CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 14969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente altrattamento sanzionatorio;lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa in data 18 febbraio 2026RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato lasentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di MarinòCosimo per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., per essersi lo stesso introdottoall’interno del garage di un’abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] di Cellino S. Marco edessersi impossessato di un decespugliatore.2. Il ricorso proposto dall’imputato, a mezzo del proprio difensore, è affidatoa due motivi.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione per non aver, la Corte territoriale, valutato che l’ingresso all’internodel garage era stato determinato da un’occasione propizia (la circostanza che laporta fosse aperta), ignorando che l’orientamento giurisprudenziale secondo cui,in un caso del genere, non potesse configurarsi il reato di furto in abitazione (Sez.4, n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090) e che il garage non potesse comunqueintendersi luogo di privata dimora, non compiendosi, al suo interno atti di vitaprivata. La riqualificazione del reato in quello di furto, ex art. 624 cod. pen., nedeterminerebbe l’improcedibilità per assenza di querela.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge penale e vizio dimotivazione per erroneo calcolo della pena, in quanto, una volta determinata lapena finale per effetto del bilanciamento delle circostanze (anni 1 e mesi 4 direclusione), il Tribunale non aveva poi proceduto a ridurre la stessa di un terzoper la scelta del rito abbreviato e la Corte di appello non aveva emendato taleerrore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini diseguito precisati.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché travisal’orientamento giurisprudenziale richiamato e trascura il dato normativo.Preliminarmente deve rilevarsi che il garage, laddove posto a servizio diun’abitazione, è una “pertinenza” ed è dunque ricompreso nella definizione di cuiall’art. 624 bis cod. pen., senza necessità di verificare se, al suo interno, vengonosvolti o meno, in modo non occasionale, atti di vita privata; carattere che,viceversa, definisce la “privata dimora”, cui la partenenza accede (sul punto Sez.4, n. 50105 del 05/12/2023, dep. 2023, Rv. 285470 – 01).Sulla natura “pertinenziale” del box, questa Corte ha avuto modo dipronunciarsi in numerose occasioni, rilevando che «deve intendersi "pertinenza diluogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilitàeconomica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservitoe destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando unrapporto di contiguità fisica tra i beni (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciutonatura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppurubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territoriocomunale)» Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278446 – 01.Quanto alla circostanza che l’entrata del garage fosse occasionalmenteaperto, trattasi di un elemento totalmente irrilevante che non fa venire meno ilcarattere di pertinenzialità della res.La massima citata dalla difesa (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rv. 284090– 01) non è in realtà pertinente, perché si riferisce al caso in cui l’introduzioneall’interno del luogo di privata dimora (o di una sua pertinenza) non sia avvenutaper commettere il furto ma con il consenso del titolare dello ius excludendi (nelcaso specifico, l'imputato, incaricato della ristrutturazione di un immobile, s'eraimpossessato di una caldaia posta al suo interno). Nel caso in esame, viceversa,come evincibile dalla lettura del provvedimento impugnato, l’introduzioneall’interno del box è avvenuta a totale insaputa del proprietario e proprio per porrein essere la condotta appropriativa.3. Il secondo motivo del ricorso è invece fondato.Dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge che il Tribunale di Brindisi,nel determinare il trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 624 bis cod.pen., è erroneamente partito da una pena detentiva inferiore al limite edittalevigente all’epoca della commissione del reato (anni 3 di reclusione, anziché anni4, come modificato dalla legge n. 36 del 26 aprile 2019); ha poi effettuato unadoppia riduzione di pena di un terzo per le attenuanti generiche e per la circostanzadi cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., pervenendo ad una pena di anni 1 e mesi 4 direclusione ed euro 412 di multa, prima di procedere alla riduzione prevista per ilrito speciale prescelto. Una volta individuata (erroneamente) la pena risultantedall’applicazione delle circostanze attenuanti, il Tribunale avrebbe dovuto a questopunto procedere alla riduzione fissa di un terzo per il rito abbreviato, giungendoalla pena finale di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 274 di multa.L’illegalità (per difetto) di tale pena, poteva essere fatta valere solo conl’impugnazione del pubblico ministero, che invece non risulta proposta, di talchéla Corte di appello di Lecce ne avrebbe dovuto prendere atto e rideterminare iltrattamento sanzionatorio nei termini sopra indicati.Tale operazione, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale, ma unmero calcolo matematico, può essere effettuata da questa Corte, senza necessitàdi disporre rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamentosanzionatorio, che determina in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro274,00 di multa, così determinata per il rito.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]