CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 6/7/2020 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] °dello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, di cui ha chiesto l'eliminazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni volontarie, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio, per essersi gli stessi estinti ai sensi degli artt. 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p. a seguito dell'intervenuto esito positivo della messa alla prova cui l'imputato si era sottoposto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge per avere il Tribunale condannato il Ruggiero alla refusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Infatti deve ritenersi che illegittimamente il Tribunale abbia condannato l'imputato a rifondere la parte civile delle spese di costituzione una volta accertata l'intervenuta estinzione dei reati a seguito dell'esito positivo della messa alla prova. Il consolidato insegnamento di questa Corte è nel senso per cui non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 32636 del 16/04/2018, Suraci, Rv. 273502). Ed in tal senso si è altresì precisato che è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p., condanni l'imputato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell'istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464- quinquies c.p.p. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità (Sez. 5, Sentenza n. 33277 del 28/03/2017, Zlatkov, Rv. 270533). 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese della parte civile, che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile, che elimina