncia rigettati, la censura è infondata, alla luce dell’orientamento di questa Corte, già più volte ribadito, secondo cui in materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull’art. 11 della legge n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l’individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell’impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (ordinanza 22 novembre 2019, n. 30502).

E poiché non risulta, nel motivo di ricorso qui in esame, che simile domanda risarcitoria sia stata affiancata da una qualche prova specifica in sede di merito, il motivo deve essere rigettato.

26.5. L’ottavo motivo di ricorso rimane assorbito.

La Corte osserva, al riguardo, che esso è formulato in modo non chiaro, dal momento che non si riesce a comprendere con chiarezza su quale specifico aspetto i ricorrenti sollecitino la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’unico punto che pare potersi dedurre dal motivo in esame (p. 40 del ricorso) attiene al decorso della prescrizione ed è da considerare esaminato alla luce di quanto si è già detto in precedenza (punto 22.1.).

26.6. Il nono motivo di ricorso, in punto di spese, da esaminare solo in relazione ai medici i cui ricorsi vengono rigettati, è inammissibile, dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con un orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità, che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).

27. Rimane da esaminare, in ultimo, il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rileva la Corte che tale ricorso è inammissibile per tardività.

Esso, infatti, che è da qualificare come ricorso incidentale adesivo e non come ricorso per integrazione del contraddittorio, risulta essere stato notificato solo in data 21 dicembre 2022, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 6 aprile 2022.

E poiché, nella specie, il termine lungo per l’impugnazione è quello semestrale, applicabile ratione temporis, ne discende che il ricorso è da ritenere tardivo.

28. In conclusione, la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dott. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili l’unico motivo del ricorso Abate, il terzo motivo del ricorso Abdirisak, il quarto motivo del ricorso Andolfi, il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due motivi del ricorso Duca, l’unico motivo del ricorso Burgio e il secondo motivo del ricorso Cantisani; dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il nono motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rigetta o dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi; accoglie il primo motivo del ricorso Abdirisak, il primo motivo del ricorso Andolfi e il primo motivo del ricorso Cantisani; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici immatricolati in anni precedenti il 1982.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti dell’accoglimento dei ricorsi.

Gli altri ricorrenti, in considerazione della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ad eccezione dei ricorrenti dei ricorsi Abate e Abdirisak, in relazione ai quali non si fa luogo a condanna alle spese, posto che le Amministrazioni hanno depositato un mero atto di resistenza.

A questo proposito la Corte rileva che, poiché il ricorso Andolfi coinvolge 17 medici soccombenti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta».

Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi: dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione al dott. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili l’unico motivo del ricorso Abate, il terzo motivo del ricorso Abdirisak, il quarto motivo del ricorso Andolfi, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due motivi del ricorso Duca, l’unico motivo del ricorso Burgio e il secondo motivo del ricorso Cantisani; dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il nono motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rigetta o dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi; accoglieil primo motivo del ricorso Abdirisak, il primo motivo del ricorso Andolfi e il primo motivo del ricorso Cantisani; cassa la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16205/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEHO' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- R.G. 16205/2022 Cron. Rep. C.C. 27/2/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 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[OSCURATO:PERSONA] (E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), tutti rappresentati e difesi da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] CROCE), nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA , MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrentie resistenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 2293/2022depositata il 06/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 12 ottobre 2010 la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e altri 209 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi specializzati in anni accademici tra il 1980 e il 1994. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione; sollecitarono quindi la liquidazione in loro favore della somma di euro 11.103,82 per ogni anno di corso, in conformità alla previsione dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Successivamente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri 312 medici, intervenne in causa per l’udienza del 5 maggio 2011, chiedendo l’accoglimento della medesima domanda. Il Tribunale ritenne sussistente la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei ministri; rigettò la domanda proposta da una serie di medici in quanto il corso di specializzazione era cominciato in epoca anteriore all’anno accademico 1983-1984; accolse l’eccezione di prescrizione e dichiarò estinto, di conseguenza, il diritto degli altri ricorrenti; accolse la domanda proposta dai soli dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e liquidò a favore di ciascuno di loro la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, con gli interessi decorrenti dalla data di notifica dell’atto di costituzione in mora e compensò tra le parti le spese di lite. 2. La sentenza è stata fatta oggetto di separati atti di appello provenienti da numerosi medici, in relazione a diversi profili, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto impugnazione in relazione all’accoglimento della domanda nei soli confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 6 aprile 2022, ha rigettato tutti gli appelli dei medici e l’appello incidentale della Presidenza del Consiglio, condannando i medici alla rifusione delle spese del grado e compensando queste ultime tra la Presidenza del Consiglio e il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che l’eccezione di prescrizione era stata sollevata tempestivamente dall’Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta del 16 marzo 2011, in relazione alla domanda avanzata dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri medici attori. Tale eccezione era da ritenere fondata alla luce del pacifico insegnamento della Corte di legittimità in base al quale la prescrizione è in questo caso decennale e decorre dal 27 ottobre 1999; per cui, in mancanza di prova di atti interruttivi anteriori alla notifica dell’atto di citazione – con le limitate eccezioni individuate dal Tribunale – il diritto era da considerare prescritto tanto per gli attori che per i medici che successivamente avevano svolto intervento adesivo. Con riferimento, poi, alle posizioni dei medici la cui domanda era stata accolta, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva determinato la remunerazione annuale nella somma di euro 6.713,94 stabilita dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, anziché in quella, maggiore, di euro 11.103,82 fissata dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; ed ha aggiunto che tale somma costituiva un debito di valuta e non di valore, sicché era infondata la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di maggiori somme a titolo di rivalutazione monetaria. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma sono stati proposti numerosi ricorsi. Un primo ricorso è stato proposto dalla dottoressa [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 110 medici, con unico atto affidato ad un solo motivo, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Un altro ricorso è stato proposto dal dottor [OSCURATO:PERSONA] insieme ad altri 169 medici, con unico atto affidato a tre motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Vi è poi il ricorso della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri 35 medici, con unico atto affidato a nove motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Hanno proposto ulteriori ricorsi il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto poi espressamente rinunciato; i dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a cinque motivi; il dott. [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi; i signori Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nonché il dott. [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato ad un motivo; il dott. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi; e infine il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto intestato come ricorso in integrazione del contraddittorio, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri si è costituita con singoli atti di controricorso, mentre in relazione ai due ricorsi proposti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un mero atto di resistenza; non ha svolto attività difensiva nel ricorso proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Hanno depositato memorie i dottori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Abate. 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’affermato decorso della prescrizione. Il motivo sostiene che erroneamente sia il Tribunale che la Corte d’appello abbiano ritenuto decorso il decennio della prescrizione, adeguandosi ad una giurisprudenza di legittimità che i ricorrenti dichiarano di non condividere. La prescrizione non potrebbe decorrere dal 27 ottobre 1999, perché a quella data non vi era stato un pieno adempimento delle direttive comunitarie e i medici non avevano alcuna certezza di poter davvero esercitare il loro diritto. Al motivo si affianca la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della relativa questione di interpretazione. Ricorso Abdirisak. 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 166 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’omesso sollevamento dell’eccezione di prescrizione. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166 e 167 cod. proc. civ., per omessa pronuncia. Questi motivi rilevano che l’Avvocatura dello Stato, a fronte dell’intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, non aveva formulato l’eccezione di prescrizione anche nei confronti degli intervenuti. Successivamente al deposito dell’atto di intervento, infatti, il giudice aveva concesso termine per controdedurre nei confronti degli intervenuti, ma le Amministrazioni costituite nulla avevano eccepito. Poiché l’atto di intervento aveva avuto luogo in data 27 aprile 2011, in mancanza di apposita eccezione il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio. Tale errore era stato prospettato alla Corte d’appello la quale, però, nulla ha statuito sul punto, per cui l’omissione impone, secondo i ricorrenti, la cassazione della decisione. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e 16/93, dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in relazione all’affermato decorso della prescrizione. Il motivo è identico al motivo unico del ricorso Abate e contiene anch’esso una richiesta di rimessione della questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ricorso Andolfi. 5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per omesso pronuncia su di un fatto decisivo. I ricorrenti lamentano che l’impugnata sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla questione, rilevata in appello, secondo cui il Tribunale aveva erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto anche in relazione ai medici intervenuti in primo grado, rispetto ai quali l’Avvocatura dello Stato non aveva eccepito la prescrizione A fronte della mancata distinzione, da parte del Tribunale, fra attori e intervenuti, il motivo di appello non sarebbe stato esaminato dalla Corte d’appello. 6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’asserita carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri convenuti. La sentenza sarebbe viziata per non aver compiutamente motivato sulla posizione assunta dalla Corte d’appello in ordine alla questione della legittimazione passiva dei Ministeri. 7. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 101, secondo comma, Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme superata dalla stessa giurisprudenza di legittimità. 8. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. in ordine al decorso della prescrizione. I ricorrenti contestano che la Corte d’appello abbia fissato l’esordio della prescrizione alla data del 27 ottobre 1999, non considerando che a quella data i medici interessati non erano neppure in grado di esercitare il loro diritto; tanto più che l’indicazione di quella data si deve alla sentenza n. 10813 del 2011 della Corte di cassazione, di talché fino a quel momento non era consentito neppure di comprendere quale diritto potesse essere esercitato dagli interessati. 9. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., per i riflessi relativi ai motivi d’appello rimasti assorbiti. Partendo dal presupposto secondo cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato la prescrizione, i ricorrenti dichiarano di riproporre i motivi di appello «per evitare la formazione del giudicato interno». Tali motivi avevano ad oggetto: 1) la spettanza del risarcimento del danno anche in favore dei medici immatricolati prima del 1982; 2) la spettanza del risarcimento del danno anche in favore dei medici iscritti a corsi di specializzazione non espressamente elencati nelle direttive comunitarie; 3) il riconoscimento, a titolo residuale, dell’azione di indebito arricchimento a favore degli specializzandi, della cui opera lo Stato si è certamente avvalso. 10. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva 82/76, degli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362, dell’art. 3 Cost., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, degli artt.1219 e 1224 cod. civ., nonché dell’art. 220 del Trattato dell’Unione. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia utilizzato, come parametro per l’aestimatiodel danno, la somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, anziché la maggiore somma di euro 11.103,82 stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Tale decisione violerebbe il principio di uguaglianza e non sarebbe in armonia con le decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, posto che l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 non costituirebbe effettivo recepimento della normativa comunitaria. 11. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in tema di onere della prova, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la spettanza del danno da perdita di chance. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, escludendo il risarcimento del danno da perdita di chance, abbia supinamente recepito un precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il mancato riconoscimento a livello europeo del titolo acquisito avrebbe causato ai ricorrenti un danno consistente nella «compressione dei loro diritti nelle graduatorie», danno che non aveva bisogno di essere dimostrato, dovendosene supporre l’esistenza in re ipsa a causa dell’omesso riconoscimento del punteggio ai fini delle graduatorie. 12. Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dell’art. 267 TFUE, per avere la Corte d’appello ritenuto non sussistenti le ragioni per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il motivo rileva che la Corte di merito, benché sollecitata sul punto, si sarebbe limitata «ad asserire apoditticamente l’assenza di presupposti per il richiesto rinvio», senza neppure indicare in base a quali sentenze della Corte europea fosse da ricondurre tale convincimento. 13. Con il nono motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sul rilievo che la condanna alle spese si sarebbe basata sulla convinzione dell’esistenza di un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, senza considerare che esisteva un indirizzo di segno «diametralmente opposto», del quale la Corte d’appello non avrebbe dato conto. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 14. I ricorrenti premettono di aver chiesto, nel giudizio di merito, il riconoscimento del loro diritto alla remunerazione stabilita dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, rispettivamente per undici anni il dott. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva conseguito tre specializzazioni) e per cinque anni il dott. [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungono che la declaratoria di prescrizione disposta nei loro confronti in primo e in secondo grado sarebbe errata, avendo essi entrambi interrotto il decorso del decennio, il dott. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata del 19 aprile 2002 e il dott. [OSCURATO:PERSONA] con lettera raccomandata del 6 maggio 2002 (rivolte alle Università di Brescia e Milano e al Ministero dell’Università e della ricerca scientifica). Ne consegue che la prescrizione, già interrotta nel 2002, era stata nuovamente interrotta a seguito dell’introduzione del giudizio di primo grado nell’ottobre 2010, e non era pertanto decorsa. Tutto ciò premesso, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999; col secondo motivo, violazione dell’art. 2935 cod. civ., sostenendo che nella loro situazione la prescrizione non poteva neppure cominciare a decorrere, poiché le direttive europee regolatrici della materia non erano state attuate dallo Stato italiano; col terzo motivo, violazione del d.P.C.m. 7 marzo 2007, che avrebbe dovuto determinare il rigetto dell’eccezione di prescrizione, posto che la stessa non poteva cominciare a decorrere prima dell’entrata in vigore del decreto ora indicato; col quarto motivo, violazione dell’art. 1310 cod. civ., perché la corretta interpretazione di tale norma avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello a ritenere che la prescrizione fosse stata validamente interrotta anche nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur essendo state le raccomandate indirizzate al Ministero e alle Università; col quinto motivo, violazione degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost., degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE e delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, rilevando che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno espressamente stabilito che il compenso per cui è causa spetta anche ai medici iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1983. Ricorso Duca. 15. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 368 del 1999, nonché violazione degli artt. 112, 167 e 291 cod. proc. civ., in relazione all’affermato decorso della prescrizione. Il ricorrente – dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti in giudizio in primo grado – contesta che la Corte d’appello abbia fissato l’esordio della prescrizione alla data del 27 ottobre 1999, non considerando che a quella data i medici interessati non erano neppure in grado di esercitare il loro diritto; tale ricostruzione sarebbe in contrasto con alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, tra le quali il ricorrente ricorda quella del 24 gennaio 2018. 16. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 368 del 1999, in relazione all’affermato decorso della prescrizione. Dopo aver ricordato che nel caso specifico la prescrizione è di durata decennale, il ricorrente osserva che essa non può cominciare a decorrere se non nel momento in cui il diritto può essere esercitato e che in ordine all’individuazione del dies a quo vi sarebbero «ondivaghe letture interpretative ad opera della giurisprudenza, sia in sede europea che nazionale». La più convincente tra tali interpretazioni è, a parere del ricorrente, quella che colloca l’esordio della prescrizione all’anno 2007, a seguito dell’abrogazione della direttiva 93/16/CE. Ricorso Burgio. 17. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, in relazione all’affermato decorso della prescrizione. Il motivo ha ad oggetto il presunto errore commesso dalla Corte d’appello nell’individuazione della data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999, urtando contro le previsioni della normativa europea e contro le sentenze della Corte di giustizia UE.Ricorso Cantisani. 18. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2697 cod. civ., in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto. Il ricorrente, dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti nel giudizio in primo grado, contesta che la Corte d’appello, a fronte dell’intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, abbia dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione anche se l’Avvocatura dello Stato non l’aveva eccepita nei confronti degli intervenienti. 19. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’individuazione del dies a quoper l’esordio della prescrizione. Il motivo contesta la decisione nella parte in cui ha fissato la data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999 anziché a quella di entrata in vigore del d.P.C.m. 7 marzo 2007, data di effettivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee più volte richiamate in precedenza. [OSCURATO:PERSONA]. 20. Il ricorrente premette che, pur essendo un litisconsorte processuale, non è stato destinatario di alcuna notifica da parte degli altri ricorrenti e delle Amministrazioni resistenti; ritiene, pertanto, di potersi costituire nel presente giudizio, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ., allo scopo di integrare il contraddittorio e di poter, grazie a quel titolo, impugnare la sentenza della Corte d’appello. 20.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2697 cod. civ., in ordine alla declaratoria di prescrizione del diritto. Il ricorrente, dopo aver premesso di essere tra i medici intervenuti nel giudizio in primo grado, contesta che la Corte d’appello, a fronte dell’intervento adesivo prestato da altri medici diversi dagli attori, abbia dichiarato fondata l’eccezione di prescrizione anche se l’Avvocatura dello Stato non l’aveva eccepita nei confronti degli intervenienti. 20.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’individuazione del dies a quo per l’esordio della prescrizione. Il motivo contesta la decisione nella parte in cui ha fissato la data di esordio della prescrizione al 27 ottobre 1999 anziché a quella di entrata in vigore del d.P.C.m. 7 marzo 2007, data di effettivo recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee più volte richiamate in precedenza. La decisione della Corte. 21. La Corte dà atto, preliminarmente, che il dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto un ricorso affidato a tre motivi, vi ha successivamente rinunciato, con richiesta di compensazione delle spese. Nei suoi confronti, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese e senza obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, come da costante giurisprudenza di questa Corte fondata sul fatto che la pronuncia estintiva non è equiparabile a quella di rigetto o di inammissibilità dell’impugnazione. 22. Tanto premesso, il Collegio procederà ad esaminare le questioni in modo trasversale, cioè unificando quelle identiche o comunque coincidenti poste da più di uno dei ricorsi qui in esame. La prima questione da affrontare riguarda il decorso della prescrizione ed è stata posta nell’unico motivo del ricorso Abate, nel terzo motivo del ricorso Abdirisak, nel quarto motivo del ricorso Andolfi, nel primo, secondo e terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei due motivi del ricorso Duca, nell’unico motivo del ricorso Burgio e nel secondo motivo del ricorso Cantisani. 22.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte. La sentenza impugnata, infatti, ha seguito l’orientamento di questa Corte in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990- 1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza l’odierno Collegio non vede ragioni per discostarsi. Nella specie, la Corte d’appello ha fatto buon governo di questo principio e, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto con citazione del 12 ottobre 2010 per gli originari attori e con atto di intervento del 27 aprile 2011 per gli intervenienti, in assenza di prova di altri atti interruttivi della prescrizione ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere dai medici appellanti fosse da ritenere prescritto. Né i ricorsi contestano tale ricostruzione, posto che non fanno riferimento ad alcun atto intermedio di interruzione della prescrizione. Simile decisione assorbe evidentemente, per manifesta infondatezza, la decisione sulla richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla prescrizione sollevata dalla difesa dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Abdirisak (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 23. Una seconda questione riguarda la c.d. aestimatio del danno in relazione ai medici la cui domanda è stata accolta, e si tratta di una censura posta soltanto nel sesto motivo del ricorso Andolfi, nel quale si contesta, come si è detto, che il compenso sia stato liquidato nella somma di euro 6.713,94 per ogni anno. 23.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tale censura inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ., in quanto la questione è stata decisa dalla Corte d’appello in conformità ad una giurisprudenza fermissima di questa Corte. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, recependo e dando la massima autorevolezza ad un orientamento che già si era consolidato nella precedente giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente (così la sentenza 27 novembre 2018, n. 30469). Da tale giurisprudenza il Collegio non vede ragioni per discostarsi. 24. Un’ulteriore questione sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la rilevanza dell’eccezione di prescrizione in rapporto alla posizione dei medici intervenienti. Si tratta di una censura posta nel primo motivo del ricorso Abdirisak, nel primo motivo del ricorso Andolfi e nel primo motivo del ricorso Cantisani. I ricorrenti lamentano, in sostanza, che l’Avvocatura dello Stato – la quale aveva puntualmente eccepito il decorso della prescrizione nei confronti degli originari attori – non avrebbe sollevato analoga eccezione nei confronti dei medici successivamente intervenuti, rispetto ai quali la questione della prescrizione non avrebbe potuto, perciò, essere esaminata. 