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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 agosto 2026

Cassazione n. 24853/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferitaa margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 579 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 marzo 2020 (R.G.N. 236/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale di Velletri e ha dunque confermato il rigettodella domanda di pensione di vecchiaia, fondata sull’applicazione delregime previgente, così come salvaguardato dall’art. 2, comma 3,lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.La Corte territoriale argomenta che l’appellante non soddisfa ilrequisito previsto dalla precedente disciplina, in quanto non raggiungei quindici anni di contribuzione piena, pari a cinquantadue settimaneutili.

Come ha accertato il consulente tecnico d’ufficio, l’appellante soloin undici annualità può vantare cinquantadue settimane di contributi.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello, articolando tre motivi.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 e dell’art. 9, primocomma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, conmodificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.Avrebbe errato la Corte di merito nel computare, al fine delperfezionamento del requisito dei quindici anni di contribuzione piena,non i quindici anni «raggiunti sommando tutti i contributi utili alpensionamento di vecchiaia», ma «le sole annualità che presentavanocontributi per 52 settimane» (pagina 2 del ricorso per cassazione).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza per aver disatteso, in contrasto- 2 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/2026con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., le prove legali offerte in giudizio:il provvedimento dell’INPS del 16 luglio 2015, di rigetto della domandadi pensione; l’estratto conto previdenziale INPS del 9 aprile 2015;l’estratto contributivo rilasciato dall’INPS il 20 gennaio 2020.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, infine, il «travisamento di decisive risultanzeprocessuali» (pagina 3 del ricorso per cassazione), che avrebbecondotto la Corte d’appello di Roma a privilegiare il parere delconsulente tecnico d’ufficio a dispetto dei dati documentali acquisiti.4.– Al fine d’inquadrare le questioni devolute a questa Corte, giovaripercorrere gli antefatti salienti del giudizio.4.1.– La ricorrente, il 15 maggio 2015, ha presentato domanda dipensione di vecchiaia, affermando di possedere tutti i requisiti previstidall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992, per accederealla pensione di vecchiaia dal primo agosto 2010 (mese successivo alcompimento del sessantesimo anno di età), secondo il più favorevolerequisito minimo di quindici anni di contributi, sancito dalla disciplinaanteriore.La previsione invocata dalla ricorrente fa salvo «il requisitocontributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgentenormativa» a beneficio dei «lavoratori subordinati che possono farvalere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupatiper almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimanenell’anno solare».La ricorrente asserisce di vantare un’anzianità assicurativacorrispondente a quella contemplata dalla legge.Il 16 luglio 2015, l’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda, riscontrando lacarenza del requisito dei 1040 contributi settimanali: sussisterebberosoltanto 830 contributi settimanali nella gestione lavoratori dipendenti.4.2.– La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia delgiudice di prime cure, ha disatteso le domande della ricorrente,- 3 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/2026rilevando che i quindici anni di contribuzione piena previsti dalladisciplina pregressa sono riferiti alle sole annualità in cui si assommino52 settimane utili e, nel caso di specie, non risultano soddisfatti, inquanto la ricorrente solo per undici annualità ha cumulatocinquantadue settimane di contributi.5.– La prima censura involge una questione che merita di essereapprofondita in pubblica udienza, con l’apporto della Procura generalee della discussione delle parti.5.1.– Questa Corte è costante nel circoscrivere la deroga invocatadalla ricorrente ai lavoratori che siano stati occupati, per almeno diecianni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell’annosolare.Tale deroga non può essere, dunque, estesa ai lavoratori occupatiper l’intero anno, poiché l’intento del legislatore è quello di proteggere,con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati perl’intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupatinell’intero anno solare, non possano far valere una contribuzionesufficiente (Cass., sez. lav., 27 aprile 2018, n. 10272).Né tale diverso regime suscita dubbi di contrasto con l’art. 3 Cost.,in quanto «La posizione dei lavoratori a tempo determinato, conrapporti che non coprono l’intero anno solare, ha innegabili connotatidi peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nellasituazione di lavoratori che – ancorché in concreto impiegati per periodiinferiori alle cinquantadue settimane dell’anno solare – siano, però,comunque assistiti da un rapporto a tempo indeterminato.

L’avere illegislatore, con le disposizioni impugnate, inteso limitare la piùfavorevole disciplina, derogatoria al nuovo regime di riordino delsistema previdenziale, alla sola prima delle due comparate, ma non deltutto omogenee, categorie di lavoratori non presenta, quindi, alcunprofilo di irragionevolezza» (Corte costituzionale, sentenza n. 203 del2014, punto 4 del Considerato in diritto).- 4 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/20265.2.– Questa Corte, dai princìpi enunciati, ha tratto il corollario chela deroga non opera a beneficio degli addetti ai servizi domestici efamiliari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma,possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, percirca un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alleventiquattro ore settimanali (Cass., sez. lav., 28 febbraio 2012, n.3044; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 23 febbraio 2018, n.4442, e Cass., sez.

VI-L, 22 dicembre 2016, n. 26753).5.3.– L’interpretazione della normativa derogatoria non è stataapprofondita con riferimento al peculiare lavoro agricolo, che la partericorrente nega si possa equiparare al lavoro domestico scrutinato neiprecedenti di questa Corte, valorizzando, a tale riguardo, gli spuntiargomentativi incidentalmente offerti dalla stessa sentenza impugnata(pagina 4).Dalla sentenza d’appello (pagina 2) emerge che l’[OSCURATO:PERSONA], nelgiudizio dinanzi al Tribunale, ha propugnato l’inapplicabilità delladisciplina derogatoria ai «lavoratori occupati per l’intero anno ai qualivenga attribuito nell’anno solare un numero di contributi inferiori a 52settimane».La ricorrente, nel censurare la pronuncia del Tribunale, ha dedottol’applicabilità della normativa ai lavoratori agricoli, ancorché sianoiscritti per tutto l’anno negli elenchi, a condizione che sianoconcretamente occupati per periodi inferiori all’anno (pagina 2 dellapronuncia d’appello, che così compendia le doglianze della ricorrente).5.4.– Il coordinamento tra la specialità del lavoro agricolo e lalatitudine della normativa derogatoria è questione inscindibilmenteconnessa con il tema controverso, in quanto investe un presuppostoindefettibile della pretesa dedotta in causa e si raccordaall’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie.La Corte di merito non ha indugiato su tale profilo, in quanto haritenuto dirimente l’insussistenza del requisito dei quindici anni di- 5 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/2026contribuzione piena, avallando, a tal proposito, un’accezione restrittivaegualmente meritevole di essere discussa e puntualizzata grazieall’apporto collaborativo e dialettico che la pubblica udienza assicura.6.– Si deve disporre, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo del ricorsoper la trattazione in pubblica udienza delle questioni interpretative cosìdefinite.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione inpubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferitaa margine del ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– resistente con procura –per la cassazione della sentenza n. 579 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 marzo 2020 (R.G.N. 236/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale di Velletri e ha dunque confermato il rigettodella domanda di pensione di vecchiaia, fondata sull’applicazione delregime previgente, così come salvaguardato dall’art. 2, comma 3,lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.La Corte territoriale argomenta che l’appellante non soddisfa ilrequisito previsto dalla precedente disciplina, in quanto non raggiungei quindici anni di contribuzione piena, pari a cinquantadue settimaneutili. Come ha accertato il consulente tecnico d’ufficio, l’appellante soloin undici annualità può vantare cinquantadue settimane di contributi.2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro lasentenza d’appello, articolando tre motivi.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 e dell’art. 9, primocomma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, conmodificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.Avrebbe errato la Corte di merito nel computare, al fine delperfezionamento del requisito dei quindici anni di contribuzione piena,non i quindici anni «raggiunti sommando tutti i contributi utili alpensionamento di vecchiaia», ma «le sole annualità che presentavanocontributi per 52 settimane» (pagina 2 del ricorso per cassazione).2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza per aver disatteso, in contrasto- 2 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/2026con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., le prove legali offerte in giudizio:il provvedimento dell’INPS del 16 luglio 2015, di rigetto della domandadi pensione; l’estratto conto previdenziale INPS del 9 aprile 2015;l’estratto contributivo rilasciato dall’INPS il 20 gennaio 2020.3.– Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.), la ricorrente deduce, infine, il «travisamento di decisive risultanzeprocessuali» (pagina 3 del ricorso per cassazione), che avrebbecondotto la Corte d’appello di Roma a privilegiare il parere delconsulente tecnico d’ufficio a dispetto dei dati documentali acquisiti.4.– Al fine d’inquadrare le questioni devolute a questa Corte, giovaripercorrere gli antefatti salienti del giudizio.4.1.– La ricorrente, il 15 maggio 2015, ha presentato domanda dipensione di vecchiaia, affermando di possedere tutti i requisiti previstidall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992, per accederealla pensione di vecchiaia dal primo agosto 2010 (mese successivo alcompimento del sessantesimo anno di età), secondo il più favorevolerequisito minimo di quindici anni di contributi, sancito dalla disciplinaanteriore.La previsione invocata dalla ricorrente fa salvo «il requisitocontributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgentenormativa» a beneficio dei «lavoratori subordinati che possono farvalere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupatiper almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimanenell’anno solare».La ricorrente asserisce di vantare un’anzianità assicurativacorrispondente a quella contemplata dalla legge.Il 16 luglio 2015, l’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda, riscontrando lacarenza del requisito dei 1040 contributi settimanali: sussisterebberosoltanto 830 contributi settimanali nella gestione lavoratori dipendenti.4.2.– La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia delgiudice di prime cure, ha disatteso le domande della ricorrente,- 3 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/2026rilevando che i quindici anni di contribuzione piena previsti dalladisciplina pregressa sono riferiti alle sole annualità in cui si assommino52 settimane utili e, nel caso di specie, non risultano soddisfatti, inquanto la ricorrente solo per undici annualità ha cumulatocinquantadue settimane di contributi.5.– La prima censura involge una questione che merita di essereapprofondita in pubblica udienza, con l’apporto della Procura generalee della discussione delle parti.5.1.– Questa Corte è costante nel circoscrivere la deroga invocatadalla ricorrente ai lavoratori che siano stati occupati, per almeno diecianni, per periodi di durata inferiore a cinquantadue settimane nell’annosolare.Tale deroga non può essere, dunque, estesa ai lavoratori occupatiper l’intero anno, poiché l’intento del legislatore è quello di proteggere,con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati perl’intero anno solare e non già i lavoratori che, sebbene occupatinell’intero anno solare, non possano far valere una contribuzionesufficiente (Cass., sez. lav., 27 aprile 2018, n. 10272).Né tale diverso regime suscita dubbi di contrasto con l’art. 3 Cost.,in quanto «La posizione dei lavoratori a tempo determinato, conrapporti che non coprono l’intero anno solare, ha innegabili connotatidi peculiare debolezza, che non ricorrono identicamente nellasituazione di lavoratori che – ancorché in concreto impiegati per periodiinferiori alle cinquantadue settimane dell’anno solare – siano, però,comunque assistiti da un rapporto a tempo indeterminato. L’avere illegislatore, con le disposizioni impugnate, inteso limitare la piùfavorevole disciplina, derogatoria al nuovo regime di riordino delsistema previdenziale, alla sola prima delle due comparate, ma non deltutto omogenee, categorie di lavoratori non presenta, quindi, alcunprofilo di irragionevolezza» (Corte costituzionale, sentenza n. 203 del2014, punto 4 del Considerato in diritto).- 4 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/20265.2.– Questa Corte, dai princìpi enunciati, ha tratto il corollario chela deroga non opera a beneficio degli addetti ai servizi domestici efamiliari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma,possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, percirca un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alleventiquattro ore settimanali (Cass., sez. lav., 28 febbraio 2012, n.3044; nello stesso senso, anche Cass., sez. lav., 23 febbraio 2018, n.4442, e Cass., sez. VI-L, 22 dicembre 2016, n. 26753).5.3.– L’interpretazione della normativa derogatoria non è stataapprofondita con riferimento al peculiare lavoro agricolo, che la partericorrente nega si possa equiparare al lavoro domestico scrutinato neiprecedenti di questa Corte, valorizzando, a tale riguardo, gli spuntiargomentativi incidentalmente offerti dalla stessa sentenza impugnata(pagina 4).Dalla sentenza d’appello (pagina 2) emerge che l’[OSCURATO:PERSONA], nelgiudizio dinanzi al Tribunale, ha propugnato l’inapplicabilità delladisciplina derogatoria ai «lavoratori occupati per l’intero anno ai qualivenga attribuito nell’anno solare un numero di contributi inferiori a 52settimane».La ricorrente, nel censurare la pronuncia del Tribunale, ha dedottol’applicabilità della normativa ai lavoratori agricoli, ancorché sianoiscritti per tutto l’anno negli elenchi, a condizione che sianoconcretamente occupati per periodi inferiori all’anno (pagina 2 dellapronuncia d’appello, che così compendia le doglianze della ricorrente).5.4.– Il coordinamento tra la specialità del lavoro agricolo e lalatitudine della normativa derogatoria è questione inscindibilmenteconnessa con il tema controverso, in quanto investe un presuppostoindefettibile della pretesa dedotta in causa e si raccordaall’interpretazione della disciplina applicabile al caso di specie.La Corte di merito non ha indugiato su tale profilo, in quanto haritenuto dirimente l’insussistenza del requisito dei quindici anni di- 5 -Numero registro generale 28087/2020Numero sezionale 2857/2026Numero di raccolta generale 24853/2026Data pubblicazione 30/08/2026contribuzione piena, avallando, a tal proposito, un’accezione restrittivaegualmente meritevole di essere discussa e puntualizzata grazieall’apporto collaborativo e dialettico che la pubblica udienza assicura.6.– Si deve disporre, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo del ricorsoper la trattazione in pubblica udienza delle questioni interpretative cosìdefinite. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione inpubblica udienza delle questioni indicate in motivazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 10 giugno 2026.La PresidenteLucia Esposito- 6 -
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