CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36714/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, le conclusioni della parte civile (condanna ai fini civili per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità ai fini civili, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi ai fini della domanda risarcitoria; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 5 es seguenti sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del contributo in concreto offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese per il grado di giudizio in favore della parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marz