24.1. La censura è fondata. La sentenza impugnata ha affermato che l’Avvocatura dello Stato aveva eccepito la prescrizione con la comparsa di risposta del 16 marzo 2011 e che tale eccezione doveva, in sostanza, valere anche nei confronti dei medici intervenienti, benché questi ultimi si fossero costituiti con atto del 27 aprile 2011. Tale ragionamento, però, non è corretto. Come questa Corte ha già affermato in precedenti pronunce emesse in vicende processuali pressoché identiche a quella odierna (pluralità di domande svolte da medici specializzandi, alcuni attori originari e altri intervenuti in un momento successivo), l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell’attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all’intervento stesso (ordinanza 24 novembre 2023, n. 32720; in quel caso è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, non potesse estendersi anche ai terzi successivamente intervenuti nel processo con comparsa depositata prima dell’udienza di prima comparizione, atteso che l’eccezione non era stata espressamente formulata al loro indirizzo). Il diritto di difesa che spetta alle parti originarie in relazione alla domanda proposta dal soggetto che abbia esercitato intervento principale o litisconsortile, può essere esercitato immediatamente, cioè nel primo atto successivo alla notizia dell’intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine; ma tale diritto deve comunque essere positivamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le c.d. eccezioni in senso stretto, tra cui c’è sicuramente quella di prescrizione (v. in argomento anche l’ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3238). Ne consegue che, accolta la censura, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché riesamini le posizioni dei seguenti medici intervenienti, rispetto ai quali la difesa delle Amministrazioni non risulta aver eccepito tempestivamente la prescrizione; e da tale accoglimento deriva l’assorbimento del secondo motivo del ricorso Abdirisak. Tali medici sono: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Domitilla), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Camilla, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, l’erede [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera Marco, [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lei, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. (e, per lui, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (e, per lui, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Isola, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 25. Devono essere esaminate, a questo punto, le ulteriori residue censure contenute nei diversi ricorsi. 25.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva, innanzitutto, che il ricorso dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui censure relative alla data di esordio della prescrizione sono state già dichiarate inammissibili, è inammissibile nella parte in cui sostiene che i ricorrenti avrebbero tempestivamente eccepito il decorso della prescrizione. Ed infatti, è corretto (in astratto) il rilievo secondo cui l’atto interruttivo indirizzato ad uno dei Ministeri coinvolti vale anche nei confronti della Presidenza del Consiglio (unica legittimata passiva), come da pacifica giurisprudenza di questa Corte. Tale considerazione, però, rimane irrilevante, perché il ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., giacché si limita ad affermare che la prescrizione fu interrotta con due diverse lettere raccomandate, di cui si allegano le fotocopie. Ma è evidente che il ricorso avrebbe dovuto anche specificare, cosa che non ha fatto, se e dove tale documentazione sia stata prodotta in sede di merito, illustrando con chiarezza di aver sottoposto la questione al Tribunale e alla Corte d’appello. Poiché il ricorso nulla dice su questo punto – che avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento in sede di merito, precluso invece in sede di legittimità – la censura rimane monca e ciò conduce all’inammissibilità di tale ricorso. 26. La Corte va adesso ad esaminare gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi. 26.1. Il secondo motivo di ricorso, di per sé irrilevante, è infondato, perché la Corte d’appello era tenuta ad occuparsi del problema della sussistenza della legittimazione passiva dei Ministeri originariamente convenuti; sicché non è ipotizzabile, a questo riguardo, il lamentato profilo dell’ultrapetizione. La sentenza impugnata, peraltro, ha esaminato tale questione anche alla luce della peculiarità insita nella disposizione dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attenendosi alle indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 27 novembre 2018, n. 30649). 26.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte d’appello ha deciso la causa in base alla pacifica giurisprudenza di questa Corte ed esaminando le singole censure con continui richiami legislativi e giurisprudenziali. Appare quindi del tutto fuor di luogo anche solo ipotizzare che la sentenza impugnata sia stata pronunciata in violazione dell’obbligo che l’art.101 Cost. pone a ogni giudice di decidere rimanendo soggetto soltanto alla legge. 26.3. Il quinto motivo di ricorso rimane assorbito. Se, infatti, per i medici i cui ricorsi vengono respinti nella sede odierna non rimane alcuno spazio per esaminare le censure ivi proposte, per i medici intervenuti, riguardo ai quale è stato accolto il motivo sulla prescrizione, ogni questione dovrà, se del caso, essere riproposta davanti al giudice di rinvio. 26.4. Il settimo motivo di ricorso rimane assorbito per i medici intervenuti, per i quali la domanda di risarcimento danni da perdita di chancedovrà essere, se del caso, riproposta davanti al giudice di rinvio. Per i medici, invece, i cui ricorsi vengono con l’odierna pronuncia rigettati, la censura è infondata, alla luce dell’orientamento di questa Corte, già più volte ribadito, secondo cui in materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull’art. 11 della legge n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l’individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la mera deduzione dell’impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (ordinanza 22 novembre 2019, n. 30502). E poiché non risulta, nel motivo di ricorso qui in esame, che simile domanda risarcitoria sia stata affiancata da una qualche prova specifica in sede di merito, il motivo deve essere rigettato. 26.5. L’ottavo motivo di ricorso rimane assorbito. La Corte osserva, al riguardo, che esso è formulato in modo non chiaro, dal momento che non si riesce a comprendere con chiarezza su quale specifico aspetto i ricorrenti sollecitino la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. L’unico punto che pare potersi dedurre dal motivo in esame (p. 40 del ricorso) attiene al decorso della prescrizione ed è da considerare esaminato alla luce di quanto si è già detto in precedenza (punto 22.1.). 26.6. Il nono motivo di ricorso, in punto di spese, da esaminare solo in relazione ai medici i cui ricorsi vengono rigettati, è inammissibile, dal momento che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con un orientamento al quale si intende dare ulteriore continuità, che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (sentenza 15 luglio 2005, n. 14989). 27. Rimane da esaminare, in ultimo, il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la Corte che tale ricorso è inammissibile per tardività. Esso, infatti, che è da qualificare come ricorso incidentale adesivo e non come ricorso per integrazione del contraddittorio, risulta essere stato notificato solo in data 21 dicembre 2022, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 6 aprile 2022. E poiché, nella specie, il termine lungo per l’impugnazione è quello semestrale, applicabile ratione temporis, ne discende che il ricorso è da ritenere tardivo. 28. In conclusione, la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione alla dott. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili l’unico motivo del ricorso Abate, il terzo motivo del ricorso Abdirisak, il quarto motivo del ricorso Andolfi, il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due motivi del ricorso Duca, l’unico motivo del ricorso Burgio e il secondo motivo del ricorso Cantisani; dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il nono motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rigetta o dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi; accoglie il primo motivo del ricorso Abdirisak, il primo motivo del ricorso Andolfi e il primo motivo del ricorso Cantisani; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi alle indicazioni della presente decisione e riesaminando le singole posizioni dei medici immatricolati in anni precedenti il 1982. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione, nei limiti dell’accoglimento dei ricorsi. Gli altri ricorrenti, in considerazione della soccombenza, devono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ad eccezione dei ricorrenti dei ricorsi Abate e Abdirisak, in relazione ai quali non si fa luogo a condanna alle spese, posto che le Amministrazioni hanno depositato un mero atto di resistenza. A questo proposito la Corte rileva che, poiché il ricorso Andolfi coinvolge 17 medici soccombenti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta». Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), per ciascun ricorrente il compenso è di euro 3.000, per cui la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi: dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione in relazione al dott. [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibili l’unico motivo del ricorso Abate, il terzo motivo del ricorso Abdirisak, il quarto motivo del ricorso Andolfi, il primo, secondo e terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i due motivi del ricorso Duca, l’unico motivo del ricorso Burgio e il secondo motivo del ricorso Cantisani; dichiara inammissibile il sesto motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibili gli ulteriori motivi del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il nono motivo del ricorso Andolfi; dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rigetta o dichiara assorbiti, nei sensi di cui in motivazione, gli ulteriori motivi del ricorso Andolfi; accoglieil primo motivo del ricorso Abdirisak, il primo motivo del ricorso Andolfi e il primo motivo del ricorso Cantisani; cassa la
Sentenza Cassazione n. 11834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris