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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25497/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata visto che il ricorrente non si confronta con la corretta motivazione sul punto resa dalla Corte di merito che ha, non solo apprezzato l'esistenza di precedenti specifici di poco precedenti (l'ultimo definito con sentenza nel 2019), ma anche come gli stessi denotassero insensibilità all'effetto deterrente e la persistente capacità a delinquere, così rendendo conto della aumentata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \f visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva risulta generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata visto che il ricorrente non si confronta con la corretta motivazione sul punto resa dalla Corte di merito che ha, non solo apprezzato l'esistenza di precedenti specifici di poco precedenti (l'ultimo definito con sentenza nel 2019), ma anche come gli stessi denotassero insensibilità all'effetto deterrente e la persistente capacità a delinquere, così rendendo conto della aumentata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 25497/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris