Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:162
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 25 marzo 2010
1
(
1
)
Causa C‑105/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica portoghese
«Libera circolazione dei servizi – Imposte dirette – Redditi da interessi –Trattamento differenziato di istituti di credito residenti e non residenti – Ritenuta alla fonte sui redditi lordi di istituti di credito non residenti»
I –
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA], nel presente ricorso per inadempimento, contesta alla Repubblica portoghese di sottoporre ad imposta più alta
gli interessi percepiti dagli istituti di credito non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] da interessi dei beneficiari
ivi residenti. Ai pagamenti di interessi transfrontalieri viene applicata una ritenuta alla fonte fino al 20% sui redditi
lordi. Gli oneri di rifinanziamento connessi con la concessione di prestiti non potrebbero essere dedotti. Nel caso di beneficiari
residenti sul territorio nazionale, invece, soltanto i redditi netti sarebbero soggetti all’imposta sulle società del 25%.
2.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in questo modo, il Portogallo violi le libertà di circolazione dei servizi e dei capitali, garantite
nel Trattato CE e nell’Accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (in prosieguo: l’«Accordo SEE») (
2
).
3.
La Repubblica portoghese si difende anzitutto sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito una prova concreta dell’assoggettamento
degli istituti di credito non residenti ad un’imposta più elevata. In subordine, essa osserva che gli istituti di credito
residenti e quelli non residenti non si troverebbero in una situazione analoga. Gli istituti di credito non residenti che
concedono prestiti sarebbero soggetti ad imposta in misura limitata, relativamente ai loro redditi da interessi conseguiti
in Portogallo. Quindi, lo Stato della fonte
,
secondo consolidata giurisprudenza della Corte (
3
), dovrebbe prendere in considerazione inoltre le sole spese direttamente connesse con l’attività economica esercitata in questo
Stato. Gli oneri di rifinanziamento non potrebbero però essere imputati ai singoli prestiti. Non sarebbe perciò possibile
accertare quegli oneri connessi direttamente con i redditi da interessi di banche non residenti conseguiti in Portogallo.
4.
Nel caso di contribuenti residenti i redditi netti potrebbero invece essere accertati senza difficoltà. Essi, essendo soggetti
passivi d’imposta in Portogallo con il loro reddito ovunque prodotto, potrebbero dedurre da questi redditi le spese di esercizio
complessive senza necessità di imputare le spese a determinati redditi.
5.
[OSCURATO:PERSONA] considera la presente causa come un procedimento pilota e ritiene che anche altri Stati membri sottopongano
ad imposta i redditi da interessi di banche non residenti in base a regole simili, ispirate al modello della Convenzione per
la prevenzione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dell’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (in prosieguo: la «Convenzione OCSE»).
6.
La Corte non ha ancora assunto una posizione precisa rispetto alla tassazione dei pagamenti di interessi transfrontalieri
nello Stato della fonte, diversamente che nel caso della tassazione delle distribuzioni di dividendi transfrontaliere. Occorre
in ogni caso menzionare la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
4
), riguardante i pagamenti di interessi tra imprese collegate. Tali pagamenti devono essere intanto esentati dalle ritenute
alla fonte, conformemente alla direttiva 2003/49/CE (
5
). La tassazione dei pagamenti di interessi a persone fisiche non residenti è parimenti regolata dalla normativa comunitaria (
6
). Non esistono invece disposizioni di diritto comunitario derivato per il trattamento fiscale dei pagamenti di interessi a
istituti di credito con sede in un altro Stato membro, che non siano collegati al debitore.
II –
Contesto normativo
7.
Gli artt. 49 CE e 56 CE, che garantiscono la libera circolazione dei servizi e dei capitali, rappresentano il contesto normativo
comunitario per la presente causa. Gli artt. 36 e 40 dell’Accordo SEE, pure citati, corrispondono essenzialmente alle menzionate
disposizioni del Trattato CE.
8.
Conformemente all’art. 4, secondo comma, del
Código do Imposto sobre o Rendimento das [OSCURATO:PERSONA]
portoghese (
7
) (Codice dell’imposta sulle società; in prosieguo: il «CIRC»), le persone giuridiche e le altre società non residenti nel
territorio nazionale sono soggette all’imposta solo in relazione ai redditi conseguiti nel territorio nazionale. Ai sensi
dell’art. 4, n. 3, lett. c), del CIRC, sono soggetti a imposta i seguenti redditi dei non residenti di fonte portoghese: i
redditi di capitale i cui erogatori risiedano nel territorio nazionale, o ivi abbiano la sede o la direzione, nonché i pagamenti
che siano da imputare alle stabili organizzazioni nazionali.
9.
A norma dell’art. 88, nn. 1 e 3, lett. b), e n. 5, del CIRC, nel caso di beneficiari non residenti, l’imposta viene applicata
come ritenuta definitiva alla fonte. In base all’art. 80, n. 2, lett. c), del CIRC, l’aliquota fiscale è pari al 20%. Gli
accordi bilaterali volti ad evitare le doppie imposizioni (in prosieguo: gli «ABD») conclusi dal Portogallo con tutti gli
Stati membri, tranne Cipro, e con tutti gli Stati associati al SEE, tranne il Liechtenstein, prevedono una riduzione dell’aliquota
della ritenuta alla fonte del 10%, 12% o 15%. Gli ABD prevedono, in tal caso, conformemente alla Convenzione OCSE, che la
ritenuta alla fonte venga operata sui redditi lordi del beneficiario non residente.
10.
I redditi dei beneficiari residenti sono invece soggetti all’aliquota dell’imposta generale sulle società del 25% (art. 80,
n. 1, del CIRC). Tuttavia, nel loro caso, l’imposta è applicata solo sui redditi netti, quindi sui redditi da interessi dopo
la deduzione delle spese di esercizio, inclusi gli oneri di rifinanziamento.
III –
Fase precontenziosa e ricorso
11.
Nella fase precontenziosa, svoltasi regolarmente, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato al Portogallo di tassare in modo più gravoso
gli interessi da prestiti ipotecari o da altri prestiti, pagati da debitori residenti nel territorio nazionale a istituti
finanziari con sede in un altro Stato membro o in uno Stato associato al SEE, rispetto ai corrispondenti interessi pagati
a beneficiari residenti. Ciò violerebbe gli artt. 49 CE e 56 CE e le corrispondenti disposizioni dell’Accordo SEE. Dal momento
che gli argomenti opposti dalla Repubblica portoghese in sua difesa non hanno convinto la [OSCURATO:PERSONA], essa ha depositato
il 6 marzo 2008 il presente ricorso, nel quale chiede di:
– accertare che la Repubblica portoghese, tassando i pagamenti di interessi all’estero in modo più gravoso rispetto al pagamento
di interessi a istituti residenti nel territorio portoghese, e limitando pertanto la prestazione dei servizi di prestiti ipotecari
e di altri prestiti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 56 CE, e degli artt. 36 e
40 dell’Accordo SEE;
– condannare la Repubblica portoghese alle spese.
12.
La Repubblica portoghese chiede di respingere il ricorso e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
13.
Con ordinanza del 4 agosto 2008 il presidente della Corte ha ammesso l’intervento della Repubblica di Lituania a sostegno
delle conclusioni della Repubblica portoghese.
IV –
Analisi giuridica
A –
Censura della violazione degli artt. 49 CE e 56 CE
1. Libertà fondamentale applicabile
14.
Secondo una giurisprudenza costante, per stabilire se una normativa nazionale rientri nell’una o nell’altra libertà di circolazione,
occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione (
8
).
15.
In base alle norme controverse, ogni reddito di capitale che perviene a società straniere è soggetto a ritenuta alla fonte.
Esse si applicano dunque, in base al loro tenore testuale, anche agli interessi relativi a prestiti o altri flussi di capitale
tra imprese il cui scopo principale non consista nella prestazione di servizi finanziari.
16.
Oggetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è però solo il trattamento fiscale degli interessi che gli istituti finanziari percepiscono
per i prestiti da essi erogati. Secondo una consolidata giurisprudenza, l’attività creditizia svolta da un istituto di credito
rappresenta una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE (
9
).
17.
Certamente, nell’ambito delle prestazioni di servizi finanziari devono cioè essere trasferiti l’importo del prestito e gli
interessi da uno Stato membro ad un altro. Questi flussi finanziari transfrontalieri costituiscono sostanzialmente anche operazioni
di movimento di capitali e di pagamenti. Essi sono funzionali tuttavia solo all’esecuzione del contratto di concessione del
credito che costituisce sostanzialmente una prestazione di servizi.
18.
Occorre pertanto stabilire, ai fini dell’applicazione dell’art. 56 CE, che gli eventuali effetti restrittivi delle contestate
disposizioni nazionali sulla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti sarebbero solo la conseguenza ineluttabile delle
eventuali restrizioni alla libera circolazione dei servizi. Nel caso in cui una misura nazionale incida simultaneamente su
più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo solo ad una di esse qualora emerga che, nelle
circostanze del caso di specie, le altre libertà siano del tutto secondarie rispetto alla prima esaminata e possano essere
ad essa collegate (
10
).
19.
Conseguentemente, occorre esaminare le disposizioni contestate solo in relazione alla libera prestazione dei servizi.
20.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha attribuito la concessione di crediti a titolo professionale, ugualmente in questione,
all’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi, facendo passare in secondo piano, rispetto ad essa, la libertà
di circolazione dei capitali, interessata solo di riflesso, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], come impresa di un paese terzo, potesse
invocare solo questa libertà fondamentale (
11
).
21.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che queste valutazioni concernenti la relazione tra libertà di prestazione dei servizi e libertà di
circolazione di capitali siano riferite solo al caso, che non ricorre nella presente causa, di un’impresa con sede in un paese
terzo. La Corte ha inteso escludere che la limitazione dell’ambito di applicazione della libera prestazione dei servizi ai
cittadini della Comunità potesse essere aggirata attraverso un’applicazione parallela della libertà di circolazione dei capitali.
22.
Questa tesi della [OSCURATO:PERSONA] è però smentita da numerose decisioni della Corte che avevano ad oggetto solo fattispecie interne
alla Comunità e nelle quali la Corte si è pronunciata sul rapporto di concorrenza tra diverse libertà fondamentali nello stesso
modo in cui l’ha fatto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (
12
).
2. Restrizione alla libera prestazione dei servizi
23.
Secondo costante giurisprudenza, qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra
Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro viola l’art. 49 CE (
13
).
24.
Una restrizione vietata dall’art. 49 CE esiste in particolare quando le disposizioni fiscali di uno Stato membro che si applicano
ad attività economiche oltre frontiera sono meno vantaggiose di quelle che si applicano ad un’attività economica esercitata
all’interno dei confini di tale Stato membro (
14
).
25.
Inoltre la libera circolazione dei servizi implica, in particolare, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti
del prestatore a causa della sua cittadinanza o del fatto che sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la
prestazione deve essere fornita (
15
).
26.
È pacifico tra le parti che i redditi da interessi di fonte portoghese vengono trattati diversamente a seconda che il contribuente
sia residente in Portogallo o in un altro Stato membro o in uno Stato associato al SEE.
27.
Il trattamento differenziato si collega dunque direttamente alla sede del soggetto passivo d’imposta, la quale, per quanto
riguarda le società, ai sensi dell’art. 48 CE serve a determinare, come la cittadinanza per le persone fisiche, il loro collegamento
all’ordinamento giuridico di uno Stato membro (
16
). Pertanto occorre esaminare di seguito se le disposizioni portoghesi controverse costituiscano una discriminazione vietata.
Ciò sarebbe vero se il trattamento fiscale dei redditi da interessi di istituti di credito non residenti fosse più sfavorevole
rispetto alla tassazione dei corrispondenti redditi dei residenti.
28.
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Repubblica portoghese sottopone, in effetti, ad imposta più alta i redditi
da interessi di istituti di credito non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] applicate sull’importo lordo, mentre nel
caso dei soggetti residenti i redditi netti costituirebbero la base imponibile. Le banche conseguirebbero solo ridotti margini
di utile sul mercato europeo, che a causa della moneta comune e delle normative armonizzate per le banche è molto trasparente.
Pertanto la diversa base imponibile porterebbe ad un onere fiscale sostanzialmente più consistente per i beneficiari non residenti.
29.
[OSCURATO:PERSONA] spiega questo nesso sulla scorta di un esempio di calcolo, nel quale presume che l’utile di un istituto di
credito ammonti al 10% dei redditi lordi, cosicché già nel caso di un’aliquota della ritenuta alla fonte parimenti del 10%,
una volta detratte le imposte, non si consegue più alcun utile.
30.
Il governo portoghese contesta l’affermazione che gli istituti di credito non residenti siano soggetti ad una tassazione più
sfavorevole rispetto ai residenti e sostiene anch’esso la sua tesi con l’ausilio di un esempio di calcolo, nel quale si parte
da spese di esercizio più ridotte e quindi da un margine di utile più alto; contesta inoltre alla [OSCURATO:PERSONA], con il sostegno
del governo lituano, di non aver provato l’esistenza effettiva di una restrizione, ma di essersi basata solo su presunzioni.
31.
Sulla base del seguente prospetto, che contiene anche gli esempi della [OSCURATO:PERSONA] e del governo portoghese, si chiarisce
il nesso tra la base imponibile e l’aliquota fiscale.
Redditi da interessi lordi
Spese di esercizio
Redditi netti
Non residenti
: imposta sui redditi lordi
Residenti
: imposta
25% sui redditi netti
10%- ABD
15%-ABD
20% senza ABD
10 000 €
0 €
10 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
10 000 €
1 000 €
9 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 250 €
10 000 €
2 000 €
8 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 000 €
10 000 €
3 000 €
7 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 750 €
10 000 €
4 000 €
6 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 500 €
10 000 €*
5 000 €
5 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 250 €
10 000 €
6 000 €
4 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
10 000 €
7 000 €
3 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
750 €
10 000 €
8 000 €
2 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
500 €
10 000 €**
9 000 €
1 000 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
250 €
10 000 €
10 000 €
0 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
0 €
* Esempio del governo portoghese ** Esempio della [OSCURATO:PERSONA]
32.
Il prospetto indica che l’imposta, nel caso di soggetti non residenti, nonostante il diverso ammontare delle spese di esercizio,
rimane invariata, mentre l’imposta dovuta dai soggetti residenti si riduce proporzionalmente all’ammontare delle spese di
esercizio. Con l’applicazione dell’aliquota del 10% prevista dagli ABD, l’aggravio per i non residenti è maggiore non appena
le spese di esercizio superano il 60% dei redditi lordi e, rispettivamente, i redditi netti ammontano al 40% o meno dei redditi
lordi. Con un’aliquota della ritenuta alla fonte del 15% ovvero del 20%, la tassazione comincia a divenire sfavorevole per
i non residenti già nel caso di spese di esercizio del 40% ovvero del 20% dei redditi lordi.
33.
Come i governi intervenuti mettono giustamente in evidenza, secondo consolidata giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso
per inadempimento avviato ai sensi dell’art. 226 CE spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’esistenza dell’asserito inadempimento.
[OSCURATO:PERSONA] deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti la sussistenza dell’inadempimento, senza
potersi basare su alcuna presunzione (
17
).
34.
Nella fase orale la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato di aver dimostrato che i soggetti non residenti sarebbero trattati in modo
più sfavorevole rispetto ai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] le spese di esercizio dalla base imponibile. Spetterebbe
al convenuto spiegare che questa differenza, a causa delle aliquote più basse, non comporti effettivamente una tassazione
più alta per i non residenti.
35.
Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non tiene però conto della ripartizione dell’onere di esporre e provare i fatti. Essa, in qualità
di ricorrente, deve indicare tutti i fatti che motivino in maniera decisiva l’addebito di inadempimento come formulato nelle
conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto di accertare se la Repubblica portoghese abbia violato il Trattato
attraverso la differenziata fissazione delle basi imponibili. La sua censura riguarda piuttosto il fatto che i redditi da
interessi dei non residenti vengano tassati in misura più gravosa dei redditi da interessi dei residenti. Di conseguenza essa
deve esporre e provare i fatti che fondano questo addebito.
36.
Come indica la tabella di cui al paragrafo 31, l’entità del carico fiscale dipende da due fattori, precisamente dall’aliquota
e dalla base imponibile. Le aliquote d’imposta sui pagamenti degli interessi ad istituti di credito non residenti sono incontestabilmente
più basse dell’aliquota generale dell’imposta sulle società cui sono sottoposti i redditi da interessi dei residenti. La base
imponibile ai fini della ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi transfrontalieri è invece più ampia, in quanto non
può essere ridotta attraverso la deduzione delle spese di esercizio.
37.
Se questa circostanza, nonostante l’applicazione di aliquote più basse, comporti una tassazione più gravosa degli istituti
di credito con sede in un altro Stato membro dipende dall’effettiva ampiezza della base imponibile degli istituti di credito
residenti, considerati come termine di paragone. Questo valore varia, diversamente dalla base imponibile dei beneficiari di
interessi non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di esercizio in relazione ai redditi lordi. L’inadempimento sarebbe
dimostrato solo se la base imponibile, nel caso di soggetti residenti, venga talmente ridotta, attraverso la deduzione delle
spese di esercizio, che la relativa imposta da versare, nonostante l’aliquota più alta, risulti inferiore alla ritenuta alla
fonte sui redditi lordi.
38.
[OSCURATO:PERSONA], relativamente all’ampiezza della base imponibile, ha osservato che il margine di utile delle banche, a causa
della situazione concorrenziale nel mercato interno, raggiunge, comunque, l’ammontare alla base del suo esempio di calcolo
(10% dei redditi lordi). Se ciò fosse vero, l’aliquota più bassa, da applicare agli interessi in uscita, non basterebbe a
compensare lo svantaggio derivante, per gli istituti di credito non residenti, dall’esclusione della deduzione delle spese
di esercizio. Piuttosto, la ritenuta alla fonte azzererebbe l’intero utile ed una concessione di credito transfrontaliera
sarebbe a priori economicamente senza senso (
18
).
39.
Il governo portoghese contesta questa asserzione. Vero è che il suo stesso esempio di calcolo non è del tutto chiaro, in quanto
parte da oneri di rifinanziamento che solo con l’applicazione della più vantaggiosa aliquota d’imposta prevista dagli ABD
esclude una discriminazione delle banche non residenti (
19
). Mediante questo esempio il governo portoghese non ha tuttavia riconosciuto che dovessero attendersi effettivamente oneri
di rifinanziamento nell’ammontare dallo stesso indicato. Piuttosto l’esempio servirebbe solo ad illustrare il fatto che modificando
i parametri ipotetici si ottengono risultati diversi.
40.
Visto, dunque, che le allegazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono contestate, questa avrebbe dovuto produrre prove concrete dell’effettivo
rapporto tra i redditi lordi da interessi e le spese di esercizio degli istituti di credito in Portogallo. Nel corso dell’intero
procedimento, compresa la fase orale, la [OSCURATO:PERSONA] si è però basata solo su calcoli ipotetici. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] non
è tenuta a provare che la tassazione di soggetti non residenti sia in ogni singolo caso più alta della tassazione dei residenti (
20
), deve certamente dimostrare che l’inadempimento è realmente possibile. Essa avrebbe potuto, ad esempio, presentare dati statistici
o dare indicazioni del livello degli interessi per i prestiti bancari e delle condizioni di rifinanziamento per le banche
al fine di documentare la plausibilità delle sue affermazioni.
41.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito in tal senso, la tassazione più alta dei pagamenti degli interessi a beneficiari non residenti
resta una mera presunzione, non corroborata da fatti. [OSCURATO:PERSONA] non ha dunque dimostrato il censurato inadempimento.
42.
Si potrebbe altresì pensare di basare l’addebito di inadempimento su un’argomentazione diversa.
43.
Indipendentemente dal concreto ammontare degli oneri di rifinanziamento, la normativa portoghese renderebbe cioè più difficile
agli istituti di credito con sede in un altro Stato membro entrare in concorrenza con gli istituti di credito con sede nel
territorio nazionale ed accedere al mercato portoghese.
44.
Se una banca di un altro Stato membro, in costanza degli oneri di rifinanziamento, abbassa i propri tassi di interesse ed
accetta un utile minore per acquisire clienti in Portogallo, l’importo dell’imposta da pagare in Portogallo diminuisce in
corrispondenza non del margine ridotto, ma solo del diminuito importo lordo degli interessi. L’incidenza fiscale relativa
sull’utile aumenta.
45.
Le imprese nazionali, invece, pagano l’imposta solo sui loro redditi netti. Se si abbassa il loro utile, si abbassa correlativamente
anche l’imposta. L’incidenza fiscale relativa sull’utile, dunque, non si modifica. In conclusione, si rende in tal modo significativamente
più difficile alle banche straniere entrare in concorrenza sui prezzi con le banche nazionali, dato che, rimanendo al di sotto
di un determinato margine di utile, esse devono sopportare sui pagamenti degli interessi transfrontalieri un carico fiscale
maggiore rispetto alle banche nazionali per redditi corrispondenti (
21
).
46.
Si può anche dire, in altre parole, che per non andare in perdita le banche straniere devono conseguire un utile minimo corrispondente
all’ammontare della ritenuta alla fonte. Le banche portoghesi possono fare offerte al ribasso e conseguire ugualmente un utile,
una volta detratte le imposte.
47.
[OSCURATO:PERSONA] non ha però censurato questo effetto con sufficiente chiarezza. Conseguentemente, il Portogallo non ha potuto
difendersi adeguatamente contro la censura qui esposta di restrizione dell’accesso al mercato per gli istituti di credito
stranieri. Così l’accertamento dell’inadempimento non può essere incentrato, nel presente procedimento, su questo aspetto.
48.
Pertanto il ricorso deve essere respinto in riferimento alla violazione dell’art. 49 CE, perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto
prova sufficiente che la Repubblica portoghese sottoponga effettivamente a tassazione più gravosa i pagamenti di interessi
agli istituti di credito con sede in un altro Stato membro rispetto al pagamento di interessi ad istituti con sede nel territorio
portoghese.
B –
Censura della violazione degli artt. 36 e 40 dell’Accordo SEE
49.
La Corte ha già stabilito che le garanzie dell’art. 36 dell’Accordo SEE e dell’art. 49 CE sono identiche e da interpretare
in maniera uniforme (
22
). Essa si è espressa analogamente anche in riferimento all’art. 40 dell’Accordo SEE e all’art. 56 CE (
23
). Pertanto, vale corrispondentemente per gli artt. 36 e 40 dell’Accordo SEE quanto dichiarato in ordine all’asserita violazione
delle norme del Trattato CE (
24
).
50.
Anche a tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita, per mancanza di dati effettivi sull’ammontare dei redditi e delle spese
di esercizio, a dimostrare un’incidenza fiscale più gravosa sui pagamenti degli interessi agli istituti di credito con sede
in uno Stato associato al SEE.
C –
Conclusione parziale
51.
In definitiva, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova di una violazione della libera prestazione dei
servizi garantita dagli artt. 49 CE e 36 dell’Accordo SEE, che costituisce il solo riferimento per la valutazione dei fatti
controversi. Il ricorso è pertanto interamente da respingere.
52.
Ciò nonostante non si deve ignorare che la struttura dell’imposta sui redditi da interessi di istituti di credito non residenti
potrebbe rappresentare un significativo ostacolo alla libera circolazione dei servizi, qualora le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA]
sull’ammontare degli oneri di rifinanziamento fossero confermate.
53.
In base alle circostanze date, non può essere presa una posizione sulla questione centrale del caso, cioè se l’eventuale significativamente
più gravosa, addirittura proibitiva incidenza fiscale sugli istituti di credito non residenti sia da giustificare per il fatto
che questi ultimi, con riguardo agli oneri di rifinanziamento, non si trovano in una condizione analoga a quella degli istituti
nazionali.
54.
Deve in particolare rimanere aperta la questione se le spese di un soggetto non residente si trovino in una diretta connessione
economica (
25
) con i suoi redditi nello Stato membro ospitante solo quando esse siano imputabili anche
singolarmente
ai redditi oppure se, in base alle circostanze, sia concessa una considerazione proporzionale delle spese globali. In quest’ultimo
caso sorgerebbe tuttavia la complessa questione di come queste spese proporzionali siano da determinare nella prassi con riguardo
alle peculiarità dell’attività bancaria.
V –
Spese
55.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Repubblica portoghese ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese. Conformemente all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nel procedimento sopportano
le proprie spese.
VI –
Conclusione
56.
Propongo alla Corte di decidere nei termini seguenti:
1. Il ricorso è respinto.
2. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese, ad eccezione delle spese della Repubblica di Lituania.
3. La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU 1994, L 1, pag. 3.
3
– V. sentenze 12 giugno 2003, causa C‑234/01, Gerritse (Racc. pag. I‑5933, punto 27); 6 luglio 2006, causa C‑346/04, Conijn
(Racc. pag. I‑6137, punto 20); 3 ottobre 2006, causa C‑290/04, FKP [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-9461, punto 52);
15 febbraio 2007, causa C‑345/04, [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1425, punti 23‑25), e 11 settembre 2008,
causa C‑11/07, Eckelkamp e a. (Racc. pag. I‑6845, punto 50).
4
– Sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑282/07, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10767).
5
– Direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi
e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157, pag. 49).
6
– Direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti
di interessi (GU L 157, pag. 38).
7
– Decreto legge n. 442‑B/88 del 30 novembre 1988, nella versione del decreto legge n. 211/2005 del 7 dicembre 2005 (
Diàrio da República I
, serie A, n. 234 del 7 dicembre 2005).
8
– [OSCURATO:PERSONA] 12 settembre 2006, causa C‑196/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7995, punti 31‑33);
3 ottobre 2006, causa C‑452/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9521, punti 34 e 44‑49), e 21 gennaio 2010, causa C‑311/08, SGI
(non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25).
9
– [OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 1995, causa C‑484/93, Svensson e Gustavsson (Racc. pag. I‑3955, punto 11); 9 luglio 1997, causa C‑222/95,
Parodi (Racc. pag. I‑3899, punto 17), e [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 8, punto 39).
10
– [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 8, punto 34), e 8 settembre 2009, causa C‑42/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-7633, punto 47).
11
– [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 8, punti 47‑49).
12
– V., tra le altre, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 8, punto 33); 18 luglio 2007,
causa C‑231/05, Oy AA (Racc. pag. I‑6373, punto 24); 17 settembre 2009, causa C‑182/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8591,
punti 37 e 50), e SGI (citata alla nota 8, punti 23 e segg.).
13
– [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 1994, causa C‑381/93, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑5145, punto 17); 12 luglio 2001, causa C‑157/99,
Smits e Peerbooms (Racc. pag. I‑5473, punto 61); 18 dicembre 2007, causa C‑281/06, Jundt (Racc. pag. I‑12231, punto 52), e
19 novembre 2009, causa C‑314/08, Filipiak (Racc. pag. I‑11049, punto 61).
14
– Sentenza Filipiak (citata alla nota 13, punto 62).
15
– V., tra le altre, sentenze 18 luglio 2007, causa C‑490/04, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6095, punto 83), e 21 gennaio
2010, causa C‑546/07, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).
16
– V., tra le altre, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 4, punto 32).
17
– [OSCURATO:PERSONA] 20 marzo 1990, causa C‑62/89, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑925, punto 37); 14 aprile 2005, causa C‑341/02,
[OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I-2733, punto 35), e 6 dicembre 2007, causa C‑401/06, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑10609,
punto 27).
18
– V. la tabella al paragrafo 31 di queste conclusioni.
19
– V. il sesto rigo della tabella al paragrafo 31 di queste conclusioni.
20
– V. in questo senso, sentenza 23 aprile 2009, causa C‑406/07, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (punto 27).
21
– V., in questo contesto, sentenza 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank France (Racc. pag. I‑8961, punti 12 e segg.),
nella quale la Corte ha considerato come un ostacolo all’accesso al mercato anche il divieto di applicare interessi sui depositi
a vista.
22
– Sentenza 5 luglio 2007, causa C‑522/04, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑5701, punti 44 e segg.).
23
– Sentenza 19 novembre 2009, causa C‑540/07, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑10983, punti 65 e segg.).
24
– Una differenza può tuttavia emergere con riguardo allo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie, in quanto
la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio
25 febbraio 1992, 92/12/CEE (GU L 76, pag. 1), non si applica agli Stati associati al SEE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
citata alla nota 23, punti 70 e segg., nonché i paragrafi 74 e segg. delle mie conclusioni del 16 luglio 2009 in questa causa).
25
– V., sul punto, sentenze Gerritse (citata alla nota 3, punto 27), e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota
3, punti 23 e 25).