CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOfdató-arfLi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione alla detenzione domiciliare, proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, chiedendone l'annullamento. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché proposta da soggetto non abilitato. 1.Sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono stati rispettivamente emessi e proposti in data successiva al 3 agosto 2017, ossia al momento dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui, modificando il disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen, si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale mezzo d'impugnazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori davanti alla Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, rv. 272010). 1.1 La modifica delle norme processuali che abilitavano l'imputato alla proposizione personale del ricorso per cassazione è stata già interpretata come avente valenza generale nel suo significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato (Cass., n. 53330 del 4/10/2017, Villa, non massimata). E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall'interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari. Al riguardo, nonostante l'urgenza di approntare in tempi ristretti l'atto d'impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d'inammissibilità, e l'intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l'esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell'art. 613 cod. proc. pen.. 1.2 Per tali considerazione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro crtemila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ymila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, il 10 febbr