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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 aprile 2021

Cassazione n. 37269/2021

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 27/04/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con decreto che dispone il giudizio del 1.10.2019 il GUP del Tribunale .di Chieti ha disposto procedersi a dibattimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bozena per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di Chieti.

Con atto depositato personalmente dall'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la cancelleria del detto Tribunale è stata avanzata richiesta di rimessione, trasmessa alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 del codice di rito.

Con memoria difensiva del 15.6.2021 nell'interesse della ricorrente si è insistito sulla richiesta di rimessione.

Il ricorso è inammissibile.

Dispone l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

Nella specie , difetta qualsiasi dimostrazione al riguardo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di CHIETI con ordinanza del 27/04/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con decreto che dispone il giudizio del 1.10.2019 il GUP del Tribunale .di Chieti ha disposto procedersi a dibattimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Bozena per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti al Tribunale di Chieti. Con atto depositato personalmente dall'imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso la cancelleria del detto Tribunale è stata avanzata richiesta di rimessione, trasmessa alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 del codice di rito. Con memoria difensiva del 15.6.2021 nell'interesse della ricorrente si è insistito sulla richiesta di rimessione. Il ricorso è inammissibile. Dispone l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. Nella specie , difetta qualsiasi dimostrazione al riguardo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore
Decreto Cassazione n. 37269/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris