CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 33555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello presentatoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciato il 26/04/2023 dal localeTribunale di cui ha disposto l’esecuzione.1.1. La declaratoria di inammissibilità trovava ragione nell’avere la Corteterritoriale rilevato che, nell'atto d'appello depositato in data 01/05/2023, non eracontenuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, e che tale dichiarazione oelezione non era neppure contenuta in altro atto, separato dal mandato, successivoalla sentenza appellata.2. Avverso l’ordinanza di inammissibilità ha proposto ricorso il difensoredell’imputata che, con un unico motivo, deduce violazione di legge. Evidenzia comela nomina del difensore fosse allegata all’atto di appello e che la [OSCURATO:PERSONA] avessesempre avuto lo stesso domicilio eletto, come si evince dall’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. e dal decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli.3. Con conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Suprema Corteha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.2. La disciplina del giudizio di impugnazione, nei processi in cui l’imputato risultiassente, è stata dapprima novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (RiformaCartabia) il quale ha stabilito che, nel caso di imputato rispetto al quale si èproceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore dovesse esseredepositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciatodopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione didomicilio dell'imputato; e successivamente modificata dalla legge 9 agosto 2024, n.114 (Legge Nordio), che ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. emodificato il comma 1-quater della medesima norma, nel senso di prevedere, soloper il difensore d’ufficio, l’impossibilità di proporre impugnazione senza uno specificomandato ad impugnare dell’assistito, che deve essere rilasciato dopo la pronunciadella sentenza, con ciò esonerando i difensori di fiducia da detto onere diallegazione.Non avendo la L. n. 114/2024 dettato una disciplina transitoria per la norma inrassegna, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in forza del principio del“tempus regit actum”, alle impugnazioni del difensore di fiducia dell’imputatoassente proposte anteriormente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore dellanovella Nordio, si applica il disposto dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 114 del 2024, conseguendoneche il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato adimpugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio (ex multis, Sez. 5, n.23680 del 06/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288203; Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287973).Nel caso di specie, dunque, essendo stato l’atto di appello presentato in data01/05/2023, nel vigore della precedente norma, la Corte territoriale ha fatto buongoverno dei principi sanciti da questa Suprema Corte, dichiarando l’inammissibilitàdell’impugnazione per mancanza della coeva dichiarazione o elezione di domicilio.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]