CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1970
Cassazione n. 33216/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00A3PCD) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1970 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110 e 624-bis e 110, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, volto a censurare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, giustificando la mancata concessione del beneficio invocato con l'impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alla non ricaduta nel reato da parte dell'impugnante, avuto riguardo non solo ai suoi precedenti penali, ma anche all'assenza di sua stabile dimora, di attività lavorativa e di qualsiasi altra prospettiva assistenziale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), ha motivato la valutazione discrezionale compiuta esplicitando, in maniera adeguata ancorché sintetica, riter" logico seguito per giungere alla conclusione rassegnata, indicando le ragioni essenziali del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]