CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoLa SPILIMBERGO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, dopo la proposizione del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto con firma autenticata dal difensore; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento (considerata appunto la rinuncia) in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente