CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32785/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il 1 2 / 1 0/19 7 0 avverso laordinanza 02 / 0 4 /202 5 del la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTOE DIRITTO 1. Con ordinanza del 2aprile 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Torino in data 12 giugno 2024, irrevocabile il 2 dicembre 2024. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputatodi persona. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può, infatti, essere presentato dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7,Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 , dep. 2018, Aiello,Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). In particolare –con riferimento al procedimento in oggetto – è stato ritenuto inammissibile ilricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza direvisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi diricorso per cassazione ( Sez. 2, o rd . n. 8803 del 02/02/2024 , Scirè,Rv. 285938 – 01 ). 4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il12 settembre 202 5 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]