CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2019
Cassazione n. 35946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10226/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio Polverini/Agaci rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 84/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/01/2019; .• A 420 Vi- 0_ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, t Aly t ,e-t-te articolato in un solo motifnei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 84 del 2019, pubblicata il 23 gennaio 2019, notificata in data 26.1.2019, la cui copia notificata è stata regolarmente prodotta. 2. - Resiste il Frisenda con controricors011ustrato da memoriaj 3. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata. 4. - Questi i fatti, per quanto ancora rilevanti in questa sede: -nel 1999 il Frisenda otteneva, a carico del Tramacere, un decreto ingiuntivo per circa 79 milioni di lire per competenze maturate per l'espletamento di attività professionale consistente nella redazione di un progetto di miglioramento fondiario per l'azienda agricola di proprietà del Tramacere; sosteneva di aver ricevuto un acconto di soli 5 milioni di lire, risultante da una ricevuta, e chiedeva la condanna del debitore al pagamento del credito residuo; -il Tramacere proponeva opposizione, contestando l'ammontare complessivo del credito, e deducendo di aver comunque corrisposto al Frisenda un acconto di cinquantacinque e non cinque milioni di lire, sulla base della quietanza di pagamento che produceva in atti; - il Frisenda assumeva che il Tramacere aveva alterato la scrittura privata aggiungendo un numero "5" alla quietanza, e ribadiva di aver ricevuto solo cinque milioni in acconto sulle sue spettanze; - espletata l'istruttoria, che constava di interrogatorio formale, prove per testi, c.t.u. contabile e due c.t.u. grafologiche, il Tribunale di Lecce con sentenza del 2012 revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando il Tramacere al pagamento in favore del Frisenda di circa 13.000 euro;- il Frisenda proponeva appello e il Tramacere proponeva appello incidentale. 5. - La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 84 del 2019 qui impugnata, rigettava l'appello incidentale del Trarnacere, volto a contestare perché eccessivi gli importi accertati come dovuti per la prestazione professionale all'esito del giudizio di primo grado, e accoglieva quasi integralmente le ragioni dell'appellante principale: valorizzando le risultanze della seconda consulenza tecnica, reputava alterata la ricevuta prodotta dal Tramaciere e provato il versamento di un acconto di soli cinque milioni di lire, condannando quindi il Tramacere al versamento di circa 40.000 euro, con interessi legali dal 1997. 5.1 - Il giudice d'appello precisava c le in primo grado era stata disposta la rinnovazione della c.t.u., che il tribunale aveva comunque fondato le sue convinzioni sugli esiti della prima consulenza, che la corte condivideva appieno invece le conclusioni e l'iter logico della seconda consulenza, che riteneva la sovrapponibilità dei segni grafici indice certo di falsificazione, e segnalava che tale conclusione era stata fatta propria anche dalla perizia disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale a carico del Tramacere, ove il perito aveva parimenti escluso che il primo numero "5" comparente sulla ricevuta fosse riconducibile alla mano del Frisenda. [OSCURATO:PERSONA] 6. - Con unico motivo di ricorso il Trarnacere denuncia la nullità della sentenza ex articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c. nonchè l'esistenza di motivazione apparente in relazione all'articolo 132, primo • comma, numero 4 c.p.c. Contesta le conclusioni a cui è giunta la Corte d'appello, che si sostanziano nell'aver ritenuto alterata graficamente la ricevuta di pagamento con l'aggiunta di un "5", portando in tal modo l'ammontare dell'importo pagato dall'uno e ricevuto dall'altro da 5 milioni di lire a 55 milioni. Ritiene errate le affermazioni contenute nella sentenza, laddove si dice che la sovrapponibilità dei segni grafici è prova certa di falsificazione essendo impossibile in natura che lo :stesso individuo possa scrivere caratteri perfettamente identici al punto di essere sovrapponibili. Sostiene che la sentenza d'appello non avrebbe spiegato perché delle due c.t.u. espletate in primo grado abbia ritenuto di condividere le risultanze di urla piuttosto che dell'altra, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale e tralasciando di considerare nella loro centrale rilevanza alcune circostanze risultanti da entrambe le consulenze: in particolare, il fatto che il documento non presenti abrasioni, alterazioni e che non appaiano inchiostri di natura diversa. Assume che la Corte d'appello non avrebbe spiegato perché ha deciso di discostarsi dall'altra consulenza, nella quale si diceva che l'uso del medesimo inchiostro, l'identità di pressione nella stesura della cifra "5" in verifica e di quella autografa non lasciano dubbi sul fatto che esse siano state redatte nello stesso contesto e dalla stessa mano, quella del Frisenda, cioè di chi riceveva il denaro. Sostanzialmente contesta come generica e illogica la motivazione della sentenza impugnata, in lamenta non siano state prese in considerazione alcune circostanze determinanti, e sulla base della quale la Corte d'appello è arrivata ad una valutazione diametralmente opposta rispetto al giudice di primo grado: laddove il primo giudice, fondandosi sulle risultanze della prima consulenza, concludeva che il documento non fosse alterato che quindi poteva ritenersi provato l'avvenuto pagamento di 55 milioni, il giudice d'appello, pur dando atto che non risultavano segni materiali di alterazione del documento nè che fossero stati usati inchiostri diversi, concludeva tuttavia, giacchè le due cifre risultavano essere state redatte in maniera pienamente sovrapponibile, per l'impossibilità che esse fossero state redatte dalla stessa mano, e quindi riteneva che il documento sul quale il debitore intendeva fondare la prova dell'avvenuto pagamento del suo debito fosse stato alterato. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure contenute nell'unico motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge sub specie di inesistenza della motivazione, si sono sviluppate, inammissibilmente, sul piano della critica in fatto degli esiti del giudizio valutativo, senza neppure sviluppare un denuncia relativa alla violazione dei canoni di motivazione in presenza di due diverse consulenze, con esiti contrapposti, e in mancanza di un puntale richiamo, all'interno del ricorso, dell'avvenuta segnalazione alla corte d'appello da parte dell'attuale ricorrente, perché ne tenesse conto, di quelle circostanze determinanti per il primo consulente e che sostiene siano state trascurate dal secondo: la mancanza di manomissioni e di alterazioni materiali del documento, la provenienza di entrambi i segni grafici contestati (i due "5") dalla mano del Frisenda. La sentenza impugnata peraltro sviluppa e motiva il ragionamento argomentativo, sulla base del quale ritiene più convincenti e condivide facendole proprie le conclusioni cui è pervenuto il secondo consulente, che ha ritenuto alterata nell'importo la quietanza di pagamento prodotta dall'odierno ricorrente. Non sussiste il vizio di motivazione allegato, giacchè la corte d'appello giustifica le ragioni per cui ritiene più convincente la seconda consulenza, in conformità al principio enunciato da Cass. n. 8429 del 2021, secondo il quale "in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), qualora il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e va ritenuta sufficiente la motivazione della sentenza, pur se l'adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili. In tal caso, non possono configurare l'anzidetto vizio di motivazione le doglianze di parte che, dirette al solo riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne la logicità, anche per derivazione dal ragionamento del consulente". Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte c:ontroricorrente, che liquida in complessivi euro 3.200,00 oltre 200,00 per esborsi, nonchè contributo spese generali ed accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu