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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 30088/2026

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l 22/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato preliminarmente che con nota inviata il 29/06/2026 l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] assume di non essere il difensore di fiducia dell'imputato;rilevato che tale affermazione è tuttavia contraddetta non solo dal fatto cheil ricorso per cassazione reca la sottoscrizione del suddetto difensore ed è statoinviato dalla sua PEC, ma anche dagli atti del procedimento di primo e secondogrado, nei quali l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver difeso il [OSCURATO:PERSONA] anche presenziandoalle udienze (personalmente o con sostituti) e avanzando richieste di rinvio;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazionedegli artt. 603, 234 e 495 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione pertravisamento della prova per omissione, rilevando l’inutilizzabilità del casellariogiudiziale, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni non relativead inutilizzabilità patologiche, tenuto conto che, a norma dell’art. 431, comma 1,lett. g), cod. proc. pen., il certificato del casellario giudiziale è raccolto dalgiudice nel fascicolo per il dibattimento, subito dopo il decreto che dispone ilgiudizio e nel contraddittorio fra le parti;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difettodi motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa, è finalizzato adottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato dilegittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, i quali, rispondendoalla medesima doglianza oggetto di appello, hanno confermato il giudizio dicolpevolezza a carico dell’imputato, valorizzando tutti gli elementi di provaconvergenti e univocamente interpretabili, con motivazione esente dai lamentativizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla titolarità in capo alricorrente della carta indicata alla p.o. per il bonifico dell’indebito profitto,sull’assenza di denuncia di smarrimento della stessa, sulla mancanza di unaspiegazione alternativa plausibile e logica relativa ai fatti contestati nonché sulletruffe commesse dall’imputato nello stesso periodo di operatività dellapostepay);rilevato altresì che i Giudici di appello hanno fatto corretta applicazione delprincipio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale ai finidell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa "on-line", assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto,l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata alsoggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale del predetto nellaperpetrazione del delitto (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rv. 289861 - 01);rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 22/01/2026 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato preliminarmente che con nota inviata il 29/06/2026 l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] assume di non essere il difensore di fiducia dell'imputato;rilevato che tale affermazione è tuttavia contraddetta non solo dal fatto cheil ricorso per cassazione reca la sottoscrizione del suddetto difensore ed è statoinviato dalla sua PEC, ma anche dagli atti del procedimento di primo e secondogrado, nei quali l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver difeso il [OSCURATO:PERSONA] anche presenziandoalle udienze (personalmente o con sostituti) e avanzando richieste di rinvio;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazionedegli artt. 603, 234 e 495 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione pertravisamento della prova per omissione, rilevando l’inutilizzabilità del casellariogiudiziale, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni non relativead inutilizzabilità patologiche, tenuto conto che, a norma dell’art. 431, comma 1,lett. g), cod. proc. pen., il certificato del casellario giudiziale è raccolto dalgiudice nel fascicolo per il dibattimento, subito dopo il decreto che dispone ilgiudizio e nel contraddittorio fra le parti;osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difettodi motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato per il delitto di truffa, è finalizzato adottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato dilegittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, i quali, rispondendoalla medesima doglianza oggetto di appello, hanno confermato il giudizio dicolpevolezza a carico dell’imputato, valorizzando tutti gli elementi di provaconvergenti e univocamente interpretabili, con motivazione esente dai lamentativizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sulla titolarità in capo alricorrente della carta indicata alla p.o. per il bonifico dell’indebito profitto,sull’assenza di denuncia di smarrimento della stessa, sulla mancanza di unaspiegazione alternativa plausibile e logica relativa ai fatti contestati nonché sulletruffe commesse dall’imputato nello stesso periodo di operatività dellapostepay);rilevato altresì che i Giudici di appello hanno fatto corretta applicazione delprincipio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo il quale ai finidell'affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di truffa "on-line", assume decisivo rilievo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto,l'incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata alsoggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale del predetto nellaperpetrazione del delitto (Sez. 2, n. 15091 del 09/04/2026, Rv. 289861 - 01);rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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