CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 1941
Cassazione n. 06073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/03/1941 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 26 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata declaratoria della tardività di presentazione della querela da parte della compagnia assicurativa, con conseguente richiesta di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni per le quali il dies a quo per la proposizione della querela non potesse individuarsi nel momento del disconoscimento del sinistro stradale di cui all'imputazione, bensì in quello successivo di piena consapevolezza, da parte della compagnia assicurativa, dell'esistenza di un'indagine penale relativa a tale sinistro; Considerato che la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine ad entrambi i profili dedotti dal ricorrente, evidenziando, da un lato come il reato in questione, alla luce della sua commissione immediatamente dopo la scarcerazione, dimostrasse una inclinazione del prevenuto al delitto e la sua assoluta indifferenza rispetto alle precedenti condanne, e dall'altro come non vi fossero elementi positivi per la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (su quest'ultimo aspetto, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]