CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1979
Cassazione n. 04690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1979 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO(d' aZ2L/visclali udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 27614/24- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende. Così deciso il 13.12.20