CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 31226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21739-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAZZACAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 21739 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2014, con mansioni di responsabile di un negozio riconducibili adun inquadramento nel I livello del CCNL Commercio, aveva condannato la società al conseguente pagamento di differenze retributive, oltre accessori e spese. 2. la Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha così respinto il gravame: ha premesso che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12488/2020, cassando la sentenza della Corte territoriale, aveva dichiarato che il procedimento notificatorio doveva ritenersi perfezionato, per raggiungimento dello scopo, per cui il giudizio di rinvio doveva qualificarsi come rinvio c.d. improprio o restitutorio, dovendo essere esaminati, quindi, i motivi di appello che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva proposto contro la sentenza del Tribunale, ad eccezione del primo relativo alla nullità della notificazione del ricorso introduttivo, e senza che potessero essere “esaminate, invece, le ulteriori argomentazioni in fatto e in diritto svolte da [OSCURATO:SOCIETA] nella memoria di costituzione nel giudizio di rinvio, perché tardive”; ha ritenuto che nel ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto circostanze di fatto pienamente idonee a fondare la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e che “la Ric. 2021 n. 21739 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- prova della subordinazione era stata pienamente raggiunta, perché i testimoni escussi avevano confermato i fatti esposti in ricorso”; quanto al motivo di appello originario della società, che aveva contestato i conteggi allegati al ricorso introduttivo, “perché non analitici, privi dell’indicazione delle modalità di calcolo del TFR e dei ratei di ferie, perché sottraevano da un importo lordo (dovuto) un importo netto (percepito) e non erano corredati dalle tabelle retributive del CCNL”, la Corte territoriale ha ritenuto detto motivo “in parte inammissibile e in parte infondato”: “inammissibile perché la [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta contumace in primo grado ed era quindi decaduta dalla facoltà di contestare i conteggi sotto il profilo contabile” e, comunque, infondato “perché, le tabelle retributive del CCNL erano prodotte (doc. 5 ric.) e perché, per costante giurisprudenzadella S.C., in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 414, 416, 420, 421, 437, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale, in sede di giudizio di rinvio, anziché dichiarare tardive le difese svolte dalla Ric. 2021 n. 21739 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- [OSCURATO:SOCIETA] nella comparsa di costituzione dello stesso giudizio di rinvio, le avrebbe dovute esaminare poiché le stesse rappresentavano mere difese e non eccezioni in senso stretto; tra le altre, la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione quella concernente la contraddittorietà tra il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la sentenza di primo grado, laddove nel primo si affermava che il rapporto cessò nel maggio 2014 e nella seconda che cessò nel dicembre 2014; il motivo è inammissibile in quanto non dimostra che l’erroredi attività che sarebbe stato compiuto dalla Corte territoriale avrebbe carattere decisivo, in quanto non illustra nella censura quali sarebbero le mere difese che, se fossero state esaminate , avrebbero condotto ad un diverso esito della lite; anche rispetto all’unica contestazione che viene riportata –in ordine alla cessazione della data del rapporto – non viene specificato come la questione era stata devoluta in appello e se vi è stata condanna anche per detto periodo, il che viene negato dalla controricorrente; 2. con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto la società aveva lamentato “l’insufficiente attività assertiva della ricorrente con riferimento al concreto atteggiarsi del potere direttivo, di controllo e disciplinare del preteso datore di lavoro” che non può estrinsecarsi in direttive di carattere generale ma deve manifestarsi con ordini specifici e che sarebbe il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame; il motivo è inammissibile perché formulato ben oltre i limiti posti dalle Sezioni unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, non enucleando un fatto storico, di cui sarebbe stato omesso l’esame, avente carattere realmente decisivo nel senso ritenuto da questa Corte Ric. 2021 n. 21739 sez. ML -ud. 14-06-2022 -5- (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015),per di più in una ipotesi di cd. “doppia conforme”; è noto, infatti, che per l’art. 348 ter, commi 4 e 5,c.p.c., il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado (v., tra molte, Cass.n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014); 3. con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 414, 416, 420, 421 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe sopperito alle carenze assertive contenute nel ricorso introduttivo di primo grado, dal momento che in esso non era stata allegata la declaratoria del livello del CCNL commercio rivendicato e non era stato rispettato il principio cd. “ trifasico ” operante per il riconoscimento delle mansioni superiori; la censura è inammissibile per il suo carattere di novità, in quanto la questione non viene affrontata dalla sentenza impugnata e la parte ricorrente non individua adeguatamente come la stessa era stata devoluta in appello; secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il Ric. 2021 n. 21739 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass.n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017); 4. con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 416,434, 112, 115, 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; si censura la sentenza impugnata laddove è stato ritenuto che la società, in sede di giudizio di rinvio, non potesse contestare i conteggi; sarebbe poi derivato l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia l’effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro, indicata a maggio 2014 nel ricorso introduttivo e a dicembre 2014 nella sentenza di primo grado; il motivo è inammissibile, per un profilo, in quanto non dimostra che l’error in procedendo ass eritamente commesso dalla Corte territoriale avrebbe carattere decisivo, atteso che non illustra quali contestazioni contabili avrebbero condotto ad un esito diverso della lite, senza neanche confrontarsi con le statuizioni di merito in ordine alla produzione delle tabelle retributive ed alla correttezza di una condanna “al lordo”; per l’altro aspetto il motivo è inammissibile perché formulato al di fuori dei limiti posti dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del Ric. 2021 n. 21739 sez. ML -ud. 14-06-2022 -7- 2014 già citate, non individuando fatti storici di cui sarebbe stato omesso l’esame, anche in questo caso evocando il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla “doppia conforme”; 5.conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren