CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 gennaio 1991; avverso la sentenza n. 24 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari del 14 gennaio 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente l'avv.ssa Mario GIANCASPRO, del foro di Perugia, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha, con sentenza pronunziata in data 14 gennaio 2021, confermato la precedente decisione con la quale, in data 18 febbraio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. '73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo dPR n. 309 del 1990, in quanto, a fine di spaccio, aveva detenuto e trasportato, occultati nel doppio fondo della autovettura che stava conducendo, circa kg 7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, otre ad ulteriori gr 16 di altra sostanza stupefacente denominata metanfetamina, e lo aveva, pertanto, condannato, ritenuta la equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, oltre accessori. Avverso la sentenza della Corte di merito ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del Kollaj, articolando a tal fine, in via preliminare un motivo di impugnazione con il quale ha sollecitato la rimessione degli atti alla Corte costituzionale segnalando la possibile illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del di n. 149 del 2020, per violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza sostanziale e della regola della parità delle armi in giudizio fra la accusa e la difesa. In via subordinata la difesa del prevenuto ha poi sviluppato tre motivi di ricorso con i quali si è doluta, sotto il profilo della violazione di legge, è stata attribuita a carico del Kollaj la aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 del dPR n. 309 del 1990, sebbene questi non fosse consapevole della quantità di sostanza stupefacente da lui trasportata; Con un secondo motivo di impugnazione ci si è lamentati della erronea applicazione della legge in relazione al giudizio di bilanciamento fra le circostanze, da modificare nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Infine, con il terzo motivo di impugnazione è stata dedotta la eccessività della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per la tale lo stesso deve essere dichiarato.La logica del processuale giudizio impone la prioritaria delibazione della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente in sede di formulazione del ricorso per cassazione. La questione ha ad oggetto, nella sua originaria formulazione, l'art. 23, comma 6, del decreto-legge. 149 del 2020, il quale, nel disciplinare, a causa delle modifiche procedimentali introdotte a seguito della normativa emergenziale dovuta alla epidemia da COVID-19, le modalità di presentazione della richiesta di trattazione orale dei procedimenti penali nella fase immediatamente successiva alla entrata in vigore della detta normativa, prevedeva che "nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo giorno ed il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". Rileva il ricorrente - preso atto della circostanza che la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nella motivazione della sentenza ora impugnata ha osservato che non poteva essere accolta la istanza di trattazione orale del giudizio a carico del Kollaj in quanto, trattandosi di processo la cui discussione era stata fissata il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149 del 2020 (in particolare il 9 dicembre 2020 era stata fissata la udienza di fronte alla Corte di merito), la relativa richiesta, formulata solo in data 19 novembre 2020, doveva intendersi tardiva - che il termine di 5 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge n. Aiv 149 del 2020 per l'esercizio del potere di sollecitare la trattazione orale del procedimento era eccessivamente riglotto e tale da comportare un pregiudizio per l'espletamento del diritto di difesa; peraltro, aggiunge il ricorrente, l'individuazione del termine di 5 giorni per richiedere la trattazione orale del processo, applicabile non a tutti processi ma ai soli procedimenti chiamati nel periodo intercorrente fra il 9 novembre ed il 9 dicembre, costituisce anche un'ipotesi di violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione; ancora, sostiene la difesa del Kollaj, la irragionevolezza del termine in tal modo stabilito avrebbe anche comportato la violazione del principio di parità fra l'accusa e la difesa in giudizio. I rilievi del ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità costituzionale della disposizione normativa indicata - cioè l'art. 23, comma 6, del decreto- legge n. 149 del 2020 non hanno pregio, trattandosi di questione manifestamente infondata.Nel ricostruire rapidamente l'ordito normative su cui è stata intessuta la prospettata questione di legittimità costituzionale, giova precisare che il decreto-legge n. 149 del 2020, entrato in vigore in data 9 novembre 2020 non è mai stato convertito in legge, in quanto, secondo i termini dell'art. 1, comma 2, della legge n. 176 del 2020, a sua vota entrata in vigore in data 25 dicembre 2020, quello, anteriormente allo spirare del lasso di temo utile per la sua conversione in legge, è stato formalmente abrogato. Tuttavia, secondo il preciso dettato della legge abrogativa, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in base a detto decreto-legge, così come sono parimenti fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base ad esso. Tanto chiarito - e rilevato che il contenuto, per la parte che ora interessa, del più volte ricordato decreto-legge n. 149 del 2020 e stato integralmente trasfuso nell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 nel testo risultante a seguito delle modificazioni apportare per effetto della entrata in vigore della legge di conversione n. 176 del 2020 (motivo per il quale, anche a volere trascurare la già ricordata clausola di salvezza degli effetti della legge abrogata contenuta nel ricordato art. 1, comma 2, della legge n. 176 del 2020, non può sic et simpliciter dichiararsi per effetto della intervenuta sopravvenienza normativa irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata, dovendosi, semmai, ritenere la stessa trasferita sulla lex superveniens) si osserva che l'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2020, nel disciplinare le modalità di svolgimento dei giudizi penai& in grado di appello nel periodo di emergenza epidemiologica, stabiliva che, salvo eccezioni che ora non interessano, dalla data di entrata in vigore della normativa in esame, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale. Meglio dettagliando la riportata disciplina, il legislatore aveva ulteriormente previsto, al comma 4, che la richiesta di discussione orale del giudizio dovesse essere presentata dal Pm ovvero dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima della data fissata per l'udienza. Non ha, tuttavia, mancato il legislatore di dettare una forma di disciplina transitoria della normativa sopra indicata, ulteriormente prevedendo, ai commi 5 e 6, che, per i processi in relazione ai quali la trattazione era prevista nei primi 15 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149 del 2020, la disciplina dettata dall'art. 23 del medesimo provvedimento di urgenza non era applicabile, mentre per quelli che erano destinati ad essere trattati tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della normativa contenuta nella decretazione di urgenza, in deroga al termine previsto dal precedente comma 4, la richiesta di discussione orale doveva essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 14 novembre 2020. Questa è, appunto, la disposizione che, secondo l'avviso di parte ricorrente, si porrebbe in contrasto: con i principi costituzionali in materia di libero e pieno esercizio del diritto di difesa; con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; infine, con il principio di parità delle armi fra accusa e difesa nel giudizio. Ciò detto si rileva che, mentre lo scrutinio in ordine alla rilevanza della questione (fatta salva la puntuale individuazione della norma da sottoporre alla valutazione della Corte costituzionale, stanti i successivi fenomeni di nomopoiesi intervenuti e dei quali si è dato succintamente conto; attività questa rientrante, comunque, nei poteri ordinariamente spettanti al giudice a quo) consentirebbe una valutazione positiva di essa quanto alla sua ammissibilità, posto che, effettivamente, la Corte sassarese ha ritenuto di dovere celebrare il processo di appello a carico del Kollaj nelle forme "camerali" avendo giudicato tardiva, in quanto formulata ben oltre i 5 giorni decorrenti dalla entrata in vigore dell'art. 23, comma 6, del decreto-legge n. 149 del 2020 (ancorché prima della scadenza dei 15 giorni anteriori alla data fissata per la celebrazione del giudizio), lo scrutinio sulla sua non manifesta infondatezza è, viceversa, destinato ad un risultato infausto per il deducente. Si tratta, infatti, di doglianze quelle da lui formulata tutte prive di alcun fondamento. Invero, quanto al primo profilo, quello incidente, secondo la tesi del ricorrente, della compressione della facoltà di pienamente esercitare il diritto di difesa in grado di appello, ritiene il Collegio come non sia dato comprendere, dalla sintetica esposizione di parte ricorrente, in quale maniera siffatto fondamentale diritto sarebbe irrimediabilmente sacrificato dalla normativa in questione, la quale anzi consente, attraverso una semplice richiesta della parte (non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte del soggetto che la riceva, ma, ove correttamente e tempestivamente presentata, interessata da una mera presa d'atto), l'esercizio di un diritto 5 n o- potestativo il cui contenuto è quello di ricondurre la trattazione del singolo giudizio alla ordinaria disciplina processuale sino a quel momento vigente. Si vuole, in altre parole, intendere che la circostanza che il legislatore abbia previsto la possibilità di "ripristinare" l'andamento ordinario del processo attraverso una mera ed insindacabile dichiarazione di volontà (i cui limiti temporali di espressione, pari a 5 giorni dal momento in cui è entrata in vigore la modifica normativa che ha, invece, eccezionalmente limitato la possibilità di discutere il processo, non appaiono assolutamente iugulatori, non comportando la presentazione di tale richiesta alcuna apprezzabile complessità attuativa né presupponendo essa - il cui effetto è quello di "ripristinare" una condizione di normalità processuale - una previa ponderazione di situazioni sino a quel momento nuove ed inattese), costituisce, semmai, un valido presidio per l'esercizio del diritto di difesa e non determina alcun vulnus ad esso. Quanto alla pretesa violazione del diritto di eguaglianza, legato al fatto che la disciplina in questione è riferibile solo ad una ridotta porzione di processi, in particolare quelli che vedevano fissata l'udienza in grado di appello nei giorni dal 24 novembre 2020 (non come vorrebbe il ricorrente dal 9 novembre, vista la espressa deroga contenuta nel comma 5 del più volte citato art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020) al 9 dicembre del medesimo anno, mentre per gli altri il termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale è quello, diverso, di cui al comma 4 della stessa disposizione in questione, si osserva che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale - ai cui principi evidentemente questa Corte di cassazione deve rifarsi onde verificare la sussistenza del requisito della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollecitata da una delle parti a fini della sua ammissibile devoluzione di fronte al giudice delle leggi - per un verso il semplice fluire del tempo è di per se fattore che può giustificare, rendendole incomparabili, il distinto trattamento normativo attribuito a situazioni che, diversamente, potrebbero apparire analoghe (ex multis: Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 2018), mentre, per altro verso, nel conformare gli istituti del diritto processuale il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (così, fra la tante: Corte costituzionale, ordinanza n. 3 del 2020).I rilievi ora evidenziati rendono manifestamente prive di pregio anche sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, le lagnanze formulate dalla difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al terzo profilo dedotto, cioè quello della parità delle armi in giudizio, la circostanza che la disciplina denunziata sia, indifferentemente e nei medesimi contenuti, applicabile sia alla pubblica accusa che alle altre parti del processo, priva di qualsivoglia interesse ogni ulteriore indagine sul punto, non essendo evidenziabile alcuna sperequazione della posizione della difesa privata rispetto a quella della Pubblica accusa. Sulla base degli argomenti che sono stati dianzi illustrati la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è manifestamente infondata. Passando, a questo punto, all'esame dei veri e propri motivi di impugnazione prospettati dalla ricorrente difesa, si osserva, quanto al primo di essi - riguardante la contestata sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione alla attribuibilità a carico dell'imputato della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, cod. proc. pen. - che effettivamente - dovendosi considerare definitivamente (e, si aggiunge, opportunamente nella logica di un diritto penale che sia volto alla emenda della "colpa" e non alla repressione del "fatto") superato il pregresso orientamento in base al quale l'eventuale inconsapevolezza da parte dell'agente della circostanza che la quantità di droga da lui (per rimanere nella materialità della presente fattispecie) trasportata fosse ingente costituiva elemento irrilevante ai fini della configurabilità o meno a suo carico della circostanza aggravante (in tale senso si veda: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 giugno 1989, n. 8730) - la circostanza aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2,del dPR n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dovendo essere dimostrato che la stessa fosse da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 maggio 2016, n. 21968; idem Sezione VI penale, 20 marzo 2014, n. 13087). Nella presente fattispecie, tuttavia, la colpevolezza da parte del soggetto agente quanto al punto controverso è pienamente riscontrabile, ove si consideri che, secondo quanto riportato nella impugnata sentenza - senza che il rilievo sia stato oggetto di una qualche censura da parte della ricorrente difesa - il Kollaj ha espressamente dichiarato di essere a conoscenza del fatto che egli stava trasportando 7 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tale circostanza, anche a volere ritenere che lo stesso non fosse consapevole dell'elevato grado di purezza della sostanza in questione, pari quasi all'80%, è tale, tanto più in relazione alla acquiescenza dimostrata sul punto dalla ricorrente difesa, da giustificare un giudizio di sicura colpevolezza da parte dell'imputato in ordine alla circostanza aggravante in questione e, conseguentemente, di correttezza del criterio di attribuzione della medesima a suo carico. Venendo al successivo motivo di impugnazione, con il quale è contestato il giudizio di valenza fra elementi circostanziali del reato di segno opposto, operato in sede di merito, si rileva, ribadita la ampia discrezionalità di cui gode il giudice del merito nella esecuzione di tale operazione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 26 giugno 2017, n. 31531), si osserva, per un verso, che la Corte di merito ha ben chiarito che l'apporto collaborativo reso dall'imputato alla indagini era stato limitato all'ammissione di quanto già era emerso nella sua palese evidenza (cioè il fatto che l'imputato fosse un corriere della droga), sicchè esso non avrebbe giustificato un diverso regime di bilanciamento delle attenuanti generiche con la contestata aggravante, mentre, per altro verso, in sede di ricorso per cassazione la difesa del Kollaj non ha segnalato la esistenza di nessun altro diverso fattore che avrebbe potuto giustificare la prevalenza delle predette attenuanti e del quale in sede di merito non sia stato tenuto conto. Si tratta, pertanto, di motivo di impugnazione inammissibile. Quanto, infine, al motivo di ricorso con il quale è censurata la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena inflitta all'imputato, si rileva, quanto alla violazione di legge, che la stessa non è ravvisabile. Infatti - acquisito il dato secondo il quale la aporia fra il dispositivo della sentenza di primo grado emessa a carico del ricorrente, nel quale la pena detentiva è dosata in 7 anni di reclusione, e la motivazione della stessa, nella quale la medesima pena è, invece, indicata nella durata di anni 7 e mesi 6, sia da risolversi, in conformità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte (e ciò tanto più nel caso in esame in cui la segnalata indicazione contenuta nella motivazione di primo grado parrebbe, anche dal punto di vista aritmetico, frutto di un errore di calcolo in danno dell'imputato), dandosi prevalenza alla indicazione riveniente dal dispositivo della sentenza, posto che è in esso che l'Autorità giudiziaria manifesta la propria volontà decisoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2019, n. 3969) - si osserva che, avendo i giudici sardi, sia in primo che in secondo grado fatto corretta applicazione dei criteri normativi che sovrintendono alla concreta dosimetria sanzionatoria, nessuna violazione di legge è ravvisabile quanto al caso in esame- Per ciò che riguarda il lamentato vizio di motivazione è sufficiente ribadire la giurisprudenza secondo la quale, ogni qual volta la pena è determinata al di sotto o comunque entro il medio edittale (cosa che nella fattispecie si è ben verificata, trattandosi di pena base quantificata, quanto alla pena detentiva - unica apparentemente oggetto di contestazione - in anni 10 e mesi 6 di reclusione, a fronte di una mediana della forcella edittale collocabile sui 13 anni di reclusione), l'onere motivazionale incombente sul giudicante è soddisfatto attraverso il riferimento alla ritenuta congruità della determinazione in tale modo operata (Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36104; idem Sezione III penale 9 luglio 2019, n. 29968, quest'ultima anche in relazione alle modalità di determinazione del "medio ed itta le"). Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen, va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM D