CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 22 luglio 1986; avverso la sentenza del 25 novembre 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso chiedendo, in subordine, l'annullamento con rinvio in applicazione del d. Igs. N. 150 del 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione formulata in termini di ricettazione. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo di censura, la sopravvenuta improcedibilità, sul rilievo per cui l'art. 2, comma 1, lettera B), del d. Igs. n. 150 del 2022, sostituendo il comma 3 dell'art.624 cod. pen., ha previsto la punibilità a querela della persona offesa anche del furto commesso su cose esposte alla pubblica fede (come nel caso in esame), stante la mancata proposizione della querela e non risultando che la stessa abbia presentato un'istanza di punizione entro il termine del 30 marzo 2023. 3. Il ricorso è fondato. Effettivamente, il d. Igs n. 150 del 2022,. sostituendo il comma 3 dell'art. 624 cod. pen., ha previsto la punibilità a querela della persona offesa anche del furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 del codice penale. Agli atti risulta solo una denuncia non qualificabile, in ragione del suo contenuto sostanziale, in termini di querela, mancando l'istanza punitiva. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, mancando la necessaria condizione di procedibilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità. Così deciso il 19 giugno 2023 Il YI'Talier.e estensore Il P